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Accesso e passaggio al fondo di proprietà esclusiva – applicabilità dell'art. 843 c.c. nei rapporti tra condominio e singolo condomino

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza, 21 settembre 2026, n. 25609

In tema di condominio, l'art. 843 c.c. è applicabile nei rapporti tra condominio e singolo condomino solo se l'accesso al fondo di proprietà esclusiva è necessario per costruire o riparare un bene rientrante tra le parti comuni ex art. 1117 c.c. L'accesso e il passaggio imposti dalla norma costituiscono una mera limitazione legale del diritto di proprietà per un'utilità occasionale e transeunte del vicino e non possono tradursi nell'imposizione di un peso stabile e permanente sul fondo altrui (quale, ad esempio, l'installazione di prese di ventilazione), che integrerebbe una servitù non riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 843 c.c.

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