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Effetti dell’art. 22, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. – Cessione di azienda nella Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

a cura di Studio Legale Dehò Masserelli

  • Pubblicato il:  30 marzo 2026
  • Categoria:   Articoli

Nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (c.d. “CNC”) l’art. 22, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. prevede la possibilità per l’imprenditore che abbia ritenuto di accedere a tale strumento, di richiedere al Tribunale autorizzazione a trasferire l’azienda “senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma del codice civile”.

In particolare, l’articolo suddetto stabilisce che: “Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente”.

La suddetta norma ha, quindi, l’effetto di escludere la responsabilità dell’acquirente dell’azienda – il cessionario - per i “debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento…. se essi risultano dei libri contabili obbligatori”, comportando il pagamento “in contanti” di tutto quanto il patrimonio attivo lordo.

Tuttavia, la cessione dell’impresa ex art. 22 C.C.I.I. non può superare la responsabilità sia del venditore - cedente - che dell’acquirente – cessionario - nei confronti dei lavoratori, verso i quali rimane solidale il vincolo di responsabilità, anche qualora le richieste economiche degli stessi lavoratori non fossero state avanzate prima della cessione, ex art. 2112 c.c..

La cessione dell’azienda, a prescindere dall’autorizzazione del Tribunale, sarebbe conseguibile avvalendosi del sostegno finanziario - e fruendo delle agevolazioni commerciali ed economiche - rappresentato dall’accollo di passività pregresse, solamente concordando con il cedente che:

  • l’assunzione di passività fosse limitata ad un importo complessivo equivalente a quello attribuito al patrimonio attivo – assunzione parziale -; e
  • l’assunzione di passività fosse limitata esclusivamente ad una cerchia di creditori singolarmente individuati, ed esclusa per gli altri – assunzione selettiva -.

Se l’autorizzazione giudiziale può dispensare l’acquirente dell’azienda – il cessionario - da tutte le passività pregresse, non si vede perché non potrebbe dispensarlo soltanto da una parte delle stesse. Inoltre, se l’imprenditore è legittimato a soddisfare determinati creditori rispetto ad altri con il loro pagamento diretto, non si vede perché l’autorità giudiziaria non potrebbe autorizzarlo in tale direzione, con il pagamento indiretto dell’accollo selettivo da parte dell’acquirente dell’azienda.

In ordine all’autorizzazione, il Tribunale (con decisione in composizione monocratica nella prima fase e collegiale in quella di eventuale reclamo) deve ravvisare, per la cessione di azienda, una funzionalità sia rispetto alla continuità aziendale che alla migliore soddisfazione dei creditori.

Inoltre, la suddetta norma prevede che il Tribunale verifichi “altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente” (v. Tribunale di Piacenza 01.06.2023 e Tribunale di Milano 12.08.2023).

Al di fuori dell’ipotesi di aziende già caratterizzate da un deficit patrimoniale, che impone la limitazione dell’accollo delle passività pregresse entro una misura solamente parziale, oppure caratterizzate da passività che presentano profili ritenuti pregiudizievoli dall’acquirente – cessionario - al di là della loro entità numerica – ipotesi nelle quali permane un interesse alla liberazione dalla responsabilità per le passività non accollate -, non sussiste alcun reale incentivo per il cessionario ad essere liberato da obbligazioni, il cui accollo gli consente l’acquisizione dell’attivo in modo largamente preferibile al pagamento del suo valore “in contanti”.

Esaminata fin qui l’incidenza della suddetta norma sul cessionario, sotto si valutano brevemente gli effetti della disposizione normativa sul cedente, per capire se quest’ultimo possa, o meno, giovarsi degli effetti della suddetta disposizione sotto il profilo di trovarsi liberato dalle passività accollate al cessionario.

Per il cedente, la realizzazione dell’attivo aziendale attraverso un pagamento “in contanti” consente all’impresa cedente di dare immediata esecuzione al “Piano“ funzionale a consentire il superamento, ovvero la ristrutturazione, od ancora la regolamentazione della situazione di crisi che ha suggerito l’avvio della CNC: essendo sufficiente distribuire ai creditori quanto incassato dal cessionario.

L’art. 58 T.U.B. afferma (al comma 5) che “I creditori ceduti hanno facoltà, entro 3 mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2” (iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) “di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”.

La disciplina della CNC prevede che il Tribunale, nel momento in cui autorizza la cessione dell’azienda, con l’effetto (come detto sopra) di liberare il cessionario dalla responsabilità di cui all’articolo 2560, comma 2, c.c., possa integrare il provvedimento “dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti”, prendendo in considerazione l’interesse del cedente e trovandosi legittimato a disporne la liberazione dalle passività pregresse attraverso l’attribuzione all’accollo da parte del cessionario di un effetto liberatorio, per tutelarne l’interesse ad una rapida e sicura esecuzione del “Piano” funzionale a regolarne la situazione di crisi.