
Prassi
Obbligatorietà visita medica dopo assenza dal lavoro
Con Interpello n. 1/2024 il Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti sull’obbligo di verifica dell’idoneità alla mansione in caso di assenza per malattia superiore ai 60 giorni.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi (art. 18, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008).
Nell’affidare i compiti ai lavoratori, il datore di lavoro deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, vigilando affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica in assenza del prescritto giudizio di idoneità (art. 18, comma 1, lett. c) e lett. bb) D.Lgs. n. 81/2008).
Ai sensi dell’art. 41, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008, il medico competente deve quindi procedere con la sorveglianza sanitaria:
- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Vi è altresì l’obbligo di effettuare una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008).
Sul punto la Suprema Corte, Sezione Lavoro, con le sentenze nn. 29756 del 12.10.2022 e 7566 del 27.03.2020 ha stabilito che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, al rientro dopo un’assenza per motivi di salute di oltre 60 giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.
In base alla ricostruzione di cui sopra, il Ministero ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.
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Pubblicato in Sito istituzionale della Provincia di Monza e Brianza