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DPCM 13/10/2020

  • Pubblicato il:  14 ottobre 2020
  • Categoria:   Articoli

DPCM 13/10/2020

In considerazione dei dati relativi alla emergenza sanitaria in corso con riferimento all’ultimo periodo e visto l’andamento probabile nell’immediato futuro, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato nella giornata di ieri nuovo DPCM in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Fermi i precedenti provvedimenti, in sintesi i punti oggetto di modifica.

Utilizzo delle mascherine

L'articolo 1 del dpcm prescrive che "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande" . Da tale obbligo vengono esclusi coloro che fanno attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità tali da essere incompatibili con l'utilizzo della mascherina.

Novità rispetto alle disposizioni precedenti è la forte raccomandazione con riferimento all'uso della mascherina "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".

Feste pubbliche e private

Le sale da ballo e le discoteche, all'aperto o al chiuso, resteranno chiuse mentre non vale lo stesso divieto per le fiere e i congressi.

Le feste sono vietate in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto ad eccezione delle cerimonie civili o religiose come i matrimoni con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida attualmente già vigenti.

Inoltre, altra vera novità, è “… raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi" in numero "superiore a 6" nelle abitazioni private.

Gite scolastiche e d’istruzione

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio.

Attività ludiche (con particolare riferimento ai giovani)

Sono state limitate le attività dei pubblici esercizi come Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie.

Le attività dei servizi di ristorazione sono infatti da ora consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo.

Consentita la "ristorazione con consegna a domicilio" e "d'asporto" ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21, al fine di scongiurare possibili assembramenti.

Spettacoli e manifestazioni sportive

Per tutti gli spettacoli resta inalterato il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo del rispetto della distanza di almeno un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere.

Sono vietati tutti gli eventi che implichino assembramenti in cui non sia possibile mantenere il rispetto delle distanze. E' stata lasciata la possibilità alle regioni e le province autonome di stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

La problematica relativa alla presenza del pubblico nelle gare sportive è stata risolta consentendole "con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso. Naturalmente il tutto fermo restando il rispetto della distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso.

Non sono consentite le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Solo le società professionistiche e le associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), potranno continuare a svolgere sport di contatto, sempre nel rispetto dei protocolli emanati dalle Federazioni sportive nazionali.