
Riforma del T.U.F. – D.Lgs. n. 47/2026 in vigore dal 29 aprile 2026
Il Decreto Legislativo n. 47 del 27 marzo 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali), ed entrerà in vigore il prossimo 29 aprile 2026 . Il suddetto provvedimento si propone di ridisegnare in modo organico la disciplina dei mercati dei capitali e delle società di capitali, intervenendo sia sul piano della regolazione dei mercati sia su quello degli assetti societari, intervenendo sul Testo Unico della Finanza (T.U.F.). La riforma del T.U.F. attuata con il suddetto provvedimento mira a favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio, rafforzare la competitività del mercato e semplificare la disciplina degli emittenti. Il Decreto Legislativo prevede: 1) con riferimento alla disciplina degli emittenti: riordino dei sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni; maggiore flessibilità nello svolgimento delle assemblee delle società quotate; incidendo sulla governance delle società quotate, rendendo più efficienti i processi decisionali e più flessibili gli assetti organizzativi – con rendicontazione in modo più trasparente in tema di gestione dei rischi informatici e di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale; regime semplificato per emittenti neo-quotati e PMI quotate; soglia unica del 30% per l'OPA obbligatoria; abrogazione del divieto di interlocking nei settori creditizio, assicurativo e finanziario; 2) l’introduzione della società di partenariato (nuova figura societaria nella quale la componente professionale e quella finanziaria tendono a integrarsi in modo più stretto); 3) sul fronte dei gestori, l’introduzione di una distinzione netta tra gestori autorizzati e gestori sotto soglia registrati (questi ultimi operano con regole semplificate, ma entro limiti patrimoniali precisi e con obblighi minimi di governance, trasparenza e gestione del rischio); 4) l’introduzione di un nuovo articolo 39bis che definisce in modo unitario le categorie di beni in cui gli OICR possono investire (comprendendo strumenti finanziari, depositi, immobili, crediti e altre attività con valore determinabile); 5) per quanto concerne il sistema dei controlli, con un rafforzamento del ruolo della Banca d’Italia e della BCE in diversi procedimenti autorizzativi.




