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IVASS - Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026: diritto all'oblio oncologico

IVASS - Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026 , di modifica ed integrazione dei Regolamenti IVASS nn. 40/2018 e41/2018: diritto all’oblio oncologico Con il citato Provvedimento n. 169/2026, IVASS, (a tutela delle persone guarite da una malattia oncologica riconoscendo loro il diritto di non fornire né subire indagini da parte di imprese di assicurazione e distributori - incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari - sulla precedente condizione patologica, con diritto che matura decorsi 10 anni della conclusione del trattamento attivo in assenza di recidive, ridotto a 5 anni se la patologia sia insorta prima del compimento di 21 anni; è vietato alle imprese e ai distributori acquisire tali informazioni da fonti terze), dà attuazione al diritto all’oblio oncologico nei contratti assicurativi, stabilendo le modalità operative per far sì che le imprese ed i distributori si conformino al divieto di acquisire e utilizzare informazioni su precedenti patologie oncologiche del contraente o dell’assicurato. IVASS ha aggiornato la modulistica precontrattuale intervenendo sui Moduli Unici Precontrattuali (MUP) per i prodotti assicurativi e per i prodotti d’investimento assicurativi, nonché sui Documenti Informativi Precontrattuali (DIP) aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni. È esclusa dall’obbligo di informativa la sola polizza RCA, per la quale l’anamnesi oncologica non rileva ai fini della valutazione del rischio. Le imprese di assicurazione e i distributori hanno l’obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni entro lo scorso 10 febbraio 2026.

IVASS - arbitro assicurativo (c.d. AAS)

Con l’avvio dell’Arbitro Assicurativo istituito presso IVASS, in attuazione dell’art. 187.1 del CAP e del D.M. n. 215/2024, è stato introdotto anche nel settore assicurativo un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie . Si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla Compagnia e/o all’Intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente. Il reclamo nei confronti della Compagnia e/o dell’Intermediario costituisce un presupposto per l’ammissibilità del ricorso all’Arbitro. Il ricorso è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) da un Collegio composto da 5 componenti che rappresentano i diversi soggetti coinvolti nella controversia. La decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante ; se, tuttavia, l’Impresa e/o l’Intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento è pubblicata su questo sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’Impresa e/o dell’Intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet). Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’Impresa e l’Intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Il ricorso all’AAS si configura come condizione di procedibilità per proporre l’azione dinnanzi all’Autorità Giudiziaria , alla stessa stregua di altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa (mediazione civile e negoziazione assistita).

Aggiornamento tabelle Milano danno alla persona

L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella seduta del 21 maggio 2024, ha proceduto alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT costo- vita alla data dell'O1.01.2024, di tutte le Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e anche della Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita. Le Tabelle non sono state, invece, modificate nel merito, riservandosi successivi aggiornamenti una volta conclusi i lavori avviati Sono state quindi pubblicate le nuove tabelle e relativi criteri orientativi; nel dettaglio sono state messe a disposizione: "Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica - Edizione 2024" e relativa tabella allegata; "Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza — Edizione 2024"; "Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale C.d. terminale Edizione 2024"; "Relazione illustrativa del quesito medico-legale" e modello di quesito; “Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale — Edizione 2024" e relativi allegati; "Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario — Edizione 2024"; "Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa — Edizione 2024"; "Criteri orientativi per la capitalizzazione anticipata di una rendita - Edizione 2024" e relativi allegati; "Criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 terzo comma c.p.c. ".

Tribunale di Roma - aggiornamento tabelle danno biologico

L'11 ottobre 2023 il Tribunale di Roma ha approvato l'aggiornamento delle tabelle per il ristoro del danno non patrimoniale poi pubblicate il 10 novembre 2023 in sostituzione delle precedenti del 2019. Tale aggiornamento nasce dall'esigenza, di garantire, da una parte, l'adeguamento all'indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per gli anni 2019-2022 che è stato incrementato del 15,8% e, dall'altra parte, di proseguire l'opera di ricerca dei criteri sulla base dei quali procedere alla liquidazione delle ulteriori ipotesi di danno (quali ad esempio il danno riflesso subito dai congiunti a causa delle lesioni permanenti dei danneggiati).