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Banca d’Italia: nota n. 1284256/25 del 24 giugno 2025

La Banca d’Italia, con tale nota, ha chiarito a partire dalla data contabile di giugno 2025, dovranno essere oggetto di segnalazione in Centrale dei Rischi anche scoperti (sconfinamenti) di conto corrente c.d. “non affidati” purché superino le soglie previste per la segnalazione (di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 139/1991 prevista per i conti correnti affidati). Per conto corrente non affidato si intende il conto corrente che non disponga di una linea di credito formalmente concessa dall’istituto di credito. Anche se tali conti correnti permettono ai clienti della banca di utilizzare solo il saldo disponibile, vi sono pagamenti che comportano un addebito irrevocabile sul conto corrente, anche in assenza di disponibilità, che non possono essere respinti o stornati dalla banca (per esempio: addebito di carte di credito, imposte di bollo, competenze ecc…) e che generano sconfinamento. Tale modifica verrà formalmente integrata nel prossimo aggiornamento della Circolare n. 139/1991, ma, visti la rilevanza delle informazioni che confluiscono nella Centrale dei Rischi ed i possibili impatti sulla clientela, gli intermediari finanziari sono tenuti a informare circa il contenuto della nota di Banca d’Italia i clienti interessati, alla prima occasione utile e secondo le modalità previste dall’art. 119 del T.U.B..

Ricerca dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. – la convenzione tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate

Dal mese di ottobre 2023 è operativa la convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate per l’accesso autonomo da parte degli Ufficiali Giudiziari alle Banche dati dell’Agenzia, rendendo così efficace lo strumento previsto dal Codice di procedura civile all’art. 492bis. L’Ufficiale Giudiziario potrà, dunque, nel rispetto della disciplina del codice della privacy, ricercare i beni da sottoporre ad esecuzione, nel caso la richiesta provenga dal creditore, ovvero da sottoporre a procedura concorsuale, nel caso di istanza formulata dal curatore della liquidazione giudiziale. Bisogna quindi verificare le modalità operative che verranno introdotte nelle singole Corte d’Appello.