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Risarcimento danniTribunale Milano Sez. I, 04/10/2023, n.7659

Il commercialista deve ricevere tutte le informazioni utili al corretto svolgimento dell'incarico

Per principio generale, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente affidi l'incarico di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario a causa dell'errore commesso dal tributarista. Ciò, tuttavia, fermo restando che il professionista deve essere posto a conoscenza della completa situazione, non potendosi onerare il professionista di un'attività di indagine eccessiva ed ulteriore rispetto alla richiesta rivolta al cliente di fornire tutte le informazioni rilevanti ai fini della esecuzione della prestazione pattuita.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 03/10/2023, n.27892

Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale può essere ceduto

Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., costituendo la cessione non già un'operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario assume vesti consortili.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 22 settembre 2023, n. 27137

Ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non esclude di per sé la responsabilità dell'ente custode

La circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna (caduta in un fossato-intercapedine nei pressi della chiesa), alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 21 settembre 2023, n. 26985

Valutazione e liquidazione separata del danno da sofferenza interiore nell'attribuzione del risarcimento per danno biologico

Non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore ( dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc. ), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti.

Il danno da sofferenza interiore deve formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione ogniqualvolta risultano dedotti e provati.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. II, 30 agosto 2023, n. 25466

L'assicurazione della responsabilità civile per le auto è obbligatoria anche in caso di circolazione su strada privata

L'art. 122 codice della strada dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. La parola area è qualificata dal collegamento con strade di uso pubblico. Ciò rivela il fenomeno che sollecita l'equiparazione e fa segno altresì alla finalità dell'equiparare: la circolazione dei veicoli (a motore) è il fenomeno, con la sua intrinseca modalità: il pericolo concreto di danni a terzi che quindi hanno diritto di essere garantiti nel loro interesse ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale. Il terzo ha dunque il diritto ad essere tutelato dalla circolazione dei suddetti veicoli attraverso lo strumento dell'assicurazione civile automobilistica.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 21/08/2023, n.24951

Contratto di assicurazione sulla vita - indicazione generica degli 'eredi legittimi' come beneficiari comporta l'inclusione anche degli eredi per rappresentazione tra i beneficiari

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi legittimi" come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 25 luglio 2023, n. 22338

Pubblicato in un articolo giornalistico l'indirizzo di residenza, tutti i soggetti coinvolti nella divulgazione illecita dei dati personali sono responsabili

L'attribuzione della responsabilità per l'illecita divulgazione dei dati personali chiede d'essere declinata secondo il criterio della contribuzione causale (conformemente alla ratio che ispira la disciplina dell'art. 2050 c.c., richiamato dall'art. 15, comma 1, d.lg. n. 196 del 2003, applicabile ratione temporis, secondo cui "Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile"), nel senso che ciascun soggetto che, con la propria condotta (in qualunque modo interferente con il trattamento di dati personali), abbia contribuito causalmente alla divulgazione illecita di tali dati, deve ritenersi responsabile (o corresponsabile) di detta divulgazione; e tanto, indipendentemente dalla qualifica formale eventualmente rivestita in relazione alla titolarità, alla responsabilità del trattamento, alla relativa conservazione o al relativo controllo concreto (fattispecie relativa alla pubblicazione in un articolo giornalistico dell'indirizzo di residenza di una persona, che costituiva un'informazione del tutto irrilevante ed eccedente alle esigenze informative dell'articolo pubblicato).


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 14 luglio 2023, n. 20345

Il risarcimento del danno non patrimoniale è configurabile anche nei confronti degli enti collettivi

In materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico").


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, ordinanza interlocutoria 7 luglio 2023 n. 19394

La Corte di Cassazione si pronuncerà sull’idoneità di una semplice e-mail a fungere da prova scritta di un contratto di assicurazione o di una estensione di polizza

La Sezione terza civile della Suprema Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione di diritto concernente l’idoneità della e-mail a fungere da “prova scritta” del contratto di assicurazione.

La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti a un furto di un rimorchio formulata da un assicurato, alla quale la Compagnia aveva negato la copertura.

L’assicurato ha contestato di aver ottenuto, prima del furto, l'estensione della polizza anche per questo tipo danno, come sarebbe dimostrato dallo scambio di e-mail in tal senso intercorso fra la società di brokeraggio, a cui si era affidato l’assicurato, e la Compagnia.

A seguito di una prima pronuncia da parte del Tribunale di Milano favorevole per l’assicurato, la Corte d’Appello di Milano, ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto, fra tutto, che l’estensione della polizza non era stata oggetto di un documento scritto “tradizionale” e che, in caso di contratto da provarsi per iscritto, come quello di assicurazione, lo scambio di mail non potrebbe ricoprire lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedire le mail siano stati davvero i titolari dell'account e non un'altra persona.

L’assicurato ha impugnato la sentenza di secondo grado e la Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso pongano la questione di diritto concernente l'idoneità della e-mail a fungere da "prova scritta" ai sensi dell'art. 1888 c.c. e, pertanto, ha disposto l’esame del ricorso in pubblica udienza., rilevando che la questione, nella sua specificità, non risulta essere stata in precedenza esaminata dalla Cassazione.

Attendiamo, dunque, la pronuncia considerata l’importanza e possibile portata rivoluzionaria in tema di contratti assicurativi.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 06/07/2023, n.19202

Responsabilità precontrattuale e condizioni per l’estensione del risarcimento al pregiudizio legato alla rinuncia a stipulare un contratto diverso

La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse.


Diritto assicurativoIl regime probatorio nell'ipotesi di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, prevede che il danneggiato debba dimostrare che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia stato identificato, e che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza

Tribunale Benevento Sez. I, 21 giugno 2023, n. 1400

Nell'ipotesi di ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada, il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose, e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 12/06/2023, n.16633

Violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente, lesione del diritto alla salute e violazione del diritto all'autodeterminazione

La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi (nella specie, relativa alla richiesta da parte di un paziente della condanna al risarcimento dei danni biologici e patrimoniali causati da un errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di un'ernia discale, nonché di quelli derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione per mancanza del consenso informato, dato l'aggravamento, nei mesi successivi alle dimissioni, della sintomatologia dolorosa che l'aveva spinto ad effettuare l'intervento in questione, è stata ritenuta fondata la pretesa risarcitoria per il danno non patrimoniale diverso dal danno biologico, per la mancanza di prova che fosse stata fornita all'istante adeguata e completa informazione anche sulle possibili complicanze dell'intervento pur correttamente eseguito).


Risarcimento danniTribunale Sulmona Sez. I, 24 maggio 2023, n.131

Risarcimento ai familiari della vittima - riduzione in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest’ultimo a sé stesso

Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima determina la sua cooperazione nella causazione dell'evento. Ai sensi dell’art. 2054 c.c., il conducente tenuto a risarcire il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, in quanto il comportamento del trasportato non interrompe il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno né tantomeno integra un valido consenso alla lesione ricevuta. Nel caso in cui la morte sia stata provocata anche da lesioni che il trasportato non avrebbe potuto evitare neppure attraverso l'utilizzo delle cinture, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso.


Risarcimento danniTribunale Torino Sez. IV, 19 maggio 2023, n.2115

Risarcimento dei danni causati da veicolo non identificato – onere della prova in capo al danneggiato

In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e il nesso causale con la condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.


Risarcimento danniCorte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza7 ottobre 2022, n. 29300

Infortunio sul lavoro - Infortunio in itinere - Istituti

È requisito indispensabile per l’indennizzabilità dell’infortunio la sussistenza della causa o, almeno, dell’occasione di lavoro. Tra prestazione lavorativa e l’evento vi deve essere un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l’evento dipendente dal rischio inerente all’attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività. Nel caso dell’infortunio in itinere, il rischio tutelato è invece quello derivante dallo spostamento spaziale del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.