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Decreto PNRR 2026 convertito in legge: novità su fondi pensione, sanità integrativa, assegno unico e start up

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026 la Legge 20 aprile 2026, n. 50 , che converte con modificazioni il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (cosiddetto Decreto PNRR 2026 ). Nel corso dell’iter parlamentare sono stati introdotti diversi interventi in materia di lavoro, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e sostegno alle famiglie. Le principali novità riguardano la portabilità nei fondi pensione, il rafforzamento dei controlli sui fondi sanitari, l’adeguamento dell’Assegno Unico alla normativa europea e nuove semplificazioni per gli investimenti in start up innovative. Previdenza complementare: slitta la portabilità del contributo datoriale Uno dei punti di maggiore interesse riguarda la previdenza complementare. La Legge di Bilancio 2026 aveva già introdotto un pacchetto organico di misure volte a rafforzare il secondo pilastro pensionistico, intervenendo su adesione, fiscalità, prestazioni e funzionamento dei fondi pensione. Tra queste misure, l’art. 1, comma 201, lett. c), della Legge n. 199/2025 ha previsto una significativa innovazione per i lavoratori che destinano il TFR a un fondo pensione negoziale e beneficiano del contributo del datore di lavoro. La norma riconosce infatti, in caso di successiva adesione a un diverso fondo pensione non di categoria, il diritto a trasferire non solo la posizione individuale maturata e i flussi futuri di TFR, ma anche i contributi versati dal datore di lavoro secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato. Con la conversione del decreto, tuttavia, l’art. 29, comma 11-bis, ha differito l’entrata in vigore della disposizione: il termine inizialmente fissato al 1° luglio 2026 viene posticipato al 31 ottobre 2026 . Un cambio di impostazione nel sistema dei fondi pensione L’intervento segna un cambiamento rilevante rispetto all’assetto vigente. Fino ad oggi, infatti, il contributo datoriale è generalmente riconosciuto al lavoratore che aderisce al fondo pensione individuato dal proprio contratto collettivo, normalmente il fondo negoziale di categoria, destinandovi il TFR. Il dipendente può comunque aderire, nel corso della carriera, a un fondo aperto o a un’altra forma pensionistica complementare, ma in linea generale perde il diritto al contributo aziendale, salvo diversa previsione di accordi collettivi o aziendali. La riforma introduce quindi una maggiore valorizzazione della libertà di scelta del lavoratore e della portabilità delle posizioni previdenziali. Resta fermo, tuttavia, che il diritto al contributo datoriale non nasce automaticamente con l’iscrizione a un fondo aperto: il meccanismo presuppone il previo periodo minimo di permanenza di due anni nel fondo negoziale prima del trasferimento ad altra forma pensionistica. Confermate le altre misure della Legge di Bilancio Restano inoltre operative le ulteriori disposizioni contenute nell’art. 1, comma 201, della Legge di Bilancio 2026, tra cui: il meccanismo del silenzio-assenso di 60 giorni per l’adesione alla previdenza complementare; la riduzione delle soglie dimensionali per l’accesso al Fondo Tesoreria INPS , con conseguente obbligo di versamento delle quote di TFR. Fondi pensione: obbligo di sistemi stragiudiziali per le controversie La legge conferma anche l’inserimento nel D.Lgs. n. 252/2005 del nuovo art. 19-sexies. La disposizione impone a tutte le forme pensionistiche vigilate dalla COVIP — quindi fondi negoziali, fondi aperti e forme pensionistiche individuali — di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 25.000 euro . Nuove regole per il finanziamento della COVIP Confermato anche il nuovo criterio di finanziamento della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Il contributo annuale a carico delle forme pensionistiche complementari sarà calcolato entro il limite massimo dello 0,1 per mille delle risorse complessivamente destinate alle prestazioni. Il precedente sistema faceva invece riferimento allo 0,5 per mille dei flussi annuali contributivi incassati . Fondi sanitari integrativi: obbligo di pubblicazione dei bilanci Importanti novità riguardano anche i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, nonché enti, casse, società di mutuo soccorso e altre forme di assistenza sanitaria integrativa o complementare. La legge impone a tali soggetti di: redigere e pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio e le relative relazioni; trasmettere la medesima documentazione alle amministrazioni competenti ai fini della vigilanza. I documenti contabili dovranno rappresentare in modo fedele attività, passività e situazione finanziaria dell’ente, includendo anche informazioni su: investimenti significativi; numero di iscritti e beneficiari; contributi incassati e prestazioni erogate; indicatori di equilibrio economico-finanziario; costi di gestione; fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), ove rilevanti. Le conseguenze in caso di inadempimento La mancata osservanza di tali obblighi comporta conseguenze rilevanti: impossibilità di iscrizione, rinnovo o permanenza nell’anagrafe dei fondi integrativi del SSN; perdita delle agevolazioni previste, comprese quelle di natura fiscale. Assegno Unico: adeguamento alle osservazioni dell’Unione europea Un altro intervento significativo riguarda l’ Assegno Unico e Universale . Le modifiche introdotte dall’art. 7-bis della Legge n. 50/2026 al D.Lgs. n. 230/2021 mirano ad adeguare la disciplina nazionale ai rilievi formulati dalla Commissione europea, sfociati nel ricorso per infrazione pendente dinanzi alla Corte di giustizia UE ( causa C-630/24 ). L’obiettivo dichiarato è rendere la misura maggiormente inclusiva nei confronti dei lavoratori stranieri e dei nuclei familiari con componenti residenti all’estero. Le principali novità sull’AUU Tra le modifiche introdotte: ai fini del riconoscimento della prestazione vengono considerati anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché fiscalmente a carico secondo la normativa italiana; vengono eliminate alcune precedenti formulazioni riferite a cittadinanza, residenza e soggiorno; vengono introdotti come requisiti la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato oppure lo svolgimento di lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria e regolarità contributiva; l’importo dell’assegno viene parametrato alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione lavorativa svolta in Italia; per i lavoratori non residenti la domanda dovrà essere presentata in relazione al periodo di lavoro svolto in Italia e rinnovata annualmente dal 1° marzo. Start up innovative: semplificati gli incentivi fiscali La legge di conversione introduce infine misure di semplificazione procedurale in favore degli investimenti nelle start up innovative. In particolare, per gli incentivi fiscali in regime de minimis : viene consentita la regolarizzazione delle istanze relative agli investimenti effettuati nel primo semestre 2025; le start up potranno presentare domanda anche successivamente all’investimento, purché entro i termini fissati dalla norma. Resta confermata la detrazione IRPEF del 65% per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio delle start up innovative. Un decreto che incide su previdenza, welfare e investimenti Con la conversione del Decreto PNRR 2026 il legislatore interviene su più fronti strategici: previdenza complementare, sanità integrativa, sostegno alle famiglie e crescita imprenditoriale. Le nuove regole richiederanno ora adeguamenti operativi da parte di fondi pensione, casse sanitarie, imprese e intermediari, con effetti concreti sia sul piano organizzativo sia su quello delle tutele per lavoratori e contribuenti.

Riforma della previdenza forense

Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025 ed introduce novità rispetto alla disciplina vigente, sia sul fronte delle prestazioni che su quello della contribuzione. In particolare, le modifiche riguarderanno: le prestazioni pensionistiche che vengono ridotte in conseguenza della modifica del metodo di calcolo; la contribuzione che viene aumentata; il trattamento minimo della pensione che viene ridotto.

Legge di Bilancio 2023: Novità in materia di previdenza

Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. Legge di Bilancio 2023 Qui di seguito le principali novità in materia di previdenza: Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (comma 281) Per i rapporti di lavoro dipendente del settore privato – esclusi i rapporti di lavoro domestico – è previsto il riconoscimento, nel periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dell’esonero disposto dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), incrementato ad un valore di 2 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. L’esonero viene applicato ai percettori di una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a € 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. E’ previsto un ulteriore incremento dell’esonero contributivo di un ulteriore 1% per le retribuzioni fino a € 1.923, parametrata su base mensile per tredici mensilità. Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile (comma 283-287) La norma introduce quale misura sperimentale per l‘anno 2023 la c.d. Quota 103. Avranno diritto alla pensione secondo Quota 103 i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati, che entro il 31.12.2023 risultino in possesso dei seguenti requisiti: almeno 62 anni di età anzianità contributiva minima di 41 anni Il diritto deve essere conseguito entro il 31.12.2023 ma può essere esercitato anche successivamente. È prevista l’erogazione del trattamento pensionistico a condizione che il valore lordo mensile non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps previsto dalla legislazione vigente (che in via provvisoria, per il 2023, è pari 36.643 euro). Il trattamento integralmente spettante verrà erogato una volta terminato il periodo di anticipo, ovvero, solo a seguito della maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata ordinaria. Per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata flessibile, è consentito cumulare i periodi assicurativi non coincidenti e sovrapposti presso tutte le gestioni amministrate dall'INPS seguendo le regole dettate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quota 103 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. È prevista una clausola di salvaguardia che consente di aderire a forme pensionistiche più favorevoli. La norma esclude che la misura sperimentale possa essere utilizzata per conseguire: l’Isopensione; le prestazioni di cui ai contratti di espansione; le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali. La disposizione prevede un incentivo in favore dei lavoratori dipendenti che decidono di rimanere in servizio nonostante abbiano maturato i requisiti pensionistici di Quota 103. Il lavoratore dipendente che intende esercitare questa opzione - ritardando quindi l’accesso alla pensione - può rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e chiedere al proprio Datore di lavoro di erogargli direttamente la suddetta quota di contributi. Ape Sociale (commi 288 – 290) E’ stata prorogata al 31 dicembre 2023 l’APE sociale, che prevede l’anticipo pensionistico erogato dall’Inps in favore di lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili, disoccupati o caregiver. L’APE è riconosciuta al compimento dei 63 anni e fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento anticipato. Opzione donna (comma 292) E’ stato prorogato sino al 31 dicembre 2022 il termine per la maturazione dei requisiti di accesso ad “Opzione donna”. Il trattamento è però riconosciuto limitatamente alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni hanno un’età anagrafica di 60 anni - ridotta a 59 in presenza di un figlio e a 58 in caso di due o più figli rientranti in una delle seguenti categorie: lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; donne con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%; lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso la riduzione di due anni, rispetto ai 60 anni richiesti dalla misura, opera a prescindere dal numero di figli. Assegno unico universale (comma 357) A partire dal 1° gennaio 2023, l’AUI è incrementato del 50% per ciascun figlio di età inferiore ad un anno e, in caso di nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 con tre o più figli, per ciascuno di questi di età compresa tra uno e tre anni. Vengono, inoltre, resi strutturali gli incrementi introdotti, per il solo 2022, dal decreto Semplificazioni fiscali (articolo 38 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73) in favore dei figli con disabilità, prevedendo a regime il riconoscimento dei seguenti importi base e maggiorazioni: per ciascun figlio con disabilità a carico, indipendentemente dall’età, erogazione dell’importo base di 175 euro mensili, per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce gradualmente per ISEE superiori a 40.000 euro; per ciascun figlio disabile minorenne, e fino al compimento del ventunesimo anno di età, concessione della maggiorazione di ammontare pari a 105 euro, 95 euro e 85 euro, rispettivamente nel caso di non autosufficienza, di grave disabilità o di media disabilità; per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, con ISEE non superiore a 25.000 euro, l’incremento – nella misura di centoventi euro mensili – delle maggiorazioni già introdotte in via transitoria. Nel corso dei lavori parlamentari, è stato, infine, disposto - con decorrenza 1° gennaio 2023 - l'incremento del 50 per cento della maggiorazione forfettaria già riconosciuta ai nuclei familiari con quattro o più figli, per un ammontare complessivo pari a 150 euro.

Legge di Bilancio 2022

È stata pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49, la L. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) La Legge prevede significative novità in tema di lavoro e politiche sociali, quali: riforma degli ammortizzatori sociali, gestione delle crisi aziendali, rilancio dell’apprendistato formativo e tirocini extracurriculari, riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro, interventi per giovani e donne, contrasto alla delocalizzazione, riforma del reddito di cittadinanza, misure per la non autosufficienza. Alleghiamo il testo della norma e le slides del Ministero del Lavoro.

Decreto rilancio - Ulteriori misure per famiglie e imprese

Si riepilogano ulteriori misure introdotte dal Decreto Rilancio a sostegno di famiglie e imprese. Misure per famiglie Reddito di emergenza Introdotto per il mese di maggio il ‘reddito di emergenza’, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Requisiti (devono essere rispettati tutti e 4 cumulativamente): 1. residenza italiana 2. reddito familiare ad aprile 2020 inferiore al Rem spettante 3. patrimonio mobiliare 2019 inferiore ai 10.000 euro (che può raggiungere i 20.000 euro in base a nucleo familiare e presenza di disabili) 4. ISEE inferiore i 15.000 euro Il Rem varia da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare. La richiesta va inoltrata all’Inps entro giugno. Le risorse sono erogate in due quote, ciascuna pari all’ammontare riconosciuto. Tax Credit vacanze Famiglie con reddito medio-basso, ovvero con un valore ISEE inferiore ai 40mila euro – Credito d’imposta per le spese effettuate nelle strutture turistico-ricettive italiane tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020. La cifra massima può essere di 500 euro (300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone, 150 euro per una sola persona). Il credito sarà fruibile: 80% come sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto, rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione F24, ma con ulteriore facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari costituendo così una vera e propria iniezione di liquidità. Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva. Il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Bonus Mobilità Per i residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia, ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è previsto un buono ‘mobilità’ pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 500 euro, a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di bici, e-bike e monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel o abbonamenti a servizi di sharing purché non di autovetture. Rottamazione auto classe Euro 3 o inferiore o motociclo omologato fino alla classe Euro 2/Euro3 a due tempi - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 possibile usufruire del Buono ‘mobilità’ (cumulabile col bonus bici) pari a 1.500 euro per ogni autovettura e 500 euro per ogni motociclo rottamati. Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km, che per il 2020 è stato innalzato a 100 milioni di euro. Rimborso abbonamenti bus, metro, treni Studenti o lavoratori pendolari in possesso di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus, tram e metro) in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal governo che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio - Rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico. Stop pignoramenti stipendi e pensioni Sospesi fino al 31 agosto 2020 i pignoramenti su stipendi e pensioni da parte degli Agenti Riscossione con slittamento a settembre dei versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio. Fondo Politiche per la famiglia Incrementato il Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l'anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori. Misure per le imprese Credito d’imposta 60% per le spese di messa in sicurezza Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è previsto un credito d’imposta del 60% per un massimo di 80.000 euro per le spese di investimento necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività economiche. Tipologia di interventi - interventi necessari per garantire le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento: interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza o quelli per l’acquisto di tecnologie per l’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti. Credito d'imposta 60% per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore è previsto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo per ciascun beneficiario di 60.000 euro. Le spese potranno essere sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, ma anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti detergenti e disinfettanti, di termometri e termoscanner, di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come pannelli e barriere, e le relative spese di installazione. Sconto sulle bollette per 3 mesi per tutte le PMI Per commercianti e piccoli artigiani (PMI) è prevista una riduzione degli oneri (quota fissa) delle bollette elettriche per i mesi di maggio, giugno e luglio. In particolare: potenza contatore fino a 3,3 kW - azzeramento delle attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali; potenza contatore superiore a 3,3 kW - rideterminazione delle tariffe di rete e degli oneri generali sulla base di una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò' corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. Riduzione IVA per DPI È stata introdotta una riduzione dell’IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’IVA. Questi alcuni DPI rientranti nella misura: mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; ventilatori polmonari.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con la Nuova ASpI

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, il Decreto Legislativo n. 22 del 4.3.2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituirà le prestazioni di ASpI e miniASpI , con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015. Alleghiamo il testo definitivo della legge