
Prassi
Tribunale di Livorno - Linee guida per la procedura di composizione negoziata della crisi e per il concordato semplificato, nell’ambito del Codice della Crisi d’impresa

La procedura della composizione negoziata della crisi nasce con la finalità di anticipare il momento di emersione dello stato di crisi delle imprese, consentendo la realizzazione di piani di risanamento meno invasivi per l’impresa, e più rapidi e soddisfacenti per i creditori.
L’accesso alla composizione negoziata è consentito alle imprese che si trovano in stato di:
- crisi: ex art. 2, lett. a), C.C.I.I., intesa come probabilità di insolvenza, meno grave dell’insolvenza
- pre-crisi: quella situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario meno grave di quella di crisi
- insolvenza (art. 2, lett. b) reversibile: devono permanere concrete prospettive di risanamento, rimanendo frustrato, in caso contrario il disposto dell’art. 12 c. 1, che impone, appunto, che la CNC possa essere iniziata solo quanto “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.
Al concordato semplificato, invece, il debitore non vi può accedere direttamente, poiché non è una procedura autonoma, ma, solo quale sbocco della composizione negoziata, quando le trattative non abbiano portato ad altre soluzioni; tale concordato può essere inoltre solo liquidatorio e l’accesso è limitato alla sola iniziativa del debitore.
Il testo pubblicato dal Tribunale di Livorno offre indicazioni:
- all’imprenditore che intende perseguire la composizione negoziata della crisi
- all’esperto che dovrà rapportarsi con il Tribunale durante e dopo la CNC
- all’ausiliario che dovrà supportare il Tribunale in caso di domanda di omologa di concordato semplificato.
Si rinvia al testo pubblicato per ogni approfondimento.

