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Risoluzione del contratto– mutuo dissenso tacito
Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5082
La risoluzione consensuale del contratto per facta concludentia postula che entrambe le parti tengano comportamenti univocamente significativi della comune volontà di sciogliere il vincolo; non è configurabile mutuo dissenso tacito quando una parte, lungi dal restare inerte, abbia ripetutamente sollecitato l'adempimento e la controparte alla collaborazione dovuta per l'esecuzione della prestazione, atteso che l'inerzia unilaterale dell'altra parte può integrare inadempimento, ma non accordo risolutorio.