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Obbligazioni e contrattiCorte Costituzionale, sentenza, 3 ottobre 2024, n. 160

Composizione negoziata della crisi: Misure cautelari – Divieto per le Banche di escussione delle garanzie pubbliche – Ammissibilità – Necessità di interlocuzione nei confronti degli istituti che hanno prestato le garanzie – Sussistenza

È costituzionalmente illegittimo l’art. 7, terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (e l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del D.P.R. n. 380 del 2001), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 ottobre 2024, Est. Bernardel

Composizione negoziata della Crisi d’Impresa - Misure cautelari; Requisiti: Fumus boni iuris e Periculum in mora

In tema di misure cautelari, il fumus boni iuris si può ragionevolmente basare sulla precondizione di squilibrio patrimoniale od economico finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e nel giudizio di risanabilità secondo criteri di razionalità della situazione di crisi. Il periculum in mora è invece da intendersi quale rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l’andamento ed il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell’impresa, il cui presupposto va verificato sulla base delle trattative in corso (fattispecie in cui il Giudice ha ritenuto le trattative caratterizzate da concretezza e serietà, oltre che da buona fede).


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. II, 27 settembre 2024, n.25820

Pubblicità comparativa – rispetto principi deontologici di trasparenza, correttezza, funzionalità e verità

In tema di responsabilità disciplinare del medico, l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dal D.L. n. 223 del 2006 (conv. in L. n. 248 del 2006), non ha determinato la caducazione del divieto, previsto dagli art. 55 e 56 del codice deontologico, di un'informazione sanitaria non trasparente, rigorosa e prudente, non rispettosa nelle forme e nei contenuti dei principi propri della professione medica, non veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, equivoca, ingannevole e denigratoria.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sezione terza, 16 settembre 2024, n. 24806

Accertamento del passivo - Pendenza di giudizio in appello di accertamento del credito - Intervenuto fallimento

La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.


Obbligazioni e contrattiFALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - Esecuzione individuale del creditore fondiario – Privilegio processuale ex art. 41 TUB – Riforma della crisi di impresa – Sopravvivenza – Liquidazione giudiziale e controllata – Prosecuzione dell’azione esecutiva per entrambe le procedure concorsuali – Questione pregiudiziale.

Corte di Cassazione 19 agosto 2024, n. 22914

La Sezione Prima civile, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brescia, ha affermato che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41 TUB sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. dello stesso Codice, potendo perciò proseguire l’azione esecutiva già pendente su iniziativa del creditore fondiario al momento dell’apertura di entrambe le procedure concorsuali.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. III, 25 luglio 2024, n. 20749

Collegamento negoziale nel leasing finanziario, l'obbligo dell'utilizzatore di informare il concedente sui vizi della consegna

Il collegamento negoziale che intercorre tra il contratto di locazione finanziaria ed il contratto di compravendita, in vista della realizzazione di una causa concreta unitaria, impone all'utilizzatore l'obbligo di informare il concedente circa eventuali vizi della consegna, così da evitare alla concedente il pagamento del prezzo al fornitore.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. III, 11 luglio 2024, n. 19015

Sentenza di condanna ad una somma di denaro 'oltre interessi', in mancanza di specificazioni sono dovuti solo gli interessi legali

Il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga il riferimento alla debenza degli interessi legali resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dal precedente articolo) ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. II, 10 luglio 2024, n. 18903

Alle Sezioni Unite pronunciarsi sul mutuo solutorio stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante

Si segnala la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché possa valutare l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, per la soluzione del seguente contrasto giurisprudenziale: se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario; in caso di risposta positiva, se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo.


Obbligazioni e contrattiCorte di Cassazione, ordinanza interlocutoria 10 luglio 2024 n. 18903

Contratti bancari Mutuo cd. solutorio – Validità – Questione di massima di particolare importanza

La Seconda Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concernente la validità del cd. mutuo solutorio (consistente nell’accredito su un conto corrente della somma necessaria a ripianare un pregresso debito del correntista nei confronti della banca mutuante), con particolare riguardo alla necessità di verificare se tale modalità di erogazione della somma - cui si correla l’obbligo del mutuatario di utilizzarla per estinguere una propria diversa posizione debitoria verso il mutuante - integri una datio rei suscettibile di porre il danaro nella disponibilità del mutuatario ovvero si traduca in una mera operazione contabile, qualificabile alla stregua di pactum de non petendo ad tempus, funzionale a procrastinare la scadenza dei debiti pregressi.


Obbligazioni e contrattiGarante Privacy, provvedimento n. 572 del 4 luglio 2024

Violazione dei dati personali (data breach) - sanzione

Nell’agosto del 2023, la società era infatti stata oggetto di un attacco informatico di tipo ransomware che aveva causato il blocco dei server e di alcune postazioni di lavoro: tale attacco aveva comportato l’esfiltrazione di file contenenti i dati personali di circa 25mila interessati; le informazioni, successivamente pubblicate nel dark web, riguardavano dati anagrafici e di contatto, dati di accesso e identificazione, dati di pagamento, nonché dati relativi a condanne penali e reati e, tra quelli appartenenti a categorie particolari, dati che rivelano l’appartenenza sindacale e relativi alla salute.

Nonostante la vulnerabilità fosse stata segnalata, prima dal produttore del software, e poi dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la società non aveva aggiornato, come raccomandato, i propri sistemi, venendo meno agli obblighi previsti dalla normativa di protezione dei dati personali, che richiedono l’adozione di misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Garante ha quindi ingiunto alla società, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, di effettuare un’azione straordinaria di analisi della vulnerabilità dei propri sistemi, di predisporre un piano per rilevare e gestire tali vulnerabilità e di individuare tempistiche di rilevamento e di risposta adeguate al rischio.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 3 luglio 2024, n. 18230

Contratti bancari, la mancata consegna del documento contrattuale al cliente non determina la nullità del contratto

Il vincolo di forma imposto dal legislatore è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale, nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento.

La mancata consegna del contratto non pone, tuttavia, un problema di validità dello stesso in ambito bancario. L’art. 117, comma 3 t.u.b. disciplina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, mentre non ricorre nel caso di mancata consegna dello scritto. Ne deriva che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 25 giugno 2024, n. 17415

Bonifico errato – responsabilità banca per mancata verifica corrispondenza tra iban e beneficiario

In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, nel caso in cui il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, si applicano le regole di diritto comune. Grava quindi sull'intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del 'contatto sociale qualificato', nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di evitare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 3 giugno 2024, n. 15470

Fideiussione – presenza di coobbligati – azione esecutiva verso entrambi i coobbligati per pagamento intera somma

Un creditore è legittimato a procurarsi un titolo giudiziale nei confronti di più obbligati in fideiussione per il pagamento di una determinata somma; non può invece agire esecutivamente per l'intero credito nei confronti di entrambi, dovendo scegliere in sede di esecuzione forzata quale dei due coobbligati (a diverso titolo) aggredire, promuovendo eventualmente l'azione esecutiva, in caso di non integrale soddisfazione, nei confronti dell'altro solo per il residuo. L’azione avviata verso entrambi i coobbligati costituisce ingiustificato arricchimento.


Diritto bancarioMutuo bancario - Piano di ammortamento “alla francese” - Omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi - Indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto contrattuale e violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria - Nullità - Esclusione.

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, Pres. D’Ascola, Est. Lamorgese

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.


Diritto bancarioCassazione, Sez. I, ordinanza 29 maggio 2024 n. 14993

Banche - Contratto di conto corrente - Accertamento del rapporto di dare/avere - Ricostruzione contabile del rapporto - Art. 119 TUB - Indebito - Maggior danno - Art. 1224 cc

In tema di rapporti bancari, ai fini dell’accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 14993

L'estratto conto bancario come prova nelle interazioni finanziarie dei correntisti

Nel diritto bancario, il giudice può ricostruire i saldi contabili mancanti tramite prove idonee e complete in caso di estratti conto incompleti, per validare il saldo iniziale del periodo oggetto della produzione. La presentazione dell'estratto conto, sintesi delle transazioni del conto corrente, costituisce una prova del saldo, supportata dalle risposte della controparte e altre prove legali; se le informazioni sono disponibili in altri documenti come i riassunti scalari, la ricostruzione del consulente tecnico giustificata dal giudice è decisiva per il richiedente correntista.


Obbligazioni e contrattiTribunale Napoli Sez. X, 20 maggio 2024, n. 5195

L'assicurazione deve risarcire il soggetto investito non per sua colpa

Accertato che l'incidente si sia verificato a causa di un veicolo non identificato, non essendo emersa alcuna responsabilità del soggetto investito, la società assicurativa, deve risarcire i danni patiti dall'attore, secondo quanto previsto dagli artt. 283, comma 1, lett. a), 286 e 287 del d.lgs. n. 209 del 2005, la mancata identificazione dello scooter non è dipesa da colpa del soggetto investito e danneggiato, il quale, dopo l'urto e la caduta in terra, non era certo nelle condizioni di poter rilevare il numero di targa.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, sezioni unite, 7 maggio 2024, n. 12449

Titolo esecutivo giudiziale e saggio degli interessi: in assenza di specificazione da parte del giudice della cognizione il saggio è determinato dall'art. 1284, comma 1, c.c

Ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.


Diritto bancarioTribunale di Ferrara, sentenza 3 maggio 2024, Pres. Est. Giusberti

Fallimento – Domanda di ammissione al passivo di credito concesso abusivamente – Rigetto per nullità del contratto

Qualora un contratto di finanziamento ad un imprenditore sia stipulato o mantenuto in essere attraverso una proroga del termine di durata, in presenza di indici riconoscibili di insolvenza dell’imprenditore, contribuendo ad aggravarne il dissesto e ritardarne il fallimento, il negozio deve considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Tale ipotesi costituisce concessione abusiva di credito e la relativa domanda di ammissione della Banca per la restituzione dell’importo deve escludersi dallo stato passivo.



Diritto bancarioSegnaliamo un recentemente provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile all’esito del giudizio di divisione promosso dalla Curatela di un fallimento, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale di beni immobili, di cui il fallito era comproprietario.

Il giudizio di divisione dei beni del comproprietario fallito e la tutela del creditore ipotecario nei confronti dei comproprietari

In tale giudizio il creditore ipotecario si era costituito per esercitare i diritti di cui all’art. 1113 c.c. relativamente ai beni sui quali aveva iscritto ipoteca e per chiedere la ripartizione del ricavato della vendita, tenuto conto dei vincoli costituiti su tali immobili, fino al totale soddisfacimento del credito vantato.

All’esito della vendita dei beni immobili, il Tribunale ha predisposto il progetto di divisione ai sensi dell’art. 789 c.p.c. e, quanto al diritto di credito vantato dal Creditore ipotecario ha ritenuto che le “somme da assegnare ai comproprietari devono intendersi gravate da pegno in favore del creditore ipotecario, che potrà procedere esecutivamente, in danno ai comproprietari, nelle forme del pignoramento presso terzi (e nel rispetto dei principi affermati da Cass. n. 8877/2020), al fine di vedersi assegnare in tutto o in parte e, comunque, nei limiti della garanzia ipotecaria spettante sui beni subastati, gli importi predetti formalmente spettanti ai comproprietari, non potendosi invece procedere alla soddisfazione dei crediti nell’ambito del giudizio di divisione (cfr. Cass. n. 10067/2020, punti H) e I) della motivazione e Cass. n. 5718/1987).”.

Alla luce di ciò, il Tribunale di Milano ha quindi assegnato ai comproprietari (non falliti) le somme corrispondenti alle rispettive quote gravate da pegno in favore del creditore ipotecario, con facoltà dei comproprietari di ottenere il pagamento solo per la parte che non sarà assegnata a quest’ultimo nella procedura di espropriazione presso terzi che quest’Ultima dovrà avviare per ottenere soddisfazione dei propri crediti.


Diritto bancarioTribunale di Napoli, sentenza 11 marzo 2024, n. 2833

Pignorabilità quote fondi comuni di investimento

Il Tribunale ha affrontato in modo approfondito la questione della pignorabilità o meno, presso la banca collocataria, quale terza pignorata, dei titoli in suo possesso (nella specie quote di fondi comuni di investimento), nonché l’esatta individuazione del terzo intermediario al quale notificare l’atto di pignoramento. Il Tribunale ricorda che la possibilità di pignorare le quote di fondi comuni di investimento si evince già dall’art. 36, comma 4 del TUF, per cui “Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi” . Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, PER IL Tribunale di Napoli appare quindi pacifica la possibilità da parte del creditore di vedere soddisfatte le sue ragioni attraverso il pignoramento delle quote di fondi comuni di investimento di spettanza del debitore nei confronti di un terzo intermediario.


Diritto bancarioTrib. Busto Arsizio, 01.03.2024

Liquidazione controllata- Mutuo – Scadenza anticipata

Tra i debiti concorsuali nella liquidazione controllata sono da ricomprendere quelli derivanti da un rapporto di mutuo ancora in corso e stipulato anteriormente alla presentazione della domanda, dal momento che risulta applicabile anche a tale procedura concorsuale l’art. 154 CCII, che nell’ambito della liquidazione giudiziale stabilisce la scadenza agli effetti del concorso dei debiti pecuniari da soddisfare a partire dall’apertura della procedura.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 26/02/2024, n.5064

Ripetizione di indebito proposta dal correntista, la prescrizione decorre per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria sia individuabile dopo la rettifica del saldo

Ove sia stata proposta dal correntista una domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali e/o all'esistenza protratta nel tempo di prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla Banca.