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Real Estate Sentenze

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Finanziamento collegato all'acquisto di immobile – indicazione dei criteri per stabilire se è mutuo di scopo

Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 17 luglio 2026, n. 23465

Per la Suprema Corte la causa del mutuo di scopo è più ampia di quella dell'ordinario contratto di mutuo di cui all'art. 1813 c.c., in quanto il mutuatario è obbligato non solo a restituire la somma concessa con gli interessi, ma anche a realizzare la finalità concordata che risponde ad un interesse anche del mutuante, non essendo sufficiente però a dimostrare tale interesse la mera indicazione dei motivi di erogazione del finanziamento. Solo nel mutuo di scopo, quindi, la destinazione della somma incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione determina la nullità del mutuo.

La Corte di Cassazione precisa altresì che il finanziamento collegato al contratto di acquisto di un immobile da parte del mutuatario è qualificabile come mutuo di scopo, visto che è il venditore a beneficiare direttamente della somma concessa, precisando infine come non sia sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, dovendo sussistere fra gli stessi un collegamento dipendente dalla stessa genesi del rapporto; occorre quindi che uno dei due negozi trovi la propria causa nell'altro e che da entrambi gli atti emerga la volontà delle parti di instaurare tale collegamento, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sull'altro. Sulla base di questi criteri si potrà stabilire se il mutuo concesso è di scopo e se pertanto la nullità della compravendita determina anche la nullità del contratto di mutuo.