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DPCM E MILLEPROROGHE

  • Pubblicato il:  3 marzo 2021
  • Categoria:   Articoli

D.P.C.M. DEL 02.03.2021

in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Il contenuto del documento che si allega presenta alcune novità mentre mantiene inalterata la struttura per quanto riguarda le mire da adottare rispetto ai lavoratori dove viene richiamato il protocollo condiviso del 24.04.2020 (che si allega per maggiore comodità).

Ecco le novità salienti:

  • Attività commerciali: in tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.
  • Servizi alle persona: nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.
  • Spostamenti all’estero: si rinvia alla relativa disciplina; si segnala l’ampliamento dei paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”;
  • Musei, teatri, cinema ed impianti sportivi: nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
  • Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.
  • Scuola
    • Zone rosse: dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
    • Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica: nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni; nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.

sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

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Legge di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe – novità in ambito di diritto del lavoro

conversione, con modificazioni, del D.L. n. 183/2020 (c.d. Milleproroghe)

Ecco le principali novità in ambito di diritto del lavoro:

  • sospensione sino al 30 giugno 2021 della decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
  • differiti al 31 marzo 2021 i termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19, nonché i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento del saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.
  • proroga, per l'anno 2021, della possibilità, in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge, di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.
  • proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 19) ed in particolare:
  • dell’obbligo di cui all’articolo 83 del D.L. n. 34/2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (Allegato 1, punto n. 13);
  • le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (Allegato 1, punto n. 29).
  • stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (articolo 22-sexies) spettante per i redditi oltre i 28.000 euro e fino a 40.000 euro, introdotta dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020.

Allegati