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Albo nazionale dei CTU: il conferimento dell’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo

Gli artt. 13 e ss. delle Disposizioni attuative del Codice di procedura civile contengono la disciplina dei Consulenti Tecnici del Giudice nei procedimenti ordinari. Presso ogni Tribunale è, infatti, istituito un albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), il quale è diviso in categorie, tra cui sono necessariamente ricomprese: Medica; Industriale; Commerciale; Agricola; Bancaria; Assicurativa; Della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense (categoria ricompresa recentemente nell’elenco, entrata in vigore con la legge n. 206 del 2021). L’art. 13 disp. att. c.p.c. demanda l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo e dei settori specializzati di ciascuna categoria ad un decreto ministeriale che dovrà essere adottato dal Ministro della Giustizia in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico. Lo stesso decreto dovrà anche indicare i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’albo. Il comma, introdotto con la riforma Cartabia, persegue l’obbiettivo di garantire una maggiore specializzazione dei consulenti tecnici d’ufficio e cerca di favorire delle forme di associazionismo a livello nazionale. Coloro che rispettano i requisiti stabili dal decreto ministeriale di cui all’art. 13 disp. att. c.p.c. possono ottenere l’iscrizione nell’albo dei Consulenti Tecnici. Per ciascuna categoria sono inoltre stabiliti dal medesimo decreto gli obblighi di formazione continua e i diversi doveri da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, i quali saranno periodicamente oggetto di verifica secondo le modalità stabilite dal decreto, che regola anche i casi di sospensione volontaria dall’albo. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente del Tribunale presso cui il consulente intende svolgere la propria attività; l’albo, infatti, è formato da un comitato a ciò dedicato e presieduto dal Presidente. Contro i provvedimenti del Comitato che decide sulle iscrizioni all’albo e sulla permanenza nello stesso è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notifica. I Giudici che hanno sede nella circoscrizione del Tribunale devono affidare le funzioni di Consulente Tecnico d’Ufficio agli iscritti all’albo del Tribunale medesimo. Il Giudice può comunque, con provvedimento motivato, conferire un incarico ad un consulente iscritto in albo di un diverso Tribunale o anche a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento deve, in tali casi, obbligatoriamente essere comunicato al presidente del Tribunale. La riforma Cartabia, al fine di alleggerire il carico degli incombenti gravanti sul Giudice, che intende nominare un consulente non iscritto all’albo del Tribunale in cui ha sede, ha previsto che lo stesso non debba più preventivamente e obbligatoriamente sentire il Presidente del Tribunale, ma possa procedere in autonomia con provvedimento motivato, il quale deve essere solo comunicato al Presidente del Tribunale. La riforma sembra, pertanto, mostrare una preferenza a che l’affidamento dell’incarico ad un consulente avvenga tra gli iscritti all’albo del Tribunale a cui appartiene il giudice, favorendo anche una mobilità dei consulenti tecnici, ma non esclude che, qualora ne ricorrano i presupposti, con provvedimento motivato il Giudice possa affidare l’incarico ad un soggetto diverso. Ferma la comunicazione del provvedimento stesso al Presidente del Tribunale di appartenenza. L’iscrizione negli Albi dei CTU non pone, pertanto, nessun limite al potere di scelta discrezionale che spetta al Giudice, il quale può sempre nominare qualunque persona, iscritta o meno all’Albo, che reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere. La nomina di un consulente iscritto in albo tenuto da diverso Tribunale sembra comunque presupporre una comunicazione del provvedimento anche al Presidente del Tribunale dal cui elenco viene individuato il CTU, stante che il Presidente è tenuto a vigilare che gli incarichi siano distribuiti equamente tra gli iscritti, in modo tale che a nessun consulente siano conferiti incarichi in misura superiore al 10% rispetto a quelli affidati dal rispettivo ufficio. In attuazione di quanto disposto agli artt. 13 disp. att. c.p.c. e ss., è stato adottato il D.M. 109/2023, composto da 12 articoli, il quale introduce diverse novità, tra cui l’istituzione di un albo unico nazionale dei CTU. L’elenco nazionale sarà gestito dal Ministero della Giustizia e dovrà essere tenuto esclusivamente con modalità telematiche. Con l’introduzione del nuovo albo unico si mira a garantire una piena trasparenza nell’ambito della giurisdizione e a fornire agli operatori uno strumento informativo rapido e facilmente accessibile per valutare le competenze e la professionalità dei CTU, infatti, tra le novità introdotte il D.M. 109/2023 prevede che: Sia uniformata a cinque anni l’anzianità professionale minima per l’iscrizione agli albi e che l’attività di specializzazione indicata come CTU dovrà essere stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo; Il mantenimento dell’iscrizione all’albo sia legato allo svolgimento continuativo dell’attività professionale, oltre che al rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale; per ogni singolo CTU sia indicato il possesso di competenze in ambito conciliativo e sul funzionamento del processo. L’introduzione di un unico albo nazionale permette inoltre al giudice di poter procedere, con maggiore facilità, alla nomina di un CTU non iscritto all’albo presso il Tribunale in cui lo stesso ha sede.

Il domicilio digitale

Dal 06 luglio 2023 tutti i cittadini, dotati di PEC, potranno eleggere il proprio domicilio digitale, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali con la Pubblica Amministrazione. Il domicilio digitale del privato cittadino potrà essere consultato sull’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). Il domicilio digitale è, quindi, un indirizzo elettronico, che coincide con la PEC o con un recapito certificato qualificato a norma eIDAS – Regolamento UE n. 910/2014. Si tratta di uno strumento di semplificazione, volto a migliorare i rapporti tra amministrazione, cittadini e aziende e in grado di garantire la sicurezza e la tracciabilità delle notifiche di atti pubblici e di comunicazioni. Con la registrazione del proprio domicilio digitale su INAD, le notifiche arriveranno, per cui, in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevole risparmio di tempo e costi di spedizione. Le comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e cittadini mediante domicilio digitale hanno, pertanto, valore legale di notifica . Gli effetti dell’utilizzo del domicilio digitale sono equiparati agli effetti prodotti dalla raccomandata ordinaria, ragione per cui il domicilio digitale deve essere un dato pubblico, reperibile per il suo utilizzo. Possono eleggere il proprio domicilio digitale, consultabile nel registro INAD: Le persone fisiche maggiorenni; I professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi, o collegi ai sensi della l. 4/2013; Gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nel registro INI-PEC. Le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute, a partire dal 6 luglio 2023, ad utilizzare per tutte le comunicazioni con valenza legale (es. verbali di sanzioni amministrative) il domicilio digitale eventualmente eletto dal cittadino. L’indice Nazionale dei Domicili Digitali potrà essere consultato da chiunque, senza necessità di autenticazione e solo inserendo il codice fiscale della persona di cui si vuole conoscere il domicilio digitale. Per eleggere il proprio domicilio digitale sarà necessario accedere al portale: https://domiciliodigitale.gov.it e registrarsi al servizio utilizzando il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE), o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuata la registrazione, si dovrà inserire il proprio indirizzo pec, da eleggere come domicilio digitale. Per i professionisti iscritti già a INI-PEC è prevista l’automatica importazione su INAD del domicilio digitale, in qualità di persona fisica, ferma la possibilità di modificarlo, indicando un diverso indirizzo pec. Il registro INAD andrà quindi ad affiancarsi al Registro INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti) e al Registro IPA (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi). Tutte le informazioni relative ai domicili digitali (elezione, modifica o cessazione) sono, per cui, contenute in tre diversi elenchi pubblici di libera consultazione: Registro INI-PEC per le imprese e i professionisti iscritti in albi e ordini professionali o presenti in elenchi pubblici gestiti dallo Stato (obbligati ad eleggere domicilio digitale). Registro IPA per la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi (obbligati ad eleggere domicilio digitale). Registro INAD (indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese) per le persone fisiche maggiorenni, i professionisti e gli enti di diritto privato non presenti negli elenchi INI-PEC o IPA (facoltà e non obbligo di eleggere domicilio digitale).

La Corte di Cassazione e la tutela del consumatore

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9476 del 06.04.2023 è tornata sul tema della tutela del consumatore nell’ambito dei contratti stipulati con i professionisti con una pronuncia a tratti dirompente Ricordiamo che in Italia la normativa consumeristica è oggi codificata nel D.Lgs. 205/2006, c.d. Codice del Consumo, che ha armonizzato e riordinato la disciplina riguardante i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori. All’art. 33 del Codice del Consumo troviamo l’elenco, non esaustivo, delle clausole vessatorie, ossia le clausole da ritenersi nulle, se inserite in un contratto stipulato tra il consumatore e il professionista. Qui di seguito alcuni esempi di clausole: foro competente se diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore; facoltà di recesso dal contratto; penale in caso di recesso per prestazioni non ancora adempiute; limitazioni alla facoltà di eccezione d'inadempimento da parte del consumatore. Le clausole vessatorie possono considerarsi valide solo se sono state oggetto di specifica trattative tra il professionista e il consumatore e l’onere di provare detta trattativa incombe sul professionista. Proprio partendo da tale caratteristica alla base della disciplina in materia di consumatore, la sentenza della Corte di Cassazione richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità che la tutela giurisdizionale del consumatore nei confronti del professionista sia effettiva. A tali fini, in ambito giudiziale, sarà necessario verificare d’ufficio, ove non effettuato in precedenza, la sussistenza o meno di clausole vessatorie nel contratto e nei titoli posti alla base degli atti giudiziali. Le procedure pertanto subiranno un rallentamento per permettere ai Giudici di effettuare tale controllo. Nel caso di rilievo della presenza di clausole vessatorie, il Giudice sarà tenuto ad informare il consumatore della facoltà di opporre tardivamente il titolo esecutivo del professionista per tutelare la Sua posizione. Al fine di evitare tale intervento e per rimuovere ab origine la presenza di clausole che potrebbero rientrare nel vaglio del Magistrato e bloccare le azioni poste in essere sulla base dei contratti sarà necessario procedere con la verifica dei contratti già stipulati, per accertare l’eventuale presenza di clausole vessatorie e, in tal caso, adottare i rimedi necessari a renderle valide per superare il controllo del Magistrato oppure espungerle dal testo contrattuale. Per i futuri contratti, è consigliabile per l’impresa o per il professionista, al fine di evitare nel caso di contenzioso una difficoltà o un ritardo nell’ottenimento un provvedimento giudiziale di condanna del consumatore, rivedere i propri contratti con particolare attenzione alle clausole considerate vessatorie. Una volta rivisti i contratti, prima della sottoscrizione da parte del consumatore, le singole clausole dovranno essere oggetto di una specifica trattativa che legittimerà il relativo inserimento nel contratto. E’ pertanto necessario adottare nell’ambito dei rapporti con i consumatori nuove prassi in osservanza della normativa vigente al fine di evitare ripercussioni nel caso di inadempimenti.