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Circolazione stradale – danno non patrimoniale
Tribunale Napoli, Sez. II, Sentenza, 28 aprile 2026, n. 6911
In materia di danno non patrimoniale da sinistro stradale con lesioni micropermanenti, il danno biologico deve essere liquidato secondo i criteri di cui all’art. 139 cod. ass. e può essere incrementato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sino al 20% in presenza di conseguenze dinamico–relazionali specifiche, documentate e obiettivamente accertate (nella specie: compromissione definitiva dell’attività sportiva agonistica di canoa polo), ferma la distinta risarcibilità del danno morale ove adeguatamente allegato e provato, senza dar luogo a duplicazioni.