Vai al contenuto principale
Indietro

Pubblicato il

Società con partecipazione pubblica - riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per azione di responsabilità verso amministratori e sindaci

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 27 agosto 2026, n. 24808

L'azione di responsabilità proposta dalla società a partecipazione pubblica (anche in house providing) nei confronti di amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 c.c., resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non si identifica con l'azione per responsabilità amministrativa da danno erariale esercitabile dal Procuratore della Corte dei conti. Le due azioni – quella civilistica, avente funzione risarcitoria in favore dell'ente/società danneggiato, e quella contabile, avente funzione prevalentemente sanzionatoria e a tutela dell'interesse pubblico generale – sono reciprocamente indipendenti anche quando riguardino i medesimi fatti e non si escludono vicendevolmente sul piano della giurisdizione, potendo coesistere, salva ogni questione di proponibilità dell'azione erariale dinanzi al giudice contabile.