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LEGGE DI BILANCIO - NOVITA' IN MATERIA DI PREVIDENZA

  • Pubblicato il:  11 gennaio 2023
  • Categoria:   Circolari

Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. Legge di Bilancio 2023

Qui di seguito le principali novità in materia di previdenza:

  • Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (comma 281)

Per i rapporti di lavoro dipendente del settore privato – esclusi i rapporti di lavoro domestico – è previsto il riconoscimento, nel periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dell’esonero disposto dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), incrementato ad un valore di 2 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore.

L’esonero viene applicato ai percettori di una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a € 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

E’ previsto un ulteriore incremento dell’esonero contributivo di un ulteriore 1% per le retribuzioni fino a € 1.923, parametrata su base mensile per tredici mensilità.

  • Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile (comma 283-287)

La norma introduce quale misura sperimentale per l‘anno 2023 la c.d. Quota 103.

Avranno diritto alla pensione secondo Quota 103 i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati, che entro il 31.12.2023 risultino in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno 62 anni di età
  • anzianità contributiva minima di 41 anni

Il diritto deve essere conseguito entro il 31.12.2023 ma può essere esercitato anche successivamente.

È prevista l’erogazione del trattamento pensionistico a condizione che il valore lordo mensile non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps previsto dalla legislazione vigente (che in via provvisoria, per il 2023, è pari 36.643 euro).

Il trattamento integralmente spettante verrà erogato una volta terminato il periodo di anticipo, ovvero, solo a seguito della maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata ordinaria.

Per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata flessibile, è consentito cumulare i periodi assicurativi non coincidenti e sovrapposti presso tutte le gestioni amministrate dall'INPS seguendo le regole dettate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Quota 103 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

È prevista una clausola di salvaguardia che consente di aderire a forme pensionistiche più favorevoli.

La norma esclude che la misura sperimentale possa essere utilizzata per conseguire:

  • l’Isopensione;
  • le prestazioni di cui ai contratti di espansione;
  • le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali.

La disposizione prevede un incentivo in favore dei lavoratori dipendenti che decidono di rimanere in servizio nonostante abbiano maturato i requisiti pensionistici di Quota 103.

Il lavoratore dipendente che intende esercitare questa opzione - ritardando quindi l’accesso alla pensione - può rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e chiedere al proprio Datore di lavoro di erogargli direttamente la suddetta quota di contributi.

  • Ape Sociale (commi 288 – 290)

E’ stata prorogata al 31 dicembre 2023 l’APE sociale, che prevede l’anticipo pensionistico erogato dall’Inps in favore di lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili, disoccupati o caregiver.

L’APE è riconosciuta al compimento dei 63 anni e fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento anticipato.

  • Opzione donna (comma 292)

E’ stato prorogato sino al 31 dicembre 2022 il termine per la maturazione dei requisiti di accesso ad “Opzione donna”.

Il trattamento è però riconosciuto limitatamente alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022

  • hanno un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
  • hanno un’età anagrafica di 60 anni - ridotta a 59 in presenza di un figlio e a 58 in caso di due o più figli
  • rientranti in una delle seguenti categorie:
    • lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
    • donne con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
    • lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso la riduzione di due anni, rispetto ai 60 anni richiesti dalla misura, opera a prescindere dal numero di figli.
  • Assegno unico universale (comma 357)

A partire dal 1° gennaio 2023, l’AUI è incrementato del 50% per ciascun figlio di età inferiore ad un anno e, in caso di nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 con tre o più figli, per ciascuno di questi di età compresa tra uno e tre anni.

Vengono, inoltre, resi strutturali gli incrementi introdotti, per il solo 2022, dal decreto Semplificazioni fiscali (articolo 38 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73) in favore dei figli con disabilità, prevedendo a regime il riconoscimento dei seguenti importi base e maggiorazioni:

  • per ciascun figlio con disabilità a carico, indipendentemente dall’età, erogazione dell’importo base di 175 euro mensili, per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce gradualmente per ISEE superiori a 40.000 euro;
  • per ciascun figlio disabile minorenne, e fino al compimento del ventunesimo anno di età, concessione della maggiorazione di ammontare pari a 105 euro, 95 euro e 85 euro, rispettivamente nel caso di non autosufficienza, di grave disabilità o di media disabilità;
  • per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, con ISEE non superiore a 25.000 euro, l’incremento – nella misura di centoventi euro mensili – delle maggiorazioni già introdotte in via transitoria. Nel corso dei lavori parlamentari, è stato, infine, disposto - con decorrenza 1° gennaio 2023 - l'incremento del 50 per cento della maggiorazione forfettaria già riconosciuta ai nuclei familiari con quattro o più figli, per un ammontare complessivo pari a 150 euro.