Per diritto al c.d. oblio oncologico nei servizi bancari si intende il diritto delle persone che sono guarite da patologie oncologiche a non essere discriminate nell’ambito della stipula o del rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.
La normativa Europea ( Direttiva (U.E.) 2023/2225 (c.d. CCD2) , recepita in Italia con il D.Lgs. n. 212/2025), si pone l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori nel credito al consumo, imponendo la trasparenza nella valutazione del merito creditizio ed esigendo che i prestiti siano "sostenibili", con specifico riguardo alle pratiche assicurative abbinate ai finanziamenti.
La direttiva c.d. CCD2 impone che l'eventuale polizza assicurativa richiesta dalla banca per l'erogazione di un prestito possa essere sottoscritta anche tramite un fornitore diverso e più conveniente scelto dal consumatore, prevenendo pratiche commerciali scorrette, tutelando i consumatori anche nella valutazione creditizia automatizzata, permettendo in qualsiasi momento di richiedere l'intervento umano per contestare decisioni basate su algoritmi o su dati sanitari non più trattabili.
La suddetta Direttiva vieta l'applicazione di costi o tassi d'interesse eccessivi e ingiustificati, lavorando in parallelo con il diritto al s.d. oblio oncologico, al fine di valutare il cliente sulla base della sua attuale solvibilità, senza poter richiedere indagini o informazioni sullo storico clinico oncologico oltre i limiti previsti dalla legge.
Il D.Lgs. 212 del 31.12.2025 (in vigore dal 12.01.2026) è il decreto di recepimento della Direttiva c.d. CCD2, inserendosi nel quadro delineato dalla Legge n. 193/2023, coordinando le tutele di non discriminazione per gli ex pazienti con le nuove regole per prestiti e finanziamenti.
Il Decreto incide direttamente sul Testo Unico Bancario (T.U.B.), aggiornando le regole per la concessione del credito al consumo, assicurando che la richiesta di prestiti e mutui avvenga senza alcuna disparità di trattamento o discriminazione basata sulla storia clinica del consumatore. Relativamente al c.d. oblio oncologico, la Banca d’Italia dovrà emanare disposizioni attuative - predisponendo se del caso anche formulari/modelli standard - relativamente ai divieti informativi nelle fasi di stipulazione e rinnovo dei contratti nonché agli obblighi informativi da parte dell’intermediario in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti.
La violazione di tali divieti e obblighi comporta, infatti, la nullità parziale , come previsto dalle Legge n. 193/2023, vale a dire la nullità delle clausole contrattuali difformi e delle clausole “connesse” a quelle difformi.”
La supervisione nel rispetto della normativa è demandato alla Consob nonché al Garante Privacy che opererà in coordinamento con le due Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia e Consob), al fine di esercitare un controllo generale sul trattamento dei dati sensibili e di ordinare e/o sorvegliare la cancellazione delle informazioni.
Le recensioni online sono ormai un fattore determinante nelle scelte dei consumatori. Secondo i dati del Centro studi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, influenzano l’82% delle prenotazioni nelle strutture ricettive e circa il 70% delle decisioni relative ai ristoranti. Un peso crescente che ha trasformato le valutazioni digitali in un asset reputazionale centrale per imprese del turismo, della ristorazione e dei servizi legati all’attrattività territoriale. Accanto a questo ruolo economico, si è però consolidato un fenomeno opposto: la diffusione di recensioni non autentiche, tra autopromozione, pratiche di screditamento competitivo e contenuti a pagamento. Un fenomeno che, negli ultimi anni, risulta amplificato anche dall’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale nella generazione e nella diffusione dei contenuti. Il quadro europeo: verso maggiore trasparenza e responsabilizzazione delle piattaforme Sul piano europeo, la disciplina si articola tra strumenti vincolanti e iniziative di soft law. Nel luglio 2025 la Commissione europea ha promosso un Codice di condotta sulle valutazioni e recensioni online nel settore turistico, elaborato con operatori, piattaforme e associazioni di categoria. Il documento punta a rafforzare affidabilità e trasparenza del sistema delle recensioni, introducendo principi operativi quali: tracciabilità dei contenuti evidenza delle recensioni sponsorizzate o incentivate diritto di replica per le strutture interessate procedure più snelle per la rimozione dei contenuti illeciti maggiore controllo sull’identità degli utenti, anche in caso di pseudonimi Il quadro si innesta nel perimetro del Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065) , che rafforza gli obblighi delle piattaforme nella gestione dei contenuti online e nella trasparenza dei sistemi di moderazione. Il Codice di condotta resta, tuttavia, uno strumento su base volontaria, non direttamente vincolante. Più incisiva sul piano normativo è la Direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. Direttiva Omnibus) , che qualifica le recensioni false o ingannevoli come pratica commerciale scorretta. In particolare, la disciplina vieta: la pubblicazione o la diffusione di recensioni non veritiere la selezione selettiva delle sole recensioni positive l’acquisto o la commissione di recensioni false la mancata trasparenza sulla provenienza dei contenuti Le violazioni possono comportare sanzioni fino a 10 milioni di euro, parametrate a gravità, durata e natura della condotta. Il recepimento in Italia: modifica al Codice del consumo e ruolo dell’AGCM In Italia, il quadro europeo è stato recepito con il D.Lgs. 26/2023, che ha modificato il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Il principio cardine è la necessità che le recensioni provengano da consumatori che abbiano effettivamente fruito del bene o del servizio recensito. Gli operatori sono inoltre tenuti a indicare le modalità adottate per verificare l’autenticità delle recensioni pubblicate sulle proprie piattaforme. In caso di pratiche commerciali scorrette, l’AGCM può irrogare sanzioni comprese tra 5.000 euro e 10 milioni di euro, o fino al 4% del fatturato nei casi più gravi. Il nuovo intervento italiano: la Legge annuale PMI 2026 Con la Legge n. 34/2026 (Legge annuale PMI), il legislatore interviene in modo più analitico sul fenomeno delle recensioni online nei settori turismo, ristorazione e attrazioni territoriali. L’obiettivo è rafforzare i criteri di autenticità e limitare le distorsioni informative nel mercato digitale. I requisiti di liceità Una recensione è considerata lecita se: pubblicata entro 30 giorni dall’effettiva esperienza coerente con il servizio o la struttura fruita non collegata a incentivi, sconti o benefici supportata da evidenze di reale utilizzo del servizio La perdita di validità Una recensione perde rilevanza giuridica se: non riconducibile a un utilizzatore reale pubblicata da oltre due anni Diritti delle imprese e strumenti di tutela Le strutture recensite possono attivare procedure di segnalazione per contenuti non conformi, chiedendone la rimozione secondo i meccanismi previsti dal Digital Services Act. Accanto a ciò, la normativa rafforza il divieto di: acquisto di recensioni cessione o intermediazione di recensioni o interazioni false Le violazioni possono comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche profili di responsabilità penale. Vigilanza e governance del sistema Il ruolo di vigilanza è affidato all’AGCM, che dovrà: adottare linee guida per l’applicazione della disciplina monitorare annualmente il fenomeno delle recensioni illecite riferire periodicamente al Parlamento È inoltre prevista la possibilità per le associazioni di categoria di ottenere la qualifica di “segnalatori attendibili”, in linea con il Digital Services Act, per rafforzare l’emersione dei contenuti non autentici. All’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) spetterà il compito di promuovere forme di regolamentazione con le piattaforme internet, attraverso Codici di condotta , al fine di ridurre la distorsione dell’informazione fornita ai consumatori anche con mezzi tecnologicamente adeguati, garantendo che le recensioni pubblicate online siano gestite con imparzialità e provengano effettivamente da consumatori che abbiano usufruito del servizio o utilizzato il prodotto. Un equilibrio tra mercato digitale e libertà di espressione L’evoluzione normativa, a livello europeo e nazionale, si muove verso un obiettivo comune: aumentare l’affidabilità delle recensioni online come strumento di informazione economica. Il rafforzamento dei presidi di trasparenza si inserisce tuttavia in un quadro che richiede equilibrio tra tutela del consumatore, protezione degli operatori economici e libertà di espressione degli utenti. Un bilanciamento destinato a diventare sempre più complesso con l’evoluzione delle tecnologie di generazione automatica dei contenuti.
Nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (c.d. “ CNC ”) l’art. 22, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. prevede la possibilità per l’imprenditore che abbia ritenuto di accedere a tale strumento, di richiedere al Tribunale autorizzazione a trasferire l’azienda “ senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma del codice civile ”. In particolare, l’articolo suddetto stabilisce che: “ Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente”. La suddetta norma ha, quindi, l’effetto di escludere la responsabilità dell’acquirente dell’azienda – il cessionario - per i “ debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento…. se essi risultano dei libri contabili obbligatori ” , comportando il pagamento “in contanti” di tutto quanto il patrimonio attivo lordo. Tuttavia, la cessione dell’impresa ex art. 22 C.C.I.I. non può superare la responsabilità sia del venditore - cedente - che dell’acquirente – cessionario - nei confronti dei lavoratori, verso i quali rimane solidale il vincolo di responsabilità, anche qualora le richieste economiche degli stessi lavoratori non fossero state avanzate prima della cessione, ex art. 2112 c.c.. La cessione dell’azienda, a prescindere dall’autorizzazione del Tribunale, sarebbe conseguibile avvalendosi del sostegno finanziario - e fruendo delle agevolazioni commerciali ed economiche - rappresentato dall’accollo di passività pregresse, solamente concordando con il cedente che: l’assunzione di passività fosse limitata ad un importo complessivo equivalente a quello attribuito al patrimonio attivo – assunzione parziale -; e l’assunzione di passività fosse limitata esclusivamente ad una cerchia di creditori singolarmente individuati, ed esclusa per gli altri – assunzione selettiva -. Se l’autorizzazione giudiziale può dispensare l’acquirente dell’azienda – il cessionario - da tutte le passività pregresse, non si vede perché non potrebbe dispensarlo soltanto da una parte delle stesse. Inoltre, se l’imprenditore è legittimato a soddisfare determinati creditori rispetto ad altri con il loro pagamento diretto, non si vede perché l’autorità giudiziaria non potrebbe autorizzarlo in tale direzione, con il pagamento indiretto dell’accollo selettivo da parte dell’acquirente dell’azienda. In ordine all’autorizzazione, il Tribunale (con decisione in composizione monocratica nella prima fase e collegiale in quella di eventuale reclamo) deve ravvisare, per la cessione di azienda, una funzionalità sia rispetto alla continuità aziendale che alla migliore soddisfazione dei creditori. Inoltre, la suddetta norma prevede che il Tribunale verifichi “ altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente ” ( v. Tribunale di Piacenza 01.06.2023 e Tribunale di Milano 12.08.2023) . Al di fuori dell’ipotesi di aziende già caratterizzate da un deficit patrimoniale, che impone la limitazione dell’accollo delle passività pregresse entro una misura solamente parziale, oppure caratterizzate da passività che presentano profili ritenuti pregiudizievoli dall’acquirente – cessionario - al di là della loro entità numerica – ipotesi nelle quali permane un interesse alla liberazione dalla responsabilità per le passività non accollate -, non sussiste alcun reale incentivo per il cessionario ad essere liberato da obbligazioni, il cui accollo gli consente l’acquisizione dell’attivo in modo largamente preferibile al pagamento del suo valore “in contanti” . Esaminata fin qui l’incidenza della suddetta norma sul cessionario, sotto si valutano brevemente gli effetti della disposizione normativa sul cedente, per capire se quest’ultimo possa, o meno, giovarsi degli effetti della suddetta disposizione sotto il profilo di trovarsi liberato dalle passività accollate al cessionario. Per il cedente, la realizzazione dell’attivo aziendale attraverso un pagamento “in contanti” consente all’impresa cedente di dare immediata esecuzione al “Piano“ funzionale a consentire il superamento, ovvero la ristrutturazione, od ancora la regolamentazione della situazione di crisi che ha suggerito l’avvio della CNC: essendo sufficiente distribuire ai creditori quanto incassato dal cessionario. L’ art. 58 T.U.B . afferma (al comma 5 ) che “ I creditori ceduti hanno facoltà, entro 3 mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 ” (iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) “ di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva” . La disciplina della CNC prevede che il Tribunale , nel momento in cui autorizza la cessione dell’azienda, con l’effetto (come detto sopra) di liberare il cessionario dalla responsabilità di cui all’articolo 2560, comma 2, c.c., possa integrare il provvedimento “ dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti ” , prendendo in considerazione l’interesse del cedente e trovandosi legittimato a disporne la liberazione dalle passività pregresse attraverso l’attribuzione all’accollo da parte del cessionario di un effetto liberatorio , per tutelarne l’interesse ad una rapida e sicura esecuzione del “Piano” funzionale a regolarne la situazione di crisi.
La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Civile, n. 8630 del 7 aprile 2026, Est. Dott. Vincenti, ha risolto il dubbio relativo all’applicazione retroattiva, o meno, della T.U.N. - Tabella Unica Nazionale ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private anche a fatti antecedenti il 5 marzo 2025, e per vicende di responsabilità diverse rispetto ai sinistri stradali ed agli errori medici. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano (ordinanza n. 4915 del 18 luglio 2025, est. Pres. Dott. D. Spera). La Suprema Corte ha affermato l’applicazione retroattiva della T.U.N., con il seguente principio di diritto: «la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.». Ne deriva, quindi, la piena e distinta applicabilità delle tabelle di legge sulla liquidazione dei danni in corso e sui meccanismi risarcitori nazionali, rendendo le tabelle pretorie di applicazione eccezionale. In particolare, ecco le applicazioni concrete della T.U.N.: Applicazione retroattiva (ovvero “generalizzata in via indiretta) : La T.U.N. può essere applicata anche a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore (verificati prima del 05.03.2025), non come norma retroattiva in senso stretto, ma come criterio equitativo attuale di liquidazione, purché il Giudice motivi adeguatamente eventuali scostamenti; Responsabilità anche se estranea ai sinistri stradali e sanitari : La T.U.N. trova applicazione generalizzata come parametro equitativo, anche in ambiti diversi da quelli previsti dalla normativa primaria, quali ad esempio: la responsabilità da fatto illecito comune ovvero gli infortuni in contesti non coperti dal perimetro tipico dell’art. 138 C.A.P. (danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). Con la conseguenza che la T.U.N. viene elevata a criterio generale di razionalizzazione della liquidazione del danno alla salute, con l’effetto di rafforzare l’uniformità delle decisioni su tutto il territorio nazionale, la prevedibilità del risarcimento (superando le discrepanze derivanti dall’uso di tabelle pretorie locali), il controllo sulla motivazione giudiziale e la coerenza del sistema della responsabilità civile, offrendo un parametro equitativo conforme agli artt. 1226 e 2056 c.c. Il Giudice potrà, dunque, discostarsene “eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.”.
La nuova normativa europea sulla sostenibilità non riguarda solo le grandi imprese: coinvolge inevitabilmente anche le PMI che vogliono continuare a far parte delle loro catene di fornitura. Per restare competitive, anche le realtà più piccole devono adeguare processi, controlli e governance, entrando a pieno titolo nel nuovo ecosistema della due diligence. Via libera alla normativa europea sulla due diligence Il percorso di approvazione delle nuove regole europee sulla due diligence compie un passo determinante. Nella seduta del 3 dicembre 2025, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di delegazione europea (S. 1737), autorizzando il recepimento della direttiva sulla sostenibilità aziendale. Il testo passa ora al Senato per l’approvazione definitiva. Il contenuto centrale della delega: la CSDDD Il fulcro della normativa, contenuto nell’articolo 1, riguarda l’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1760, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) , pubblicata il 5 luglio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Tale direttiva impone alle grandi aziende un obbligo di diligenza che supera l’ambito interno e include la tutela dei diritti umani e dell’ambiente lungo tutta la catena di fornitura. Si tratta di un tassello coerente con la Direttiva CSRD (2022/2464) sulla rendicontazione di sostenibilità, che crea un quadro integrato in cui la trasparenza informativa si affianca alla responsabilità operativa. Responsabilità estese e interazione con la direttiva “Stop the Clock” Un punto tecnico di particolare importanza per chi si occupa di compliance riguarda il rapporto tra questo disegno di legge e la Direttiva (UE) 794/2025, nota come “Stop the Clock” e adottata nell’aprile 2025 nell’ambito del Pacchetto Omnibus I. Pur con l’obiettivo di ridurre alcuni oneri amministrativi circoscrivendo, in determinate situazioni, l’analisi dei rischi alle sole relazioni commerciali dirette, il testo in fase di recepimento conserva l’impianto originario della CSDDD. La responsabilità delle imprese lungo l’intera filiera È essenziale ribadire che, al di là delle semplificazioni, le grandi imprese continueranno a rispondere per violazioni gravi – come sfruttamento minorile, lavoro forzato o gravi danni ambientali – commesse anche da fornitori o partner indiretti. Ciò implica che le analisi aziendali dovranno estendersi oltre il primo livello della catena del valore: la due diligence smette di essere un adempimento burocratico e diventa un requisito strategico indispensabile per la reputazione e la competitività, contribuendo anche alla tutela delle PMI coinvolte nella filiera. Nuovi standard operativi per le funzioni di Compliance L’applicazione della normativa comporta un’evoluzione profonda nei modelli di governance . Le imprese dovranno integrare l’obbligo di diligenza nelle policy aziendali e nei sistemi di gestione del rischio, introducendo codici di condotta dedicati e strumenti per verificare la conformità. Il processo operativo dovrà includere l’individuazione e la valutazione degli impatti negativi – reali o potenziali – sui diritti umani e sull’ambiente. Sarà quindi necessaria una mappatura accurata per identificare le aree a maggior rischio, come fenomeni di deforestazione o danni agli ecosistemi, e predisporre misure idonee a prevenirli o ridurli. Tra queste rientrano garanzie contrattuali per i partner, piani d’azione misurabili e l’adeguamento delle strategie di approvvigionamento e progettazione. Il ruolo dello stakeholder engagement Un elemento chiave sarà il coinvolgimento strutturato delle parti interessate: diventa obbligatoria la consultazione di sindacati, lavoratori, comunità locali e realtà della società civile . Contestualmente, le imprese dovranno predisporre canali di segnalazione e reclamo trasparenti e accessibili, garantendo protezione contro eventuali ritorsioni per i segnalanti. Il ciclo della due diligence si conclude con attività di monitoraggio e rendicontazione : le aziende dovranno verificare periodicamente l’efficacia delle misure adottate tramite indicatori qualitativi e quantitativi, e rendere pubbliche le azioni intraprese in coerenza con gli standard previsti dalla CSRD. Conseguenze organizzative: verso un cambiamento culturale L’applicazione del nuovo quadro europeo richiede alle imprese uno sforzo organizzativo significativo, che supera il semplice adeguamento formale. Non basta aggiornare la contrattualistica: è necessaria una revisione profonda dei processi interni , con un coordinamento costante tra funzioni legali, procurement, sostenibilità e risorse umane. La principale sfida consisterà nella capacità di raccogliere, gestire e interpretare una grande quantità di dati lungo l’intera filiera. Saranno quindi indispensabili investimenti in tecnologie di monitoraggio e attività di formazione specifica, trasformando la sostenibilità da esercizio di rendicontazione a parametro strategico nelle decisioni aziendali.
Il Senato ha approvato in via definitiva nella seduta del 17 settembre 2025, il disegno di Legge, recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, che, sulla base dell’AI Act europeo (Regolamento (UE) 2024/1689), intende introdurre una normativa nazionale in materia, che è pertanto diventato legge. La legge quadro nazionale (Legge n. 132/2025 pubblicata in G.U. il 25.09.2025, in vigore dal 10.10.2025 ) precisa che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, la libertà di espressione e l’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione, nonché deve garantire il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell’Unione Europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza. La Legge quadro indica che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale devono essere rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all’utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali e regola il caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei minori (con distinzione tra minori di età inferiore ad anni 14 ovvero di età uguale o superiore ad anni 14). La Legge quadro regolamenta anche l’adozione dell’AI in alcuni ambiti strategici (tra cui la sanità e la giustizia , nonché in ambito lavorativo) nonché prevede una specifica disciplina per le professioni intellettuali e in ambito di diritto d’autore. La Legge quadro, infine: reca i princìpi in materia di sviluppo economico , prevedendo doveri in capo allo Stato e le Autorità pubbliche ; detta disposizioni per l'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico ; delinea (artt. 19 e 20) la governance italiana e le azioni di promozione dell’AI tra le quali: prevede l’introduzione “ Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale ”, da aggiornare con cadenza biennale dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà definire le azioni strategiche per promuovere e sostenere lo sviluppo dell’AI; istituisce il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata e composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati; identifica le seguenti autorità nazionali: l' Agenzia per l'Italia Digitale – “AgID” -, che sarà responsabile di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, di definire le procedure ed esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché l' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – “ ACN ” -, che sarà responsabile per la vigilanza, incluse le attività ispettive e sanzionatone, dei sistemi di intelligenza artificiale, e per la promozione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza).; delinea misure a sostegno di imprese, della ricerca e dello sport ( v. artt. 21, 22 e 23); apporta una serie di modifiche al Codice Penale per rispondere alle peculiarità degli illeciti compiuti mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (v. art. 26).
Normativa di riferimento Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 comma 101, ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare polizza contro danni da eventi catastrofali. DM MEF 30 gennaio 2025, n. 18 ha definito modalità, condizioni e massimali delle polizze. D.L. n. 39/2025, convertito in Legge n. 78/2025 del 27 maggio, ha differito i termini di adempimento in base alle dimensioni dell’impresa. Scadenze per la stipula della polizza obbligatoria Beni coinvolti e chi deve assicurare Oggetto dell’obbligo: beni materiali mutui da imprese (fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature) come indicato dall’art. 2424, primo comma, sezione attivo, voce BII, numeri 13 del Codice Civile Imprese agricole (art. 2135 C.c.) escluse dall’obbligo. Responsabilità in caso di locazione Se il proprietario non copre i beni (fabbricati o beni concessi in locazione), il conduttore/affittuario/utilizzatore è obbligato a stipulare la polizza per tali beni. Nel contratto di locazione commerciale/industriale può essere esplicitato chi deve assumersi l’obbligo assicurativo. L’obbligo si applica anche ai beni “non di proprietà” se sono impiegati per l’attività d’impresa e non coperti da altra polizza. Sanzioni Mancata stipula → impedimento o esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche. Per le grandi imprese -> periodo di “grazia” di 90 giorni dopo il termine per evitare sanzioni. Grandi imprese 31 marzo 2025 le sanzioni si applicano dopo 90 giorni da questa data se non assicurate. Medie imprese 1 ottobre 2025 Piccole e micro imprese 31 dicembre 2025
A partire dal 28 giugno 2025, entrerà ufficialmente in vigore la Direttiva (UE) 2019/882 , meglio conosciuta come European Accessibility Act (EAA) , con l’obiettivo di garantire standard minimi di accessibilità per prodotti e servizi destinati al mercato europeo. L’Italia ha già recepito la normativa attraverso il Decreto Legislativo n. 362 del 10 marzo 2022. La nuova direttiva si inserisce nel più ampio contesto dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L’obiettivo è duplice : da un lato, favorire l’inclusione e la partecipazione attiva delle persone con disabilità; dall’altro, armonizzare le legislazioni degli Stati membri per evitare frammentazioni e disuguaglianze all’interno del mercato unico. Cosa prevede l’EAA L’EAA introduce requisiti vincolanti di accessibilità per una vasta gamma di prodotti e servizi immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025. Tra questi, rientrano ad esempio: siti web e app mobili; dispositivi hardware di uso comune e relativi sistemi operativi; sportelli bancomat e biglietterie automatiche; terminali interattivi e self-service; servizi bancari digitali e piattaforme di e-commerce; e-book e software dedicati; servizi di trasporto passeggeri (aereo, autobus e ferroviario) con obbligo di fornire informazioni accessibili in tempo reale. Anche i servizi di media audiovisivi dovranno adeguarsi, ad esempio garantendo guide elettroniche ai programmi ( EPG ) con caratteristiche accessibili e intuitive. A chi si applica La normativa coinvolge tutte le imprese e organizzazioni che operano nel mercato europeo, comprese quelle con sede extra-UE che offrono servizi digitali destinati a cittadini europei. Sono incluse aziende private, Pubbliche Amministrazioni e realtà che collaborano con il settore pubblico. Come adeguarsi: strumenti e strategie Per rispettare i nuovi requisiti, le aziende dovranno adottare un approccio strutturato, che comprenda: Audit di accessibilità : per valutare lo stato attuale di conformità; Implementazione di attività correttive : per colmare le eventuali lacune; Formazione del personale : per diffondere la cultura dell’accessibilità; Monitoraggio continuo : con controlli periodici e aggiornamenti in base agli standard e alle esigenze degli utenti; Approccio inclusivo : per garantire un accesso equo e universale ai servizi. Con questa direttiva, l’Unione Europea fa un importante passo avanti verso un’economia più inclusiva e attenta ai diritti di tutti i cittadini, promuovendo un futuro digitale più accessibile e sostenibile.
Nel contesto giurisprudenziale odierno, l’utilizzo dei messaggi WhatsApp, degli SMS e delle e-mail come prova nei procedimenti civili riveste un'importanza crescente, tanto da essere oggetto di attenzione anche da parte della Corte di Cassazione. Con l’ Ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025 , la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul valore probatorio di queste forme di comunicazione, riaffermando principi consolidati e fornendo al contempo nuovi chiarimenti in merito alla loro utilizzabilità in giudizio. La Cassazione ha ribadito in modo chiaro che i messaggi WhatsApp, così come gli SMS e le e-mail, possono costituire valida prova documentale, a condizione che ne siano garantite la provenienza e l’attendibilità. Da un punto di vista tecnico-giuridico, tali comunicazioni rientrano nella categoria dei documenti elettronici privi di firma digitale e vengono qualificate come riproduzioni informatiche e meccaniche, ai sensi dell’art. 2712 del codice civile. In virtù di tale inquadramento, esse fanno piena prova dei fatti rappresentati, salvo che la parte contro cui sono prodotte non ne contesti espressamente l’autenticità. Particolarmente rilevante è il richiamo al precedente delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 11197/2023), con cui la Corte ha riconosciuto la legittimità dell’acquisizione di questi messaggi anche mediante semplice riproduzione fotografica – ad esempio, uno screenshot – purché sia possibile accertarne in modo attendibile la provenienza e l’autenticità. Tuttavia, il valore probatorio di tali messaggi non può considerarsi automatico. La controparte ha facoltà di disconoscerli, ma tale disconoscimento deve essere specifico, dettagliato e fondato su elementi concreti che evidenzino una difformità rispetto alla realtà dei fatti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). Non sono dunque ammesse contestazioni generiche o meramente formali. Con l’ordinanza n. 1254/2025, la Cassazione non solo conferma che le comunicazioni digitali possono assumere valore di prova documentale, ma sottolinea anche che la loro validità non dipende dalla forma tradizionale, bensì dalla capacità di attestare in maniera certa, attendibile e verificabile gli impegni e i fatti oggetto di giudizio. Questa lettura si inserisce perfettamente nel processo di adeguamento del sistema probatorio alle esigenze del mondo digitale e alle nuove modalità comunicative. La possibilità di utilizzare i messaggi WhatsApp e gli SMS come prove piene in giudizio rappresenta, infatti, uno strumento prezioso per una ricostruzione più efficiente e trasparente delle relazioni giuridiche. Al tempo stesso, essa impone una gestione accurata e rigorosa dei dati digitali, affinché l’integrità, la tracciabilità e la verificabilità della prova siano sempre garantite.
La Corte Costituzionale , con la s entenza n. 33/2025 del 21.03.2025 , ha stabilito e anche le persone singole potranno adottare minori stranieri residenti all’estero in situazione di abbandono. Per i Giudici delle Leggi, anche “ la persona singola è idonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso ” , anche considerando l’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione. La Corte ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983 –che regola in Italia adozione e affido - nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero, restando ferma l’applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all’art. 6 della legge n. 184 del 1983, dovendo quindi (l’aspirante) adottante persona singola rispondere agli altri requisiti, non incompatibili con il suo stato libero, che attengono all’età e al suo « essere affettivamente idone [o] e capac [e] di educare, istruire e mantenere i minori che intend [a] adottare» (comma 2 del citato art. 6) , venendo al minore adottato dalla persona singola riconosciuto l’unico stato di figlio, di cui all’art. 315 cod. civ.. Ciò, infatti, non può prescindere dall’accertamento in concreto operato dal Giudice circa l’idoneità affettiva dell’aspirante adottante e circa la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, tenendo anche conto della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore, al fine di garantire il minore adottato. Trattasi di una novità epocale, che avrà impatti di rilievo anche nel mondo del lavoro; basti pensare che i single adottanti potranno godere di tutte le norme a sostegno della genitorialità che fino ad ora erano fruite principalmente delle donne, scardinando quindi i bias di genere. Un ulteriore passo verso la parità?
Nuovi obblighi a partire dal 13.12.2024 Dal 13 dicembre 2024 trova applicazione ed efficacia il Regolamento (UE) 2023/988, noto come General Product Safety Regulation (GPSR ), che abroga e sostituisce la precedente Direttiva 2001/95/ CEE recepita nell’attuale Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), al fine di adeguarsi agli sviluppi connessi alle nuove tecnologie e alle dinamiche delle vendite online. L’obiettivo principale del Regolamento è quello di rafforzare la protezione dei consumatori, garantendo un livello di sicurezza più elevato per i prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato sia mediante vendite online che offline introducendo una normativa comune, per tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di fornitura, dalla fabbricazione e importazione fino alla vendita finale. Il Regolamento si applica a tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, salvo alcune specifiche eccezioni (come medicinali, alimenti, mangimi, piante e animali, organismi geneticamente modificati, sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale, prodotti fitosanitari, aeromobili e oggetti di antiquariato), e salvo la presenza di disposizioni specifiche del diritto dell’Unione Europea che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione applicabili nello specifico. L’obiettivo del Regolamento è di mettere in circolazione un prodotto sicuro per tutta la vita utile dello stesso, tenendo conto non soltanto delle sue caratteristiche, dell’imballaggio, della presentazione e dell’etichettatura, ma anche di altri nuovi fattori, fra cui: le interazioni con altri prodotti; l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri; le categorie vulnerabili di consumatori che utilizzano i prodotti, in particolare valutando i rischi per i consumatori più vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza; l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso dal suo uso tipico (in particolare quegli aspetti che imitano il cibo o che attraggono i bambini); e gli aspetti legati alla cybersicurezza, necessari per proteggere il prodotto da influenze esterne. Ne deriva una valutazione del prodotto su più fattori; non solo quelli tecnici ma anche quelli relativi all’impatto sulla salute e vita del consumatore. E’ necessario quindi che in questo periodo antecedente alla data di effettiva applicazione siano stati rivisti i processi interni e aggiornata la documentazione tecnica nonché tutte le modalità operative affinché rispondano ai requisiti della normativa.
Con il provvedimento del 17 luglio 2024 il Garante Privacy ha sanzionato una società che, attraverso un software, aveva salvato tutte le e-mail di un proprio collaboratore, conservando sia i contenuti sia i log dui accesso alla e-mail ed al gestionale aziendale e dette informazioni erano stato poi utilizzate in una successiva vertenza giudiziaria. Il Garante ha ritenuto che tale trattamento di dati personali violi non solo la disciplina in materia di protezione dei dati personali ma costituisce altresì un illecito controllo a distanza del lavoratore, vietato dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Nel caso di specie la Società aveva attuato la conservazione delle e-mail e dei log di accesso alla posta elettronica in modo sistematico e prolungato (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto). Il trattamento, quindi, violava i principi generali di trattamento di proporzionalità e di necessità in quanto andava oltre alle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale. Ra l’altro, la Società aveva anche reso ai Lavoratori una informativa inidonea, in quanto prevedeva la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori per garantire la continuità dell’attività aziendale, in caso di loro assenza o cessazione del rapporto, senza però citare l’effettuazione del backup e il relativo tempo di conservazione. La lettura ragionata del provvedimento porta quindi, ancora una volta, ad allertare i datori di lavoro sui rischi di una gestione superficiale della posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori. Il trattamento dei dati, infatti, deve essere effettuato in modo professionale, con sistemi adeguati, procedure ragionate e di documentazione completa.
Con provvedimento del 6 giugno 2024 il Garante per la protezione dei dati personali aggiorna il documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” e fornisce nuove indicazioni in merito ai criteri che possono orientare i datori di lavoro nell’individuazione del periodo di conservazione dei metadati (LOG). Il documento ha natura orientativa e di indirizzo e pertanto non contiene prescrizioni né introduce nuovi adempimenti a carico dei titolari del trattamento; l’obiettivo è fornire una ricostruzione sistematica delle disposizioni applicabili e richiamare l’attenzione su alcuni punti di intersezione tra la disciplina di protezione dei dati e le norme che stabiliscono le condizioni per l’impiego degli strumenti tecnologici nei luoghi di lavoro. I Metadati di cui al provvedimento sono le informazioni registrate nei log generati dai sistemi di server di gestione e smistamento della posta elettronica e dalle postazioni nell’interazione tra i diversi server interagenti e tra questi e i client (postazioni terminali che effettuano l’invio dei messaggi e che consentono la consultazione della corrispondenza in entrata) . I Metadati possono comprendere gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario, gli indirizzi IP dei server o dei clienti coinvolti nell’instradamento del messaggio, gli orari di invio, di ritrasmissione o di ricezione, la dimensione del messaggio, la presenza e la dimensione di eventuali allegati e, in certi casi, in relazione al sistema di gestione del servizio di posta elettronica utilizzato, anche l’oggetto del messaggio spedito o ricevuto. Le indicazioni non riguardano, quindi, i contenuti dei messaggi di posta elettronica (né le informazioni tecniche che ne fanno comunque parte integrante) che rimangono nella disponibilità dell’utente/lavoratore, all’interno della casella di posta elettronica attribuitagli Il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, deve rispettare tutti i principi generali di trattamento e quindi: deve verificare la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità prima di effettuare trattamenti di dati personali dei lavoratori, rispettando le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (non può acquisire e comunque trattare informazioni non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera) deve fornire ai Lavoratori prima che il trattamento abbia inizio una informativa corretta e completa contenente tutti gli elementi informativi essenziali previsti dal Regolamento (specificando i tempi di conservazione dei dati, gli eventuali controlli, ecc.). nel rispetto del principio di “responsabilizzazione” deve valutare se i trattamenti da realizzare possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche - in ragione delle tecnologie impiegate e considerata la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità perseguite – che renda necessaria una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (tale necessità ricorre, in particolare, in caso di raccolta e memorizzazione dei log della posta elettronica, stante la particolare “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo, nonché il rischio di “monitoraggio sistematico”, inteso come “trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti). Deve adottare tutte le misure tecniche ed organizzative per assicurare il rispetto del principio di limitazione della finalità, l’accessibilità selettiva da parte dei soli soggetti autorizzati e adeguatamente istruiti e la tracciatura degli accessi effettuati. deve, altresì, adottare misure volte ad assicurare il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione del trattamento e per impostazione predefinita durante l’intero ciclo di vita dei dati, deve garantire che l’attività di raccolta e conservazione dei metadati/log sia limitata a quelli necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, all’esito di valutazioni tecniche e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, può essere effettuata, di norma, per un periodo limitato a pochi giorni (a titolo orientativo, 21 giorni ). l’eventuale conservazione per un termine ancora più ampio potrà essere effettuata, solo in presenza di particolari condizioni che ne rendano necessaria l’estensione, comprovando adeguatamente, in applicazione del principio di accountability (ad esempio, finalità connesse alla sicurezza informatica e alla tutela del patrimonio informatico giustificano la conservazione dei metadati per un arco temporale congruo rispetto all’obiettivo di rilevare e mitigare eventuali incidenti di sicurezza, adottando tempestivamente le opportune contromisure) Gli obblighi sopra previsti rimangono anche quando il titolare del trattamento utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi. Da ciò ne consegue che il Titolare deve verificare, anche avvalendosi del supporto del Responsabile della protezione dei dati, ove designato, la conformità ai principi applicabili al trattamento dei dati adottando, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, le opportune misure tecniche e organizzative e impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio.
La Direttiva n. 2022/2464 di prossimo recepimento imporrà alle aziende il rispetto dei “ fattori ESG ”. Avete già valutato la rispondenza della azienda a tali criteri? Il 10 novembre 2022 il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva la Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) n. 2022/2464 che obbligherà le aziende a pubblicare i dati sull’impatto delle proprie attività su ambiente, persone e pianeta . La Direttiva CSRD dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 9.7.2024 ed introdurrà obblighi di trasparenza e rendicontazione più stringenti sull’impatto delle aziende sull’ambiente, sui diritti umani e sugli standard sociali, con riferimento ai criteri comuni in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’UE e con i fattori ESG (Environment, Social, Governance). Le aziende interessate Le aziende interessate dai nuovi obblighi di rendicontazione sono le c.d. grandi aziende e le aziende quotate. L’ambito di applicazione si estenderà di anno in anno dal 2024 al 2029. In particolare: Dal 2025 (anno fiscale 2024): imprese quotate, banche e assicurazioni che abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti > 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: 20 milioni di euro di stato patrimoniale (attivo/passivo) 40 milioni di euro di ricavi netti (fatturato) Dal 2026 (anno fiscale 2025): le grandi imprese non quotate che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: 250 dipendenti in media > 20 milioni di euro di stato patrimoniale > 40 milioni di euro di ricavi netti Dal 2027 (anno fiscale 2026): le piccole e medie imprese quotate (escluse le microimprese), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un Gruppo (“captive”) che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: 10 – 250 dipendenti in media 350 mila – 20 milioni di euro di stato patrimoniale 700 mila – 40 milioni di ricavi netti Dal 2029 (anno fiscale 2028): le società Capogruppo che risiedono in paesi extra UE, che abbiano generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e abbiano almeno: un’imprese figlia che soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD o una succursale che abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente I fattori ESG riguarderanno però anche aziende più piccole che sono apparentemente escluse dall’ambito di applicazione. Il rispetto dei fattori ESG, infatti, potrà (o è meglio dire dovrà) essere imposto – quale condizione necessaria per la prosecuzione dei rapporti - a tutti i soggetti che collaborano con le imprese obbligate alla rendicontazione (es. fornitori, partner, consulenti, professionisti). Cosa rendicontare Le imprese saranno quindi chiamate a rendicontare le proprie politiche sui fattori ambientali sugli aspetti sociali e diritti umani e la propria governance. ESG = valore + strategia + opportunità L’ESG risponde dall’esigenza di uniformare i criteri che permettano di verificare, misurare, controllare l’impegno di una impresa nel contesto di responsabilità sociale e sostenibilità. Per essere ESG l'impresa è obbligata a fare una autovalutazione della propria realtà, dei rischi, pianificare il loro miglioramento Identificare potenziali impatti negativi sulla propria attività, come violazioni dei diritti umani, danni ambientali, corruzione, frodi, sanzioni, controversie legali, interruzioni della fornitura, ecc. consente di mettere in campo azioni volte alla riduzione del rischio e agli adeguati accantonamenti. L’autovalutazione porta altresì ad una riduzione dei rischi e dei conflitti, e ciò incrementa il valore dell’impresa, sia nei confronti di investitori e finanziatori, sia sotto un profilo reputazionale, con impatti positivi verso clienti e risorse umane (riducendo la instabilità occupazionale e attraendo talenti). E VOI … SIETE ESG? Per non trovarsi impreparate, è quindi indispensabile che le imprese effettuino una analisi della propria organizzazione e attuino per tempo politiche volte al rispetto dell'ambiente, dell'impatto sociale (interno ed esterno alla società) e ad una politica di governance chiara, trasparente, inclusiva.
I diritti dei passeggeri nell’Unione Europea
Ai passeggeri che viaggiano nell’ambito dell’Unione Europea a bordo di treni, aerei, autobus e navi, ossia usufruendo di mezzi di trasporto ad uso collettivo, sono riconosciuti dalla normativa europea una serie di diritti essenziali comuni. Tali diritti vengono poi meglio specificati in singoli regolamenti, direttamente applicabili in ciascuno Stato membro.
Fondamentale in materia di trasporti il Libro Bianco della Commissione Europea adottato il 28 marzo 2011, che costituisce la base per l’interpretazione dei singoli regolamenti e che prevede espressamente la necessità di “ definire un’interpretazione uniforme della legislazione dell’Unione Europea sui diritti dei passeggeri e assicurarne l’applicazione effettiva e armonizzata, per garantire sia condizioni eque di concorrenza per il settore sia uno standard europeo di protezione dei cittadini. ” Nel quadro della politica comune dei trasporti, è quindi importante tutelare i diritti dei passeggeri e migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di trasporto, nella specifica considerazione che l’utente è parte debole del contratto di trasporto e che pertanto dovrà essere destinatario di una specifica tutela.
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione offrono, in specie, lo spunto per approfondire la normativa esistente con riferimento al trasporto aereo e ferroviario e per trattare la tematica centrale e di maggiore interesse relativa al risarcimento del danno nei casi di cancellazione, ritardo o impedito imbarco.
Il trasporto aereo: rimborsi e risarcimenti del danno in caso di ritardo, cancellazione o di negato imbarco
Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri di aeromobili sono stabilite dal Regolamento CE 261/2004 del 11 febbraio 2004, entrato in vigore il 17 febbraio 2005, in sostituzione del precedente Regolamento CEE 295/91. Il Regolamento punta a garantire un elevato livello di protezione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, a condizione che gli stessi dispongano di una prenotazione confermata per il volo in questione e si presentino all’accettazione, tranne in caso di cancellazione, all’ora precedentemente indicata oppure, qualora non sia indicata l’ora, al più tardi entro quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata. In caso di cancellazione del volo o di rifiuto d’imbarco, i passeggeri coinvolti hanno diritto:
al rimborso del biglietto entro sette giorni o a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo verso la destinazione finale; ad un servizio di assistenza; a un risarcimento fissato a € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km; € 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie di oltre 1.500 km e fino a 3.500 km, € 600,00 per tutte le tratte aeree che non rientrano nei due punti precedenti.
In caso di ritardi prolungati per almeno cinque ore, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo integrale del biglietto con, se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale. In caso contrario avranno diritto a vedersi rimborsati i costi sostenuti per un eventuale alloggio e bevande e cibi gratuiti in volo. Fermo sempre il diritto del passeggero di richiedere un risarcimento ulteriore, nel rispetto della normativa nazionale, qualora abbia subito un danno maggiore.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha anche chiarito che i passeggeri che giungono a destinazione con tre o più ore di ritardo sull’ora di arrivo prevista e i passeggeri i cui voli siano stati cancellati possono richiedere un risarcimento forfettario dalla compagnia aerea, a meno che il ritardo o la cancellazione siano causati da circostanze eccezionali. Secondo il principio della parità di trattamento, i passeggeri i cui voli sono in ritardo e quelli i cui voli vengono cancellati «all’ultimo momento» devono essere considerati come situazioni analoghe per quanto riguarda l’applicazione del loro diritto a ricevere un risarcimento, poiché tali passeggeri subiscono disagi analoghi, vale a dire, una perdita di tempo.
Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale a seguito di ritardo o cancellazione di un volo aereo: la recente giurisprudenza
Per quanto riguarda i danni non patrimoniali subiti dai passeggeri a seguito del ritardo o della cancellazione di un volo aereo, la Suprema Corte (Cass. Sez. III, 29/11/2023, n. 33276) ha recentemente esaminato un caso di un passeggero che richiedeva il ristoro dell'ulteriore pregiudizio non patrimoniale per non aver potuto presenziare al funerale del padre a causa della cancellazione del proprio volo. La Cassazione ha dapprima richiamato l’art. 2059 C.c. che stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile quando:
il fatto illecito costituisce un reato; la legge prevede espressamente il risarcimento; il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona tutelati dalla Costituzione. In questo caso è necessario che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione superi una soglia minima di tollerabilità e che il danno non sia rappresentato da semplici disagi.
Compiuta questa premessa, la Corte ha censurato la sentenza impugnata ritenendo il risarcimento forfettario di € 600,00 erogato dalla Compagnia aerea inadeguato, sull’assunto che “ le relazioni familiari godono di tutela costituzionale (artt. 29 e 30 Cost.) e secondo la sensibilità comune la partecipazione alle esequie del proprio padre defunto costituisce evento necessariamente unico ed irripetibile, tale da scandire il momento del saluto e della consapevolezza della perdita subita, per cui la sussistenza di forzati impedimenti, causati dall'altrui inadempimento, alla partecipazione ad un evento siffatto può ragionevolmente essere collocata nell'ambito della soglia della risarcibilità imposta dal diritto vivente, non potendo essere relegata sic et simpliciter, senza alcun apprezzamento da parte del Giudice di merito, nell'ambito del pregiudizio bagattellare .”
Il trasporto ferroviario: rimborsi e risarcimento del danno in caso di prolungato ritardo e cancellazione
In materia di trasporto ferroviario i diritti e gli obblighi dei passeggeri sono stabiliti invece nel recentissimo Regolamento UE 2021/782, entrato in vigore il 7 giugno 2023 in sostituzione del Regolamento CE 1371/2007. L’obbiettivo del Regolamento del 2007, che non deve intendersi modificato, è quello di migliorare l’efficienza dei servizi di trasporto ferroviario prevedendo specifiche tutele per i passeggeri in caso di disservizi, oltre a puntuali obblighi informativi circa le condizioni generali del contratto di trasporto, orari e condizioni di viaggio, servizi disponibili a bordo e procedure di reclamo, oltre rimedi specifici in caso di ritardo, soppressione del treno e lesioni o decesso del passeggero. Inoltre, in un’ottica di tutela globale e non discriminatoria, il Regolamento mira a garantire adeguata accessibilità ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta attraverso la previsione di specifici adempimenti a carico delle imprese ferroviarie e dei gestori delle stazioni.
I passeggeri nel caso di ritardi e cancellazioni hanno diritto ad ottenere il rimborso del costo del biglietto o in alternativa il proseguimento del viaggio, che deve essere garantito nel più breve tempo possibile da parte del vettore. Il risarcimento del danno conseguente a ritardo richiede che il ritardo sia di almeno 60 minuti, tuttavia, lo stesso è escluso quando questo sia dovuto a condizioni meteorologiche estreme, gravi calamità naturali e crisi sanitarie, nonché sia derivante da colpa del passeggero e dal comportamento di terzi.
La recente giurisprudenza
Alla luce di quanto sopra, si deve comunque ricordare che la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III – Ordinanza 9 ottobre 2023 n. 28244) ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale subito da una passeggera in viaggio sul treno regionale Roma Termini-Cassino, arrivato a destinazione con quasi 24 ore di ritardo e per l’omissione di un adeguato servizio di assistenza ai viaggiatori. Si deve ritenere, quindi che, in caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione - purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni - delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all'interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore.
Il Parlamento europeo ha approvato ad ampia maggioranza (523 voti favorevoli, 46 voti contrari e 49 astenuti) la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale, l'AI Act. Si tratta della prima normativa che mira a garantire lo sviluppo etico e responsabile dell'IA, ponendo la sicurezza e i diritti umani al centro. Il Parlamento europeo non intende quindi porre un freno all’innovazione, ma solo assicurarsi che i sistemi di intelligenza artificiale siano sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori, oltre che rispettosi dell’ambiente. La legge stabilisce innanzitutto i limiti e divieti, ossia cosa le applicazioni di IA non possono fare, per i sistemi c.d. ad alto rischio, come la sorveglianza di massa e i sistemi di punteggio sociale. Si pensi alla classificazione biometrica, all’estrapolazione indiscriminata di immagini facciali da internet o da registrazioni di sistemi di telecamere a circuito chiuso per creare banche dati di riconoscimento facciale, ancora a sistemi di riconoscimento delle emozioni applicati ai luoghi di lavoro o nelle scuole, così come sistemi di credito sociale, o pratiche di polizia predittiva, basate esclusivamente sulla proliferazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona (es. etnia). Si vuole evitare che i sistemi di intelligenza artificiale possano essere utilizzati per manipolare il comportamento umano o per sfruttare la vulnerabilità della persona. A queste limitazioni sono previste delle eccezioni per le forze dell’ordine per i casi di ricerca di persone scomparse e per la prevenzione di attacchi terroristici; anche in questi casi sarà comunque necessaria una previa autorizzazione giudiziaria e/o amministrativa e la stessa dovrà essere rilasciata per un uso limitato nel tempo e nello spazio. Il regolamento dovrà essere sottoposto alla verifica finale dei giuristi-linguisti ed essere adottato definitivamente prima della fine della presente legislatura. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale entrerà in vigore dopo 20 giorni e inizierà ad applicarsi 24 mesi dopo l’entrata in vigore, che sarà, pertanto, graduale, con le prime restrizioni attive entro 6 mesi. Il correlatore della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Brando Benifei durante il dibattito conclusivo prima dell’approvazione del Ai Act ha dichiarato: “ Dopo due anni intensi di lavoro siamo finalmente riusciti ad approvare la prima legge vincolante al mondo sull'intelligenza artificiale, volta a ridurre i rischi e aumentare opportunità, combattere la discriminazione e portare trasparenza. Grazie al Parlamento europeo, le pratiche inaccettabili di IA saranno proibite in Europa. Tuteliamo i diritti dei lavoratori e dei cittadini. Dovremo ora accompagnare le aziende a conformarsi alle regole prima che entrino in vigore. Siamo riusciti a mettere gli esseri umani e i valori europei al centro dello sviluppo dell'IA ”. L'AI Act sancisce un importante precedente a livello globale, aprendo la strada a una regolamentazione più diffusa dell'intelligenza artificiale.
Quando si è alla ricerca di un immobile ad uso abitativo o ad uso commerciale spesso non si valuta la possibilità di acquistare il bene all’asta, ritenendo che la procedura sia eccessivamente complessa. In altri casi, invece, si partecipa all’asta senza aver prima adeguatamente valutato lo stato del bene, attratti dal prezzo basso di vendita, finendo così per acquistare un immobile che non ha le caratteristiche ricercate o, addirittura, che presenta importanti criticità. Le aste immobiliari offrono ottime opportunità di investimento, ma è opportuno rivolgersi a un professionista esperto della materia per evitare sorprese. Esiste una “vetrina” dei beni posti in vendita da ciascun Tribunale, consultabile sul sito del Ministero della Giustizia https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page ovvero sul sito di ciascun Tribunale, se è stata attivata la relativa pagina web. Gli annunci di vendita possono essere consultati anche sui siti https://www.astalegale.net/ https://www.fallcoaste.it/ o sul sito dell’Istituto Vendite Giudiziarie del competente Tribunale (per il Tribunale di Monza: https://www.ivgmonza.it/ per il Tribunale di Milano: https://www.sivag.com/ ). La ricerca all’interno di tutti i siti è semplice e l’interfaccia consente di impostare diversi parametri, come il luogo di ubicazione del bene (Regione, Provincia o Comune), il suo prezzo od ancora l’uso (residenziale, commerciale, industriale). Una volta individuato il bene, cosa fare? Innanzitutto, è opportuno prenotare la visita, che avviene alla presenza del custode giudiziario, così da accertarsi del reale stato dell’immobile. Benché, infatti, negli annunci di vendita vi siano delle fotografie, è preferibile accedere al bene; nel caso sia occupato ovvero vi siano stati precedenti esperimenti di vendita, il suo stato potrebbe essere mutato nel tempo. Non solo, al momento della visita, oltre a verificare il contesto in cui è inserito il bene, ci si può rendere conto se vi è interesse all’acquisto anche da parte di altri soggetti: maggiori sono i visitatori, maggiore potrebbe essere la partecipazione all’asta e, conseguentemente, maggiore sarà il prezzo di acquisto. Oltre alle fotografie, nell’annuncio tra i documenti si trova anche una perizia, redatta dal tecnico incaricato dal Tribunale, nella quale saranno indicate le eventuali criticità del bene, ad esempio se vi sono difformità edilizie/catastali/abusi e se sono sanabili (nella perizia vi è anche una stima dei costi di sanatoria) o l’ammontare degli eventuali oneri condominiali. All’esito delle verifiche, è possibile presentare un’offerta secondo le modalità stabilite nell’avviso di vendita (reperibile tra i documenti dell’annuncio), previo versamento della cauzione, e in seguito partecipare all’asta. Una volta aggiudicatosi il bene, si dovrà versare il saldo prezzo entro il termine di legge al fine di stipulare l’atto di trasferimento e diventare così (finalmente) proprietari dell’immobile. In tutte queste fasi la consulenza di un avvocato esperto potrà evitare errori nella valutazione del bene o investimenti sbagliati. Nelle aste non esiste il “diritto al ripensamento”; a seguito dell’aggiudicazione, infatti, nel caso si decida di non procedere all’acquisto, la cauzione versata (pari al 20% del prezzo offerto) viene trattenuta dal Tribunale a titolo di sanzione e si procede a nuova asta a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente. Con l’aiuto del professionista si potrà quindi rilevare da subito se il bene presenta problematiche o se vi sono criticità nell’acquisto; non solo, l’avvocato può essere delegato a partecipare all’asta e, all’esito dell’aggiudicazione, relazionarsi con i professionisti incaricati dal Tribunale per reperire i documenti necessari alla stipula dell’atto di trasferimento. Da ultimo, ricordiamo che vi sono aste anche di beni mobili, come autovetture, arredamenti o attrezzature professionali. Il nostro Studio ha esperienza nell’assistere i privati e le società interessate a partecipare alle aste, fornendo consulenza e assistenza sia nella fase antecedente la gara (es.: esame documenti, rilievo delle problematiche del bene), sia durante l’asta (es: partecipazione all’asta in nome e per conto dell’offerente), sia nella fase successiva all’aggiudicazione.
Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali 21 dicembre 2023 n. 642 - Documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” Nell’ambito di accertamenti condotti dal Garante con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto lavorativo, è emerso il rischio che programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità cloud, possano raccogliere, per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’email), conservando gli stessi per un esteso arco temporale. A ciò si aggiunga che è altresì emersa la presenza di limitazioni alla possibilità di modificare le impostazioni di base del programma informatico in capo al cliente – datore di lavoro e al fine di disabilitare la raccolta sistematica di tali dati o di ridurre il periodo di conservazione degli stessi. Tenuto conto di quanto precede, visto che il Garante ha il compito di promuovere la consapevolezza e la comprensione del pubblico, dei titolari e dei responsabili del trattamento riguardo a norme, obblighi, rischi, garanzie e diritti stabiliti dal Regolamento e ha il potere di adottare documenti di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento anche per singoli settori, ha ritenuto di adottare il Documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, volto a fornire talune indicazioni ai datori di lavoro pubblici e privati e agli altri soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte, anche organizzative, dei titolari del trattamento, nonché a prevenire iniziative e trattamenti di dati in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati e le norme che tutelano la liberà e la dignità dei lavoratori, favorendo, in tal modo, la più ampia comprensione riguardo alle norme e alle garanzie che devono essere rispettate nel contesto lavorativo, tenuto conto degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Il documento chiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore. I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore. E’ quindi opportuno alla luce dell’invito ivi contenuto rivedere le proprie politiche privacy e aggiornare il registro dei trattamenti.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno viene introdotto con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 e attualmente la disciplina è regolata agli art. 404 c.c. e ss. L’istituto va ad affiancare le discipline tradizionali dell’interdizione e dell’inabilitazione e mira a garantire uno strumento più flessibile e modulabile in grado di adattarsi alla specificità delle diverse situazioni concrete e a salvaguardare la centralità della persona e il principio di autodeterminazione, in quei soggetti che mantengano una capacità, anche residua.
L’art. 404 c.c. prevede che “ La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
La misura in concreto permette di sostenere un’ampia categoria di soggetti, tra cui si possono menzionare:
Le persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche, come patologie psichiatriche, autismo, Alzheimer, demenza senile, ludopatia; Le persone affette da infermità fisiche in seguito ad ictus, malattie degenerative, patologie tumorali particolarmente aggressive.
Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, che deve essere presentato al Giudice Tutelare (Sezione Volontaria Giurisdizione) del luogo in cui il beneficiario ha residenza può essere presentato sia direttamente, che mediante l’assistenza di un legale:
Dal beneficiario stesso; Dai soggetti individuati dall’art. 417 c.c.: dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. Dai responsabili dei servizi sociosanitari, che siano a conoscenza di fatti tale da rendere necessaria l’istaurazione del procedimento di nomina di un amministratore di sostegno.
Ai sensi dell’art. 407 c.c. il ricorso, che deve sempre essere notificato al beneficiario (anche se lo stesso si trovi ad esempio in un ricovero, RSA, ospedale, o è convivente del ricorrente…), deve indicare necessariamente:
Le generalità del beneficiario; La dimora abituale del beneficiario; Le ragioni per cui si chiede la nomina di un amministratore di sostegno; I dati del ricorrente e se conosciuti del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi.
Il giudice tutelare, territorialmente competente, deve provvedere entro 60 giorni dalla richiesta di nomina, dopo aver sentito personalmente il beneficiario, recandosi esso stesso nel luogo in cui quest’ultimo si trova se impossibilitato a muoversi o a potersi spostare o anche avvalendosi di modalità telematiche e se non già svolti dispone, anche d’ufficio, tutti gli accertamenti necessari sulla situazione del beneficiario, anche di natura medica.
Il Giudice tutelare deve procedere alla scelta dell’amministratore di sostegno con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria. In primo luogo, dovrà essere valorizzata l’eventuale designazione effettuata dal beneficiario, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e se il beneficiario sia dotato di capacità di discernimento, il Giudice dovrà tener conto dell’eventuale preferenza manifestata dal beneficiario nel corso del procedimento, o durante la sua audizione. Quando il ricorso è proposto da persona diversa dal beneficiario, il ricorrente potrà indicare uno o più soggetti che intendano rivestire il ruolo. In assenza di designazione, la scelta del Giudice tutelare, ove possibile, dovrà comunque ricadere preferibilmente tra i soggetti del nucleo famigliare del beneficiario. Qualora, tuttavia, sussistano ragioni di opportunità, il Giudice potrà procedere alla nomina di un soggetto terzo di propria fiducia, attingendo, ad esempio, dagli elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell’incarico.
Il decreto di nomina, al quale dovrà seguire formale giuramento, dovrà contenere:
Le generalità del beneficiario della misura e dell’amministratore di sostegno; La durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; I limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con le risorse economiche del beneficiario; Le indicazioni in merito alla rendicontazione annuale che l’amministratore di sostegno dovrà presentare al Giudice Tutelare.
Qualora sussistano particolari ragioni d’urgenza, il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d’ufficio, inaudita altera parte, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, a tal fine anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio. In tale eventualità, l’udienza per l’audizione del beneficiario verrà fissata in seguito e, espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio, la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno si distingue dalle discipline tradizionali dell’interdizione e inabilitazione per i suoi effetti, il beneficiario, infatti, ai sensi dell’art. 409 c.c., mantiene la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria dell’amministratore e può sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Nello svolgimento dei propri compiti l’amministratore è tenuto sempre ad informare il beneficiario circa gli atti da compiere e deve informare il Giudice tutelare nel caso di dissenso del beneficiario. L’amministratore dovrà sempre tenere in considerazione i bisogni e le aspirazioni del beneficiario.
Ai sensi dell’art. 412 c.c. gli atti compiuti dall’amministratore o dal beneficiario stesso in violazione delle norme di legge o delle disposizioni del giudice possono essere annullati su istanza dell’amministratore, del beneficiario, del PM, degli eredi e aventi causa del beneficiario. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
L’amministratore di sostegno potrà in ogni caso essere sostituito e l’incarico revocato, sia su istanza, che d’ufficio dal Giudice, quando non ricorrano più i presupposti della misura e ogni volta in cui la stessa si sia rilevata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.
La cambiale è un titolo di credito formale e astratto, che attribuisce al suo legittimo possessore il diritto a ottenere il pagamento della somma indicata, nella scadenza e nel luogo che sono previsti da essa.
La cambiale ha la forma prevista dall’art. 1 della legge cambiaria e deve contenere:
La denominazione di cambiale inserita nel titolo e nella lingua in cui lo stesso è redatto; L’ordine incondizionato di pagare una somma determinata; Il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario); L’indicazione della scadenza; L’indicazione del luogo di pagamento; Il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento; L’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa; La sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).
In assenza delle formalità richieste, parte della dottrina, ritiene non potersi nemmeno parlare di cambiale, ma solo di attestazione di credito.
La sussistenza di tutti i requisiti cambiari deve essere riscontrata al momento in cui la cambiale viene prestata per il pagamento. Di conseguenza, nel caso in cui manchi uno o più elementi tra quelli indicati, si avrà una cambiale incompleta. Se, tuttavia, vi sono accordi sul successivo riempimento del titolo in seguito alla sua emissione, si tratterà specificamente di cambiale in bianco. La cambiale può, per cui, considerarsi in bianco quando al momento dell’emissione sia incompleta in uno o più dei suoi elementi, essendo munita unicamente della firma del traente, ma tuttavia vi sia un accordo di riempimento. In caso contrario, la cambiale dovrà considerarsi incompleta e inidonea a valere quale titolo di credito ove manchi taluno degli elementi essenziali. La differenza tra cambiale incompleta e cambiale in bianco sta, pertanto, nel fatto che sussista o meno un accordo circa il riempimento del titolo.
La fattispecie della cambiale in bianco è menzionata all’art. 14 della legge cambiaria, che recita: “ Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l'inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo .”
Con riguardo alla natura giuridica della cambiale in bianco, la stessa sembra potersi qualificare come titolo di credito sottoposto alla condizione sospensiva del riempimento, il quale deve avvenire entro tre anni. L’accordo di riempimento si sostanzia normalmente in un contratto a latere del titolo di credito, che completa per relationem il contenuto del titolo cambiario.
Chi rilascia una cambiale in bianco è esposto al rischio di abusivo riempimento, ossia di uno riempimento in difformità con quanto pattuito nell’accordo. Il rischio deve intendersi limitato al caso in cui ad avvalersi della cambiale abusivamente riempita è il primo prenditore, in quanto l’emittente gli potrà opporre l’accordo violato.
L’eccezione che l’emittente può muovere nei confronti del primo portatore è, quindi, di tipo personale. Se la cambiale circola e chi ne acquista il possesso era in buona fede, l’emittente non potrà opporre nulla nei confronti del nuovo prenditore, salvo che quest’ultimo non sia in mala fede. In difetto della prova della mala fede, il debitore potrà comunque agire nei confronti del primo prenditore per il risarcimento del danno, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali per il reato di abuso di foglio in bianco.