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Interpretazione testo contrattuale – Termine essenziale – Risoluzione del contratto
Tribunale di Bari, Sentenza, 19 marzo 2026, n. 1802
L’utilizzo nel testo di un contratto della locuzione “entro e non oltre” non sia di per sé idoneo a qualificare come essenziale il termine dedotto nel medesimo contratto, essendo piuttosto necessario, a tal fine, che emerga, dall’oggetto del negozio e da specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità economico-giuridica dell’accordo.
Il termine essenziale può essere tale in senso soggettivo (vale a dire, se le parti lo prevedono espressamente o tacitamente come tale) o in senso oggettivo (se deriva dalla natura stessa dell’obbligazione da compiere entro il termine), ossia è essenziale se, in base all’oggetto del contratto e alla complessiva interpretazione del medesimo, possa ritenersi che, dopo la scadenza, la prestazione non abbia più alcuna utilità per il creditore.