
Diritto al C.D. oblio oncologico nei servizi bancari: analisi della normativa comunitaria e nazionale
Per diritto al c.d. oblio oncologico nei servizi bancari si intende il diritto delle persone che sono guarite da patologie oncologiche a non essere discriminate nell’ambito della stipula o del rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi. La normativa Europea ( Direttiva (U.E.) 2023/2225 (c.d. CCD2) , recepita in Italia con il D.Lgs. n. 212/2025), si pone l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori nel credito al consumo, imponendo la trasparenza nella valutazione del merito creditizio ed esigendo che i prestiti siano "sostenibili", con specifico riguardo alle pratiche assicurative abbinate ai finanziamenti. La direttiva c.d. CCD2 impone che l'eventuale polizza assicurativa richiesta dalla banca per l'erogazione di un prestito possa essere sottoscritta anche tramite un fornitore diverso e più conveniente scelto dal consumatore, prevenendo pratiche commerciali scorrette, tutelando i consumatori anche nella valutazione creditizia automatizzata, permettendo in qualsiasi momento di richiedere l'intervento umano per contestare decisioni basate su algoritmi o su dati sanitari non più trattabili. La suddetta Direttiva vieta l'applicazione di costi o tassi d'interesse eccessivi e ingiustificati, lavorando in parallelo con il diritto al s.d. oblio oncologico, al fine di valutare il cliente sulla base della sua attuale solvibilità, senza poter richiedere indagini o informazioni sullo storico clinico oncologico oltre i limiti previsti dalla legge. Il D.Lgs. 212 del 31.12.2025 (in vigore dal 12.01.2026) è il decreto di recepimento della Direttiva c.d. CCD2, inserendosi nel quadro delineato dalla Legge n. 193/2023, coordinando le tutele di non discriminazione per gli ex pazienti con le nuove regole per prestiti e finanziamenti. Il Decreto incide direttamente sul Testo Unico Bancario (T.U.B.), aggiornando le regole per la concessione del credito al consumo, assicurando che la richiesta di prestiti e mutui avvenga senza alcuna disparità di trattamento o discriminazione basata sulla storia clinica del consumatore. Relativamente al c.d. oblio oncologico, la Banca d’Italia dovrà emanare disposizioni attuative - predisponendo se del caso anche formulari/modelli standard - relativamente ai divieti informativi nelle fasi di stipulazione e rinnovo dei contratti nonché agli obblighi informativi da parte dell’intermediario in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti. La violazione di tali divieti e obblighi comporta, infatti, la nullità parziale , come previsto dalle Legge n. 193/2023, vale a dire la nullità delle clausole contrattuali difformi e delle clausole “connesse” a quelle difformi.” La supervisione nel rispetto della normativa è demandato alla Consob nonché al Garante Privacy che opererà in coordinamento con le due Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia e Consob), al fine di esercitare un controllo generale sul trattamento dei dati sensibili e di ordinare e/o sorvegliare la cancellazione delle informazioni.







