
Responsabilità degli enti, verso una riforma del D.Lgs. 231/2001: confronto tra il DDL del Governo e la proposta parlamentare
Due iniziative puntano a rivedere in modo organico la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. La prima è il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026. La seconda è la proposta di legge A.C. 2952, presentata alla Camera il 5 giugno 2026 e assegnata alla Commissione referente il 14 luglio 2026. Entrambe rafforzano la “colpa di organizzazione”, cioè un effettivo deficit organizzativo dell'ente, come base della responsabilità. Cambia però l'impostazione: il DDL recepisce i lavori del Tavolo tecnico ministeriale e delega ampie competenze al Governo, mentre la proposta parlamentare fissa regole più rigide e soglie dimensionali. Cosa hanno in comune Tema Contenuto Colpa di organizzazione Valorizzata o introdotta esplicitamente come asse portante della responsabilità, legata a un effettivo deficit organizzativo. Self-cleaning e ravvedimento Istituti come self-cleaning, ravvedimento operoso e messa alla prova dell'ente, per favorire l'adeguamento dei modelli e l'estinzione o la riduzione dell'illecito. Reati presupposto e sanzioni Riordino del catalogo dei reati presupposto e sanzioni più proporzionate alle reali condizioni patrimoniali dell'ente. Dove le due iniziative divergono Ambito DDL del 04.08.2026 Proposta di legge A.C. 2952 Natura dell'intervento Intervento di sistema strutturato in più capi, con ampie deleghe al Governo. Iniziativa di origine parlamentare. Onere della prova Spetta all'accusa provare la carenza organizzativa che ha agevolato il reato, superando alcune asimmetrie del passato. Non indicato. Enti coinvolti Non indicato. Esclusione espressa di ditte individuali ed enti di piccole dimensioni, con paletti dimensionali più rigidi. Modelli (MOG) e Organismo di Vigilanza Interviene su incompatibilità e funzioni, escludendo sovrapposizioni improprie con il collegio sindacale. Micro-articolazione specifica dei modelli e dell'OdV, con composizione numerica più rigida (collegiale a tre membri o monocratico sotto una certa soglia di dipendenti). Tenuità e non punibilità Non indicato. Soglie di esenzione per particolare tenuità o meccanismi automatici di non punibilità, legati a parametri quantitativi rigidi delle quote.



