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Diritto bancarioCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza, 28 agosto 2026, n. 24825

Fideiussioni specifiche fuori dal periodo esaminato dalla Banca d'Italia - nullità clausole ABI - clausola "pagamento a prima richiesta"

Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell'ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un'intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia "a valle", a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all'ambito temporale sia all'ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.

Qualora una fideiussione rechi una clausola di "pagamento a prima richiesta", il creditore evita, in ragione di essa, d'incorrere in decadenza anche con un'istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall'art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d'intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante.


Diritto societarioCassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 27 agosto 2026, n. 24808

Società con partecipazione pubblica - riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per azione di responsabilità verso amministratori e sindaci

L'azione di responsabilità proposta dalla società a partecipazione pubblica (anche in house providing) nei confronti di amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 c.c., resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non si identifica con l'azione per responsabilità amministrativa da danno erariale esercitabile dal Procuratore della Corte dei conti. Le due azioni – quella civilistica, avente funzione risarcitoria in favore dell'ente/società danneggiato, e quella contabile, avente funzione prevalentemente sanzionatoria e a tutela dell'interesse pubblico generale – sono reciprocamente indipendenti anche quando riguardino i medesimi fatti e non si escludono vicendevolmente sul piano della giurisdizione, potendo coesistere, salva ogni questione di proponibilità dell'azione erariale dinanzi al giudice contabile.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 25 agosto 2026, n. 24768

Danni da cosa in custodia - responsabilità del gestore della rete idrica comunale

In tema di danni da cosa in custodia, la responsabilità del gestore della rete idrica comunale ex art. 2051 c.c. non richiede la perdurante validità del contratto di affidamento né la prova di uno specifico obbligo contrattuale di custodia; è sufficiente la sussistenza di una relazione fattuale di controllo sulla cosa e sulle sue fonti di rischio, desumibile anche da presunzioni gravi, precise e concordanti (quali l'originario affidamento, la proroga disposta dall'ente, l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulla rete). La cessazione degli effetti del contratto non esclude, di per sé, il potere di custodia e, quindi, la responsabilità del gestore.


Diritto societarioCassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 20 agosto 2026, n. 24723

Società scissa - Interruzione, sospensione ed estinzione del giudizio – Pagamento compenso professionale e domanda risarcitoria verso amministratori

Nel giudizio di appello, ove siano trattate congiuntamente una domanda principale (nel caso di specie, di pagamento del compenso professionale) e una domanda risarcitoria proposta dalla convenuta nei confronti di terzi (amministratori della società scissa) connessa alla prima solo in via riflessa, l'azione nei confronti dei terzi ha natura autonoma e risarcitoria, riconducibile al litisconsorzio facoltativo e quindi a causa scindibile ex art. 332 c.p.c. Ne consegue che l'evento interruttivo (morte di uno dei terzi) non si propaga alla causa principale, che rimane soltanto in stato di quiescenza e può essere riattivata, su impulso di parte, nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, individuato in via analogica ai sensi dell'art. 289 c.p.c. La domanda risarcitoria nei confronti del terzo colpito dall'evento interruttivo, invece, deve essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c., pena la sua estinzione.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 19 agosto 2026, n. 24712

Liquidazione coatta amministrativa - inammissibilità del ricorso per cassazione

L'interpretazione delle comunicazioni intercorse tra commissario liquidatore e contraente privato (nella specie, lettere di "disponibilità al subentro" in un'impegnativa di prenotazione immobiliare) costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo violazione di legge, si risolva in una mera richiesta di riesame del significato e della portata degli atti privati, senza indicare specificamente quali criteri legali di ermeneutica contrattuale sarebbero stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sarebbe discostato.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 18 agosto 2026, n. 24687

Promessa di vendita di immobile con consegna anticipata al promissario acquirente - qualificazione del contratto

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata al promissario acquirente integra un contratto misto, risultante dalla combinazione tra preliminare di compravendita e comodato precario. Tuttavia, la disciplina prevalente è quella del preliminare di compravendita: conseguentemente, ove il promittente venditore eserciti legittimamente il recesso ex art. 1385 c.c., il promissario acquirente è tenuto non solo alla restituzione dell'immobile, ma anche alla corresponsione di un'indennità per l'anticipato godimento, configurabile alla stregua di frutti dovuti ex art. 1458 e 2033 c.c., a prescindere dalla effettiva abitazione del bene e dalla gratuità originaria della consegna.


Diritto civileCassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 18 agosto 2026, n. 24699

Spese del consulente di parte rimborsabili anche senza prova del pagamento

Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno stabilito che le spese per il consulente tecnico di parte rientrano tra le spese processuali ex art. 91 c.p.c. e devono essere liquidate d'ufficio dal Giudice, come quelle del difensore, senza che la Parte debba provare l'avvenuto pagamento della parcella.

Il conferimento dell'incarico fa infatti presumere l'assunzione dell'obbligazione di pagamento in favore del professionista incaricato. La parte soccombente può superare questa presunzione solo dimostrando che la prestazione è stata gratuita o che il debito è stato altrimenti estinto.

Viene così confermato il più recente orientamento (Cass. n. 4600/2026) e superato quello più risalente che richiedeva la prova dell'esborso effettivo (Cass. n. 21402/2022).


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 agosto 2026, n. 24673

Interpretazione del contratto - "doppia conforme" e requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di norme sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e 1363 c.c.), sull'imputazione dei pagamenti (artt. 1193 ss. c.c.), sulla prova per presunzioni (artt. 2727, 2729 c.c.) o sull'art. 115 c.p.c., miri in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di fatto operato dal giudice di merito. In presenza di "doppia conforme" (art. 348-ter, comma 5, c.p.c.), il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso e la Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo giudice di merito.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sezione I, Sentenza, 17 agosto 2026, n. 24669

Amministrazione straordinaria – Azione di revocatoria esperita dal commissario straordinario – Termine di prescrizione

Per le procedure di amministrazione straordinaria aperte prima del 16 luglio 2006 non si applicano i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 69-bis legge fallimentare, introdotti dal D.Lgs. n. 5/2006, atteso che la disciplina dell'amministrazione straordinaria costituisce normativa speciale rispetto al fallimento e non è incisa dalla successiva norma generale. L'azione revocatoria esercitata dal commissario straordinario soggiace pertanto al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c., che decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali, essendo tale autorizzazione condizione per il suo esercizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 270/1999, e non dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 1 agosto 2026, n. 24358

Sinistro stradale - litisconsorzio necessario del responsabile civile in giudizio

La mancata partecipazione al giudizio del responsabile civile, litisconsorte necessario, integra violazione del contraddittorio che vizia l'intero processo, qualora non sia stata rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né dal giudice di appello, che non ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.; in tal caso la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.


LavoroTribunale di Pisa, Sez. Lavoro, sent. n. 800/2026

Licenziamento per giusta causa e controlli difensivi sulla posta elettronica

Il Tribunale di Pisa ha respinto il ricorso di una dipendente licenziata per giusta causa per aver omesso, per oltre un anno, di comunicare al datore di lavoro che il figlio minorenne ricopriva un ruolo apicale in una società fornitrice, in potenziale conflitto di interessi.

Il controllo sulla casella e-mail aziendale, disposto dopo l'emersione di un fondato sospetto e circoscritto con parole chiave e limiti temporali, è stato qualificato come legittimo "controllo difensivo in senso stretto", estraneo al perimetro dell'art. 4 Stat. Lav., a condizione che riguardi dati successivi all'insorgere del sospetto e che la lavoratrice sia stata previamente informata (nel caso di specie, dal 18.10.2021) tramite policy aziendale idonea.

Il Giudice ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità della prova, l'illecito amministrativo di data retention rilevato dal Garante Privacy.

Respinta anche la tesi del licenziamento ritorsivo, non avendo la ricorrente provato l'intento vendicativo come causa esclusiva del recesso.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sezione III, Ordinanza, 27 luglio 2026, n. 24102

Cessione dei crediti in blocco – Competenza territoriale e prova della titolarità del credito – Nullità parziale fideiussioni conformi allo schema ABI

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'azione monitoria sia stata proposta innanzi ad uno dei fori legali astrattamente competenti e la clausola di proroga della competenza territoriale sia ritenuta nulla o inefficace, l'eccezione di incompetenza è inammissibile se la parte non contesta in modo specifico tutti i possibili criteri di collegamento derogabili previsti dalla legge (ivi compreso il forum destinatae solutionis); le censure rivolte solo al contenuto ed alla validità della clausola convenzionale non si confrontano con la ratio decidendi fondata sulla mancata contestazione complessiva della competenza territoriale.

La Corte di Cassazione ha poi evinto come non risultasse accertato dal giudice se fosse stata fornita un'adeguata prova della stessa sussistenza del contratto di cessione e se l'avviso pubblicato contenesse un riferimento alle categorie dei crediti ceduti, rilevando come non fosse stata fornita prova dell'inclusione del credito oggetto di giudizio nella cessione in blocco, in quanto l'individuazione del contenuto della cessione per tipologia di crediti non è di per sé sufficiente a fornire la prova della sussistenza del contratto di cessione e neppure dell'inclusione in esso del credito in questione.

Riguardo alla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003, che emerge dagli atti prodotti, la Suprema Corte afferma che la stessa è rilevabile d'ufficio e non è sottoposta alle decadenze dell'art. 645 o 166 c.p.c.: pertanto, le eccezioni di nullità ben possono essere sollevate per la prima volta in appello o rilevate d'ufficio dal giudice d'appello, con l'unico limite dell'acquisizione agli atti del primo grado.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 23 luglio 2026, n. 23936

Delibere assembleari - uso delle parti comuni - contenuto

Le delibere assembleari che disciplinano l'uso delle parti comuni possono legittimamente prevedere limiti qualitativi e modalità di esercizio delle facoltà inerenti alla comunione, purché finalizzati a garantire la sicurezza dell'edificio e il pari uso del bene comune; non incorre in illegittimità la deliberazione che, con portata regolamentare, si limiti a riprodurre il contenuto dell'art. 1102 c.c. vietando interventi del singolo che, pur diretti al miglior godimento della sua proprietà esclusiva, rendano impossibile o insicuro l'utilizzo del bene comune da parte degli altri condomini.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sezione V, Ordinanza, 23 luglio 2026, n. 23901

Contratti bancari - Apertura di credito e anticipazione su fatture con cessione dei crediti – Verifiche in giudizio

La distinzione tra contratto di apertura di credito (art. 1842 c.c.) e anticipazione su fatture con cessione dei relativi crediti postula che il giudice di merito verifichi se la disponibilità del finanziamento derivi direttamente dall'obbligo della banca di tenere a disposizione una provvista, ovvero sia funzionalmente correlata alla presentazione delle fatture e alla cessione pro solvendo dei crediti da esse originati, secondo lo schema dello sconto bancario (art. 1858 c.c.) o di una sua variante socialmente tipica, nel qual caso la cessione non ha mera funzione di garanzia, ma costituisce elemento strutturale dell'operazione di smobilizzo dei crediti.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Rimini, Sentenza, 21 luglio 2026, n. 442

Recesso unilaterale convenzionale o legale dal contratto

Secondo il Tribunale di Rimini l'atto con cui si esercita il recesso convenzionale (ex art. 1373 c.c.) o legale (ex art. 1385 c.c.), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall'articolo 1372, primo comma, c.c. è immediatamente vincolante per entrambe le parti, anche quando l'efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti al recesso.


Real EstateCassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 17 luglio 2026, n. 23465

Finanziamento collegato all'acquisto di immobile – indicazione dei criteri per stabilire se è mutuo di scopo

Per la Suprema Corte la causa del mutuo di scopo è più ampia di quella dell'ordinario contratto di mutuo di cui all'art. 1813 c.c., in quanto il mutuatario è obbligato non solo a restituire la somma concessa con gli interessi, ma anche a realizzare la finalità concordata che risponde ad un interesse anche del mutuante, non essendo sufficiente però a dimostrare tale interesse la mera indicazione dei motivi di erogazione del finanziamento. Solo nel mutuo di scopo, quindi, la destinazione della somma incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione determina la nullità del mutuo.

La Corte di Cassazione precisa altresì che il finanziamento collegato al contratto di acquisto di un immobile da parte del mutuatario è qualificabile come mutuo di scopo, visto che è il venditore a beneficiare direttamente della somma concessa, precisando infine come non sia sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, dovendo sussistere fra gli stessi un collegamento dipendente dalla stessa genesi del rapporto; occorre quindi che uno dei due negozi trovi la propria causa nell'altro e che da entrambi gli atti emerga la volontà delle parti di instaurare tale collegamento, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sull'altro. Sulla base di questi criteri si potrà stabilire se il mutuo concesso è di scopo e se pertanto la nullità della compravendita determina anche la nullità del contratto di mutuo.


Diritto societarioCassazione Civile, Sezione V, Ordinanza, 14 luglio 2026, n. 23194

Giudizio di legittimità – intervento degli ex soci successori universali di società di capitali estinta

Nel giudizio di legittimità, l'applicazione dell'art. 110 c.p.c. non è esclusa né incompatibile: è pertanto ammissibile l'intervento degli ex soci quali successori universali della società di capitali estinta (anche oltre il quinquennio di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, rilevante solo ai fini fiscali), purché essi alleghino e documentino tale qualità ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e notifichino l'atto di intervento alla controparte, così da garantire il contraddittorio sulla sopravvenuta modificazione soggettiva del rapporto processuale.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sezione III, Ordinanza, 13 luglio 2026, n. 23082

Risarcimento del danno da occupazione sine titulo di immobile – Onere della prova – Liquidazione danno emergente

In tema di risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un immobile, il danno non è in re ipsa, ma richiede l'allegazione – e, se contestato, la prova anche per presunzioni – della concreta possibilità di godimento (diretto o indiretto) perduta dal proprietario; tale allegazione può desumersi dall'intero quadro fattuale e documentale (oggetto sociale, modalità di realizzazione dell'immobile, iniziative volte alla permuta o locazione del bene), senza necessità di formule sacramentali, ed il danno emergente può essere liquidato equitativamente sulla base del valore locativo di mercato dell'immobile, tenendo conto degli incrementi di valore dovuti agli investimenti del proprietario.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 13 luglio 2026, n. 23124

Responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario

Ai sensi dell'art. 2935 c.c., in materia di responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario, la possibilità di esercitare il diritto al risarcimento è collegata non al mero verificarsi dell'inadempimento, ma alla concreta insorgenza del danno risarcibile, sicché il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento va individuato nel momento in cui la fattispecie costitutiva del diritto – condotta inadempiente e danno conseguenza – si è perfezionata ed è emersa nella sua oggettiva consistenza.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sezione III, Ordinanza, 13 luglio 2026, n. 23093

Assicurazione contro i danni – vessatorietà clausola di decadenza dell'assicurato da indennizzo

Nell'assicurazione contro i danni è vessatoria, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., la clausola unilateralmente predisposta che commina la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo qualora la denuncia di sinistro sia effettuata oltre un termine (nella specie: 30 giorni) decorrente dalla scadenza del contratto, in quanto incide sul diritto all'indennizzo e non si limita a delimitare temporalmente il rischio assicurato; tale clausola richiede pertanto la doppia sottoscrizione a pena di nullità.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 10 luglio 2026, n. 23005

Alloggio del portiere – diritto di indennizzo a favore del condomino comproprietario

È configurabile un diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore del condomino comproprietario (anche pro quota) dell'alloggio del portiere quando il condominio goda gratuitamente dell'immobile per adibirlo ad abitazione del portiere, in assenza di valido titolo e a fronte del costante pagamento, da parte del condomino, degli oneri condominiali comprensivi del servizio di portierato: l'indennizzo va determinato in base al valore locativo del bene, limitatamente alla quota di comproprietà del singolo, detraendo il risparmio di spesa dallo stesso conseguito sugli oneri condominiali per la retribuzione del portiere, ripartiti secondo i criteri di cui all'art. 1123 c.c.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 8 luglio 2026, n. 22908

Interpretazione del contratto con commercialista – Parametri di tariffa professionale – Censurabilità in cassazione

L'interpretazione del contratto e la sussunzione del rapporto nei parametri di tariffa professionale costituiscono accertamenti di merito, censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non potendo la parte dolersi dell'adozione, da parte del giudice di merito, di una tra le interpretazioni plausibili delle clausole contrattuali.

In tema di vizio di motivazione, dopo le pronunce delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 8038/2018, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che incide sul “minimo costituzionale” (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile), restando escluso il sindacato sulla mera insufficienza.


Real EstateCassazione Civile, Sez. Unite, Ordinanza, 30 giugno 2026, n. 22465

Mediatore immobiliare – domanda per pagamento provvigioni verso soggetti domiciliati in U.E.

In tema di domanda del mediatore immobiliare per il pagamento della provvigione, proposta nei confronti di venditore e acquirente domiciliati in altro Stato membro UE, la giurisdizione del giudice italiano non può essere fondata sulla competenza speciale in materia contrattuale ex art. 7, n. 1, Reg. (UE) n. 1215/2012, ove ricorrano i presupposti della disciplina speciale dettata per i contratti conclusi dai consumatori (artt. 17 e 18 dello stesso Regolamento).


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 giugno 2026, n. 22368

Risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – onere della prova

In tema di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno – sia patrimoniale sia non patrimoniale – non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dal danneggiato; tuttavia, esso può essere dimostrato anche per presunzioni, potendo desumersi, tra l'altro, dalla vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e il diniego o la mancata concessione di finanziamenti richiesti, quali indizi del peggioramento dell'affidabilità creditizia e della maggiore difficoltà di accesso al credito.