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Alloggio del portiere – diritto di indennizzo a favore del condomino comproprietario

Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 10 luglio 2026, n. 23005

È configurabile un diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore del condomino comproprietario (anche pro quota) dell'alloggio del portiere quando il condominio goda gratuitamente dell'immobile per adibirlo ad abitazione del portiere, in assenza di valido titolo e a fronte del costante pagamento, da parte del condomino, degli oneri condominiali comprensivi del servizio di portierato: l'indennizzo va determinato in base al valore locativo del bene, limitatamente alla quota di comproprietà del singolo, detraendo il risparmio di spesa dallo stesso conseguito sugli oneri condominiali per la retribuzione del portiere, ripartiti secondo i criteri di cui all'art. 1123 c.c.

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