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Negoziazione assistita
- Pubblicato il: 12 febbraio 2015
- Categoria: Circolari
In data 9.2.15 è entrata in vigore la cd NEGOZIAZIONE ASSISTITA, procedura introdotta dal D.L. 132/14 conv. L. 162/2014.
Con decorrenza da ieri quindi, chi vuole far valere in giudizio determinate tipologie di diritti deve prima passare dalla procedura di negoziazione assistita che è condizione di procedibilità per alcune azioni giudiziarie quali:
- azioni di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000 euro
La controversia non deve vertere su diritti indisponibili né essere in tema di lavoro per le quali valgono quindi le previgenti regole.
La procedura non è poi obbligatoria:
- per le controversie che vedono nella mediazione la condizione di procedibilità per l’azione (ovvero: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari);
- per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
- nei procedimenti per ingiunzione;
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva volti ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c.;
- nei procedimenti di opposizione o incidentali o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di Consiglio; nell’azione civile esercitata nel processo penale;
- quando la parte può stare in giudizio personalmente (cause di valore inferiori a 1.100,00 euro).
La negoziazione assistita è un accordo con il quale le Parti convengono fra loro di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere amichevolmente una controversia con l’assistenza dei propri legali.
La procedura viene introdotta tramite un “invito” dall’una all’altra parte che deve contenere:
- l’oggetto della controversia;
- l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 gg o il suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 64 c.p.c.
In caso di accoglimento dell’invito, le Parti sottoscrivono la convenzione di negoziazione assistita che deve concludersi nel termine concordato tra le Parti per l’espletamento della procedura (che può andare da un minimo di 30 gg a un massimo di 90, salvo proroga di ulteriori 30 gg su accordo delle parti).
L’accordo eventualmente raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
In caso di mancato accordo viene redatto un verbale in tal senso, da produrre nella successiva eventuale causa giudiziaria.
Ogni atto (l’invito, la convenzione, l’accordo o il verbale di mancato accordo) sono sottoscritti dalla Parte e dal proprio legale, che certifica l’autenticità della firma e quindi la piena validità formale dell’atto.
Laddove le azioni giudiziarie venissero proposte senza avere preventivamente esperito la procedura di cui sopra, il procedimento introdotto sarà sospeso per consentire l’esperimento della procedura omessa (così come accade nel caso della mediazione).
La procedura è, come detto, entrata in vigore solo ieri e molti sono i dubbi sulla concreta applicazione, compreso l’atto di impulso.