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Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27460

L’applicazione dell’anatocismo ai contratti stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e l’onere della prova circa la natura solutoria delle rimesse

Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca, occorrendo una modificazione pattizia delle stesse.


Diritto bancarioCorte di Appello di Venezia, Sentenza n. 2914 del 06 ottobre 2025

Opposizione a precetto e all’esecuzione ex art. 651 c.p.c. – Eccezioni di abusività e vessatorietà della clausola del capitolato allegato al mutuo (nullità della clausola, nullità del precetto)

La Corte di Appello di Venezia, con la suddetta sentenza, tra l’altro, riconosciuta la vessatorietà della clausola che facoltizza la banca a "dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. o” a ”risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. qualora siano promossi a carico della parte finanziata atti esecutivi o conservativi o vi sia pericolo di pregiudizio al credito ed alle garanzie", in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola stessa e la nullità dell'intimato atto di precetto.

La Corte, infatti, rileva come la banca “non ha affatto provato, né ancor prima allegato che la clausola abusiva è stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente all’uopo, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, che le singole clausole siano state lette e che ne sia stato discusso e chiarito il contenuto (v. Cass. 497/2021)”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 4 settembre 2025, n. 24567

Responsabilità contrattuale dell’appaltatore - eccezione di inadempimento

L'appaltatore ha l’obbligo di controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente. Ove le istruzioni del committente siano palesemente errate, l’appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. In tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è sufficiente che la volontà di sollevarla sia desumibile dalle difese della parte in modo non equivoco.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 3 settembre 2025, n. 24465

Nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.) - Rapporto tra contratto preliminare e definitivo

Non sussiste nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto quando la prestazione dedotta, pur diventando più complessa e onerosa per circostanze sopravvenute, non è assolutamente e originariamente irrealizzabile. Tale invalidità non può essere invocata se il problema attiene alla fase esecutiva del rapporto e deriva da una difficoltà prevedibile e gestibile mediante l'esecuzione tempestiva di obblighi contrattuali. Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23857

Interpretazione contrattuale (contratto preliminare di compravendita di immobili in costruzione) – canoni ermeneutici ex artt. 1362-1365 c.c. nonché canoni integrativi ex artt. 1366-1371 c.c

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solamente se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni interpretativi contemplati dagli art. 1362-1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli integrativi previsti dagli art. 1366-1371 c.c.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 7 agosto 2025, n. 22779

Rappresentanza processuale della persona giuridica – onere della prova del potere rappresentativo – potere del Giudice ex art. 182 c.p.c. di rilevare d’ufficio il difetto di rappresentanza

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, il fatto che l'onere di dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi da parte di colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, sussista solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte, e sempre che la fonte di detti poteri non sia soggetta a un regime di pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc.


Diritto bancarioCorte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sentenza, 30 luglio 2025, n. 4026

Contratto di mutuo fondiario – validità del calcolo interessi nel piano di ammortamento “alla francese”

Il piano di ammortamento "alla francese" non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, essendo calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente. Pertanto, tale metodo non viola il divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 c.c.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 21 luglio 2025, n. 20415

Separazione o divorzio – validità degli accordi regolanti i rapporti patrimoniali tra coniugi se considerati contratti atipici con condizione sospensiva lecita

Gli accordi tra coniugi che regolano i loro rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio sono validi se considerati meri contratti atipici con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.


Diritto bancarioTribunale di Lucca, Sentenza n. 511 del 17 luglio 2025

Contratto di mutuo a tasso variabile – Anatocismo

Deve ritenersi – in linea di principio – esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, e per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale.

Secondo il Tribunale, nel caso di specie, si è in presenza di anatocismo, “poiché sebbene non sia possibile dimostrare la presenza dell’anatocismo nella singola rata, lo stesso è peraltro presente nel complesso del mutuo. Ogni rata, poiché l’interesse è variabile, fa infatti diventare variabile anche la quota capitale del mutuo”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 luglio 2025, n. 19435

Cessione del credito – obbligo di informazione – segnalazione di inesistenza del credito ceduto

Il debitore ceduto, reso edotto della cessione del credito, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario per la mancata segnalazione dell'inesistenza del credito ceduto, non configurandosi un obbligo di informazione che aggravi la sua posizione, né una violazione del principio di correttezza e buona fede.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 15 luglio 2025, n. 19600

Revocazione delle sentenze di legittimità – presupposti – contitolarità di conto corrente bancario

In tema di revocazione delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso. La Suprema Corte rileva come, nel caso concreto, la suddetta "mancata prospettazione della dimensione endofamiliare", configura una doglianza tendente a criticare la valutazione di un motivo del ricorso per cassazione fondata sull'omesso esame delle ragioni espresse dall'impugnazione.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 30 giugno 2025, n. 17532

Interpretazione contratto – ricostruzione della volontà contrattuale

Nella ricostruzione della volontà contrattuale delle parti, il giudice di merito deve tenere conto del testo complessivo degli atti, compresi gli allegati quali le planimetrie. La coerenza tra i dati risultanti da un contratto avente ad oggetto beni immobili e la richiamata planimetria costituisce questione di fatto, la cui soluzione è sindacabile in sede di legittimità sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 25 giugno 2025, n. 17033

Quietanza liberatoria “a saldo” rilasciata dal creditore – valenza ed interpretazione della stessa

La quietanza liberatoria rilasciata "a saldo" non implica automaticamente la rinuncia a ulteriori pretese del creditore: essa costituisce, di regola, una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che la stessa non contenga elementi chiari ed inequivocabili di una volontà abdicativa o transattiva.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 25 giugno 2025, n. 17149

Collegamento negoziale ed interpretazione della volontà delle parti – requisiti per censura in sede di legittimità

In tema di collegamento negoziale, l'accertamento della volontà delle parti relativa al contenuto del negozio contrattuale costituisce una indagine di fatto, affidata al giudice di merito. Tale accertamento è censurabile in sede di legittimità solo in presenza di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c..


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 21 giugno 2025, n. 16630

Giudizio e di opposizione allo stato passivo – eccezioni sull’indeterminatezza e nullità delle pattuizioni degli interessi

Qualora, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, siano state sollevate eccezioni riguardanti la indeterminatezza e nullità delle pattuizioni degli interessi per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi su tali eccezioni. La mancata pronuncia comporta la cassazione del decreto impugnato.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 13 giugno 2025, n. 15828

Risoluzione del contratto per inadempimento – modalità di proposizione della relativa domanda in giudizio

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento può essere proposta in via riconvenzionale anche se originariamente la parte aveva chiesto l'esecuzione specifica del contratto, in conformità con quanto previsto dall'art. 1453, comma 2, c.c.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 12 giugno 2025, n. 15684

Conto corrente bancaria con apertura di credito – requisiti per criterio di imputazione del pagamento degli interessi ex art. 1194 comma 2 c.p.c

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194, comma 2, cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 6 giugno 2025, n. 15105

Rapporto di conto corrente bancario – Distribuzione dell’onere della prova – valutazione delle prove

La richiesta del tribunale alla parte attrice di fornire la prova positiva dei fatti costitutivi della propria pretesa, includendo la produzione dell'originale del titolo contraffatto quando questo non è nella sua disponibilità, rappresenta un rovesciamento degli oneri probatori contrari ai principi di distribuzione dell'onere della prova. In questi casi, l'onere di provare il corretto adempimento ricade sul debitore convenuto, in questo caso la banca negoziatrice, che deve dimostrare di aver operato con la diligenza richiesta e fornire elementi per verificare la sussistenza o meno della contraffazione e la sua rilevabilità.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 28 maggio 2025, n. 14269

Contratti bancari – rapporto di conto corrente – mezzi di prova per procedere all’accertamento del dare e avere

Nei rapporti bancari di conto corrente, nel caso di domanda proposta dal correntista per l’accertamento del saldo, qualora la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici sia esclusa e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova che forniscano indicazioni certe e complete, anche partendo dal principio del cosiddetto 'saldo zero'.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 26 maggio 2025, n. 14029

Interpretazione, in caso di dubbio, delle clausole di contratti conclusi su modulo predisposto unilateralmente dal professionista nel senso più favorevole al consumatore

Nei contratti conclusi su modulo unilateralmente predisposto dal professionista, le clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore, secondo l'art. 1370 c.c. e l'art. 35 cod. cons. “il contratto deve essere dunque imprescindibilmente interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Sentenza del 13 maggio 2025, n. 12838

Contratti bancari – apertura di credito con carta credito revolving – intermediario non iscritto all’U.I.C. – nullità ex art. 1418 c.c

Nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, c.p.c..

La Suprema Corte espone, infatti, come “(…) nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza), del 13 maggio 2025, n. 12842

Intermediazione finanziaria (contratti di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, di concessione di finanziamenti, di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari) – obblighi informativi della banca

Per il particolare tipo di contratto, gli obblighi informativi gravanti sull' intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti esclusivamente in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (v. Cass., n. 10112/2018; Cass., n.17949/2020).

La Corte di Cassazione ricorda, poi, come “la sentenza della Corte qui impugnata è conforme alla sentenza di primo grado (pur dichiarandolo esplicitamente), sicché trova applicazione l'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (qui applicabile ratione temporis - pur essendo stato abrogato dall'art. 3, comma 26, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 4, D.Lgs. cit., trattandosi di ricorso per cassazione proposto in data anteriore al 28 febbraio 2023), a mente del quale in caso di "doppia conforme" non è ammesso il ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Sarebbe stato, dunque, onere - non assolto - della ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass., n. 5528/2014; Cass., n. 26774/2016; Cass., n.2630/2024; e successive conformi). A tale onere dimostrativo, invece, la ricorrente si è completamente sottratta (Cass., n. 5947/2023; Cass., n. 26934/2023; Cass., n.31028/2024; Cass., 30413/2024)”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, del 6 maggio 2025, n. 11879

Cessione del credito IVA – assenza di responsabilità notaio per omessa veridica della richiesta di rimborso de credito da parte della cedente

Il notaio incaricato della redazione di un atto di cessione di un credito IVA non è responsabile per l'omessa verifica della richiesta di rimborso del credito da parte della società cedente, poiché la mancata richiesta di rimborso non incide sulla cedibilità e sulla validità del credito ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 70/1988.

La Corte di Cassazione sostiene come la Corte di Appello abbia correttamente deciso in merito alla suddetta responsabilità, dal momento che “in conformità con il consolidato orientamento della Sezione tributaria di questa Corte (cfr. già Cass. n.12455/2001 e, più recentemente, Cass. 24710/2019, n.27278), ha ritenuto, confermando la decisione di primo grado, che non fosse incedibile il credito d' imposta non ancora richiesto a rimborso (conseguentemente reputando non inadempiente il notaio per avere omesso di verificare tale circostanza, ininfluente ai fini della validità dell'atto di cessione), mentre, invece, non ha esaminato nel merito, dichiarandola inammissibile in quanto tardiva, la doglianza relativa al presunto inadempimento del diverso obbligo di verificare e segnalare l'eventuale utilizzazione del credito in compensazione, senza prendere quindi posizione sugli effetti di tale utilizzazione in ordine alla cedibilità dello stesso”.


Diritto bancarioIpoteca ed abuso edilizio – possibilità per il creditore non responsabile dell’abuso di proseguire l’azione esecutiva nei confronti del Comune che ha acquisito il bene immobile al patrimonio disponibile dell’ente pubblico - Confisca amministrativa ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente)

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 25 aprile 2025, n. 10933

La confisca edilizia non costituisce ostacolo all’azione esecutiva nei confronti del Comune che ha acquisito il bene, né comporta la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria del creditore non responsabile dell’abuso, allorquando l’immobile venga acquisito al patrimonio disponibile dell’ente pubblico.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rammenta in primo luogo come “La Corte Costituzionale con la sentenza n. 160 del 3 ottobre 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ed ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. 11. La Consulta, dopo aver ribadito che nella fattispecie è applicabile solo l’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost.”.

La Suprema Corte ha ribadito che sarebbe irragionevole porre in capo al creditore ipotecario un qualsivoglia onere di continua vigilanza sull’immobile, volta a prevenire o a richiedere la cessazione, per il tramite dell’autorità giudiziaria, di quegli atti del debitore o di terzi idonei a causare la confisca del bene.

Pertanto, esclusa l’ipotesi in cui il bene venga acquisito al patrimonio indisponibile dell’ente pubblico per la presenza di prevalenti interessi pubblici alla sua conservazione, con conseguente cancellazione in questo caso dell’iscrizione ipotecaria sullo stesso gravante, è ammessa la perseguibilità dell’azione forzata nei confronti del Comune, quale terzo acquirente dell’immobile ipotecato ai sensi dell’art. 602 c.p.c., con salvezza delle garanzie reali iscritte. In quest’ultima ipotesi, qualora l’immobile sia condonabile, resta fermo l’obbligo per l’aggiudicatario di presentare, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, la domanda di concessione in sanatoria (in mancanza della quale ovvero in presenza di abusi insanabili, graverà sullo stesso un obbligo di demolizione, che dovrà risultare dall’avviso di vendita).”