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Legge 144/2025: contrattazione collettiva e minimi salariali in Italia

La Legge 26 settembre 2025, n. 144 introduce in Italia strumenti per garantire una retribuzione minima adeguata attraverso il rafforzamento della contrattazione collettiva, dopo anni di assenza di una normativa generale in materia, nonostante le sollecitazioni internazionali e della Direttiva UE 2022/2041. La legge non stabilisce un salario minimo legale, ma delega il Governo a: identificare i contratti collettivi maggiormente applicati per ciascuna categoria; estendere i trattamenti economici minimi previsti da questi contratti anche ai lavoratori non coperti; rafforzare la contrattazione territoriale e decentrata per adeguare le retribuzioni alle differenze di costo della vita tra territori; intervenire in caso di ritardi o mancati rinnovi dei contratti collettivi, con strumenti eccezionali e incentivi, coinvolgendo le Parti sociali. La legge prevede inoltre misure per contrastare contratti collettivi “al ribasso” e fenomeni di concorrenza sleale, oltre a razionalizzare le modalità di controllo e comunicazione tra imprese e enti pubblici, favorendo trasparenza e lotta al lavoro sommerso. Criticità evidenziate riguardano: la definizione dei contratti collettivi maggiormente applicati basata sulla numerosità delle adesioni, che potrebbe non corrispondere alla reale rappresentatività dei sindacati e delle associazioni datoriali; la complessità nell’individuare i trattamenti economici minimi complessivi e la loro conformità all’art. 36 Cost.; la possibile controversia sull’attuazione della contrattazione territoriale, soprattutto per la differenziazione del costo del lavoro tra aree geografiche. La legge rappresenta certamente un passo importante per rafforzare la protezione dei salari dei lavoratori italiani attraverso la contrattazione collettiva, pur lasciando questioni aperte sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali e sulla concreta applicazione dei minimi salariali.

Nuovo tasso di interesse legale al 2,5 per cento

Con Decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze del 29.11.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 288 dell’11 dicembre 2023 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,50% con decorrenza dal 1° gennaio 2024. La misura del suddetto tasso si applica anche alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

Pubblicato il DPCM con le modalità per il TFR in busta paga

L’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto, per il periodo 1° gennaio 2015 – 30 giugno 2018, la possibilità per i dipendenti di chiedere di percepire la quota maturanda del TFR mensilmente in busta paga. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio c.a., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, vengono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni previste dalla Legge sopra richiamata in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018 e il modulo che il lavoratore dovrà compilare per la richiesta. Alleghiamo il testo del Decreto e il modulo che il lavoratore dovrà compilare per la richiesta. I lavoratori che possono richiedere il TFR in busta paga sono, sostanzialmente, i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, che maturano il TFR. Tra gli esclusi si segnalano: i lavoratori dipendenti domestici; i lavoratori dipendenti del settore agricolo; i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il contratto collettivo nazionale prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, in fase di ristrutturazione di debiti, in fase di risanamento o che sono stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga. I Lavoratori che hanno i requisiti devono presentare l’apposita istanza qui allegata debitamente compilata e validamente sottoscritta. Una volta accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l’erogazione della quota del Tfr è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero,a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile. Ove il datore di lavoro, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della quota di tfr, acceda al finanziamento previsto dal decreto, le operazioni di liquidazione della quota di tfr saranno effettuate a partire dal terzo mese successivo a quello dell’istanza.