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Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 giugno 2026, n. 22368

Risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – onere della prova

In tema di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno – sia patrimoniale sia non patrimoniale – non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dal danneggiato; tuttavia, esso può essere dimostrato anche per presunzioni, potendo desumersi, tra l'altro, dalla vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e il diniego o la mancata concessione di finanziamenti richiesti, quali indizi del peggioramento dell'affidabilità creditizia e della maggiore difficoltà di accesso al credito.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 29 giugno 2026, n. 22300

Assicurazione contro i danni – polizza condominiale

In tema di assicurazione contro i danni, qualora la polizza preveda una categoria generale di rischi indennizzabili (es. "danni da acqua") e l'assicuratore opponga una clausola di delimitazione del rischio che esclude, come "rischio non compreso", specifiche ipotesi (es. danni da usura o vetustà), tale clausola integra un fatto impeditivo del diritto all'indennizzo e costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. Ne consegue che l'assicuratore, che se ne avvalga, è gravato del duplice onere di provare sia l'esistenza e il contenuto della clausola, sia il concreto ricorrere dei presupposti per la sua operatività, potendo l'assicurato limitarsi a dimostrare il titolo (polizza) recante la generale previsione di copertura del rischio.


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 23 giugno 2026, n. 21289

Risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. – spese sostenute dal danneggiato per attività legale stragiudiziale

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c., le spese sostenute dal danneggiato per attività legale stragiudiziale (nella specie, per diffide e assistenza in un procedimento amministrativo attivato a tutela del proprio fondo, esposto al pericolo di caduta di grondaie fatiscenti del vicino) costituiscono danno patrimoniale risarcibile, ove risultino necessarie, congrue e causalmente ricollegate alla condotta colposa del responsabile, non potendo essere considerate spese superflue ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19283

Assicurazione contro i danni – clausola “valore a nuovo”

In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di "valore a nuovo" contenuta in una polizza furto autoveicoli non integra una "polizza stimata" ai sensi dell'art. 1908 c.c., poiché non comporta una stima negoziale e vincolante del valore del bene al momento della conclusione del contratto, ma costituisce uno strumento di determinazione oggettiva dell'indennizzo, che resta soggetto al principio indennitario e ai limiti del valore assicurato.


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 10 giugno 2026, n. 18836

Onere della prova e nesso di causalità – Risarcimento dei danni

Nel giudizio di risarcimento danni promosso dai congiunti di militare deceduto per patologia asseritamente riconducibile all’esposizione ad uranio impoverito durante missioni all’estero, il nesso di causalità materiale tra attività di servizio e malattia costituisce elemento costitutivo dell’illecito e grava sempre sugli attori, anche ove la responsabilità sia inquadrata negli artt. 2087 o 2050 c.c.; i criteri del “più probabile che non” e della “probabilità prevalente” attengono soltanto alla valutazione della prova, senza determinare alcuna inversione dell’onere probatorio né la creazione di presunzioni di origine pretoria.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 11 maggio 2026, n. 13648

Assicurazione privata contro gli infortuni – Inquadramento del contratto

In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, tale contratto va inquadrato, anche dopo l'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni, nell'assicurazione contro i danni ex art. 1882 c.c., con conseguente piena applicabilità del principio indennitario e delle relative norme (artt. 1905, 1908, 1909, 1910, 1916 c.c.). Ne deriva che l'indennizzo non può superare il danno effettivamente subito, non è ammesso il lucro dell'assicurato e le clausole che di fatto trasformino l'assicurazione in scommessa sono incompatibili con la causa tipica del contratto.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 8 maggio 2026, n. 13351

Danno da allagamento – Responsabilità civile per danni da cose in custodia

In tema di danno da allagamento, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da una rete fognaria a sistema misto (acque reflue ed acque meteoriche) grava sul gestore del servizio idrico integrato che abbia assunto in gestione, senza riserve, l'infrastruttura fognaria e le sue pertinenze (caditoie, griglie, collettori), in forza del potere di governo, controllo e manutenzione da lui concretamente esercitato sulla cosa, a prescindere dalla proprietà degli impianti e dall'eventuale distinzione tra acque nere e meteoriche, quando queste ultime confluiscano nel medesimo sistema di collettamento.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 29 aprile 2026, n. 11646

Responsabilità civile – sinistri stradali cagionati da fauna selvatica – Onere della prova

In tema di sinistri stradali cagionati da fauna selvatica, il danno è imputabile alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2052 c.c.; grava tuttavia sul danneggiato l'onere di provare in modo rigoroso l'esatta e completa dinamica del sinistro, comprensiva del comportamento dell'animale e della condotta di guida, non essendo sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata o del mero impatto tra veicolo e animale. In difetto di tale prova positiva e certa, la domanda risarcitoria non può essere accolta neppure parzialmente.


Circolazione stradaleTribunale Napoli, Sez. II, Sentenza, 28 aprile 2026, n. 6911

Circolazione stradale – danno non patrimoniale

In materia di danno non patrimoniale da sinistro stradale con lesioni micropermanenti, il danno biologico deve essere liquidato secondo i criteri di cui all’art. 139 cod. ass. e può essere incrementato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sino al 20% in presenza di conseguenze dinamico–relazionali specifiche, documentate e obiettivamente accertate (nella specie: compromissione definitiva dell’attività sportiva agonistica di canoa polo), ferma la distinta risarcibilità del danno morale ove adeguatamente allegato e provato, senza dar luogo a duplicazioni.


Circolazione stradaleCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 22 aprile 2026, n. 10716

Circolazione stradale – domanda di regresso impresa designata da Fondo di Garanzia per le vittime della strada

In tema di procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. proseguito nel rito ordinario, la domanda di regresso dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, spiegata nei confronti dei genitori del minore responsabile del sinistro e proprietari del veicolo non assicurato, relativamente alle somme eventualmente dovute a un danneggiato, è inammissibile se proposta per la prima volta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., anziché alla prima udienza di comparizione delle parti.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382

Polizza vita: interpretazione della clausola che attribuisce l’indennizzo agli "eredi testamentari" o agli "eredi legittimi"

“Non è sindacabile in sede di legittimità, se operato con congrua motivazione e scevro dai soli gravi vizi logici oramai rilevanti dopo la novella dell'art. 360 c.p.c., l'accertamento con cui il giudice del merito stabilisca se l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, una volta che sia stato accertato, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 16 aprile 2026, n. 9720

Contratto di trasporto merce – Responsabilità del vettore – Liquidazione del danno risarcibile

In tema di responsabilità del vettore per perdita della merce, il danno risarcibile va liquidato, ai sensi dell'art. 1696, primo comma, c.c., secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo e nel luogo della riconsegna, con esclusione di ulteriori criteri di liquidazione fondati sul danno emergente e sul lucro cessante del mittente o del destinatario. A tal fine, in mancanza di tariffe o listini ufficiali, il giudice può desumere il valore della merce dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario e dalle correlate note di credito, gravate dal furto, costituendo esse idonea prova presuntiva del prezzo di mercato praticato nei normali rapporti tra imprenditori.


Circolazione stradaleTribunale Napoli, Sez. VI, Sentenza, 07 aprile 2026, n. 5581

Circolazione stradale – Responsabilità civile – azione diretta del terzo trasportato

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 Cod. Ass. ha natura aggiuntiva rispetto alle ordinarie azioni ex artt. 144 Cod. Ass. e 2054 c.c. e consente al danneggiato di ottenere il risarcimento dall’assicuratore del veicolo vettore a prescindere dall’accertamento del concreto grado di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il solo caso fortuito, fermo il diritto di rivalsa dell’assicuratore del vettore nei confronti dell’impresa del responsabile civile.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 18 marzo 2026, n. 6419

Circolazione stradale – assicurazione obbligatoria – responsabilità civile

In tema di assicurazione obbligatoria RCA, qualora il danneggiato alleghi e documenti, mediante attestazione della compagnia indicata dal responsabile, la mancata copertura assicurativa del veicolo danneggiante, risulta assolto l'onere probatorio a suo carico in ordine al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria verso l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In tal caso, in applicazione del principio di vicinanza della prova e avuto riguardo alla qualificata sfera di conoscibilità degli operatori professionali del settore assicurativo, grava sull'impresa designata l'onere di dimostrare l'esistenza di una diversa e valida polizza RCA, non potendosi esigere dal danneggiato una prova negativa di carattere diabolico circa l'inesistenza di qualunque copertura assicurativa.


Responsabilità civileSpese giudiziali – responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. – lite temeraria – presupposti – condotte processuali – abuso del processo – sussistenza malafede e colpa grave

Sentenza n. 166/2026, Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione prima Civile, Presidente Relatore Dott.ssa Claudia De Martin – Responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.

“Sussista la malafede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o comunque la colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza) degli appellanti nell’aver protratto il contenzioso in appello nei confronti dell’appellato con una condotta processuale che integra l’abuso del processo e che va ben al di là della mera proposizione di domande infondate, essendovi plurimi riscontri che gli appellanti avessero piena consapevolezza dell’infondatezza delle proprie ragioni avendo omesso di produrre la prima memoria ex art. 183 comma 6 avendo il Tribunale ben chiarito tutte le preclusioni istruttorie in cui era incorsi e le conseguenze di dette mancate attività processuali sulle domande proposte”.

Gli appellanti hanno agito con colpa grave abusando dello strumento dell’appello, sia per la assoluta chiarezza della sentenza di prime cure in punto di preclusioni istruttorie, della statuizione sulla domanda di nullità resa sul principio enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 8230/2019, sia per aver debitamente considerato le ragioni altrettanto chiaramente esplicitate dal primo giudice con riguardo alle ragioni di rigetto della domanda di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo fondantesi sulle mancate allegazioni”

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, d’ufficio, ha ritenuto integrata la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando la mala fede e, comunque, la colpa grave degli appellanti e configurando un abuso del processo nella proposizione dell’appello, in quanto:

  • è stato proposto nonostante la mancata produzione della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e sebbene il Tribunale avesse chiarito tutte le preclusioni in cui gli stessi erano incorsi a causa della mancata proposizione di tale memoria;
  • la sentenza di primo grado era caratterizzata da particolare chiarezza argomentativa sia in ordine alle preclusioni istruttorie maturate, sia con riguardo alle ragioni di rigetto delle domande proposte.

Per tale motivo, la Corte d’Appello ha condannato gli appellanti al pagamento, in solido tra loro, di una somma determinata equitativamente nella stessa misura liquidata a titolo di compensi professionali, diminuita del 50%, valorizzando congiuntamente i profili dell’abuso del processo, del valore della causa, della sua complessità e della sua durata, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5111

Danni da cose in custodia – Responsabilità civile

Il titolare di una concessione demaniale marittima deve considerarsi custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'area in concessione e dei manufatti ivi installati e funzionali all'attività esercitata (nella specie, uno stabilimento balneare con struttura gonfiabile per "calcio saponato"), sin dal momento della consegna e fino alla cessazione della concessione stessa. Né rileva, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità oggettiva, la circostanza che uno o più manufatti siano di proprietà o nella detenzione di un terzo (anche promissario acquirente dell'esercizio), ove il concessionario continui a svolgere atti gestori e ad adempiere agli oneri amministrativi funzionali alla prosecuzione dell'attività nell'area, permanendo così la sua signoria di fatto sul bene.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 4 marzo 2026, n. 4865

Danni da cose in custodia – Demanio e Patrimonio dello Stato e degli Enti Pubblici

Nelle controversie di risarcimento per danni causati da cose in custodia, l'onere della prova riguardante la natura privata o pubblica della strada ove si è verificato il sinistro e l'eventuale custodia da parte dell'ente locale spetta a chi agisce in giudizio. Pertanto, in caso di contestazione da parte del convenuto sulla natura demaniale della strada, è onere dell'attore fornire specifica e circostanziata prova che la strada sia inclusa nell'elenco delle strade comunali e destinata a uso pubblico.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 2 marzo 2026, n. 4692

Assicurazione della responsabilità civile (responsabilità sanitaria) – valutazione e liquidazione

La Corte di Cassazione ha escluso che, in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, recante clausola on claims made basis, la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, possa interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l'avvenuta conoscenza, da parte dell'assicurato medesimo, dell'invio di un'informazione di garanzia in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria, fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto. La Suprema Corte rammenta, infatti, come “non può... addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro espressamente convenuto, ove non risulti che il concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono” e come relativamente al comportamento delle parti successivo alla conclusione del negozio giuridico, non può essere valorizzato il comportamento posto in essere da uno soltanto di essi, in difetto di altri e univoci indici di una volontà comune anche all'altro.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 26 febbraio 2026, n. 4321

Assicurazione della responsabilità civile – surrogazione assicuratore sociale estero

La surrogazione dell'assicuratore sociale estero nei diritti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., può estendersi al danno patrimoniale causato dal terzo responsabile, includendo spese mediche e indennità di malattia. La surrogazione non può eccedere l'effettivo danno causato e va liquidata secondo le norme del diritto interno applicabile al fatto illecito.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sentenza, 22 febbraio 2026, n. 3919

Responsabilità civile in ambito di prestazione medica – polizza assicurativa

Non è l’assicuratore a dover provare l’ignoranza, ma è l’assicurato a dover provare (in alternativa all’immediato avviso) la conoscenza dell’aggravamento del rischio in capo all’assicuratore.

Secondo la Suprema Corte, infatti, se non v’è dubbio che gravi sull’assicuratore l’onere di provare (e, prim’ancora, di dedurre) i fatti a sostegno dell’eccepito aggravamento del rischio e la loro incidenza sul rischio assicurato; ma è altrettanto indubbio che gravi sull’assicurato l’onere di provare di aver immediatamente comunicato all’assicuratore l’aggravamento verificatosi (ovvero la conoscenza dell’aggravamento in capo all’assicuratore) e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 1898, comma 2, c.c..


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 4 febbraio 2026, n. 2363

Circolazione stradale – colpa

Ai sensi degli artt. 182, comma 4, cod. strada e dell'art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 14 gennaio 2026, n. 788

Assicurazione della responsabilità civile – infortuni non mortali – Interpretazione del contratto

Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la somma assicurata esprime non il tetto massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente. Pertanto, se il contratto prevede che la misura standard dell'indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manca un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, è contraria all'art. 1367 c.c. l'interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell'indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.


Responsabilità civileTribunale Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 14 gennaio 2026, n. 565

Responsabilità civile– danni da cose in custodia

La responsabilità per danni causati da cose in custodia non presuppone necessariamente un'azione negligente del custode (configurandosi come responsabilità oggettiva che può essere esclusa solo mediante la prova del caso fortuito), avendo l'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il rapporto di custodia.

Eventi causati dalla condotta imprudente del danneggiato possono interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità del custode, potendo quest’ultimo liberarsi dimostrando che l'evento è stato imprevedibile e inevitabile (perciò configurante il caso fortuito), anche a causa della condotta del danneggiato.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 26 dicembre 2025, n. 34217

Diritti della personalità – Responsabilità civile - Illecito trattamento dei dati personali

In tema di protezione dei dati personali, l'annotazione della deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. cod. proc. pen., "ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", apposta su uno dei provvedimenti indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo. Ne consegue che i medesimi soggetti che già anteriormente all'entrata in vigore di detta norma si occupavano di vagliare le corrispondenti domande - ovverosia, ognuno con le proprie prerogative, il gestore del motore di ricerca oppure l'autorità amministrativa preposta o, infine, l'autorità giudiziaria - continuano ad operare nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando nel concreto la tutela da apprestare al soggetto interessato all'oblio ed i diritti all'informazione, di cronaca e connessi.