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L'assicurazione deve risarcire il soggetto investito non per sua colpa
Tribunale Napoli Sez. X, 20 maggio 2024, n. 5195
Accertato che l'incidente si sia verificato a causa di un veicolo non identificato, non essendo emersa alcuna responsabilità del soggetto investito, la società assicurativa, deve risarcire i danni patiti dall'attore, secondo quanto previsto dagli artt. 283, comma 1, lett. a), 286 e 287 del d.lgs. n. 209 del 2005, la mancata identificazione dello scooter non è dipesa da colpa del soggetto investito e danneggiato, il quale, dopo l'urto e la caduta in terra, non era certo nelle condizioni di poter rilevare il numero di targa.