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Newsletter N° 13
Febbraio 2024



Strategie aziendali: la gestione degli immobili
Primo incontro del ciclo, dedicato alla locazione ad uso commerciale: come destreggiarsi tra vincoli normativi ed esigenze delle parti

Strategie aziendali: la gestione degli immobili
Secondo incontro del ciclo, dedicato alle esigenze transitorie: contratto transitorio e affitto di ramo d'azienda.

Gestione della posta elettronica dipendenti – privacy - modalità conservazione dei dati
Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali 21 dicembre 2023 n. 642 - Documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” Nell’ambito di accertamenti condotti dal Garante con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto lavorativo, è emerso il rischio che programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità cloud, possano raccogliere, per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’email), conservando gli stessi per un esteso arco temporale. A ciò si aggiunga che è altresì emersa la presenza di limitazioni alla possibilità di modificare le impostazioni di base del programma informatico in capo al cliente – datore di lavoro e al fine di disabilitare la raccolta sistematica di tali dati o di ridurre il periodo di conservazione degli stessi. Tenuto conto di quanto precede, visto che il Garante ha il compito di promuovere la consapevolezza e la comprensione del pubblico, dei titolari e dei responsabili del trattamento riguardo a norme, obblighi, rischi, garanzie e diritti stabiliti dal Regolamento e ha il potere di adottare documenti di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento anche per singoli settori, ha ritenuto di adottare il Documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, volto a fornire talune indicazioni ai datori di lavoro pubblici e privati e agli altri soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte, anche organizzative, dei titolari del trattamento, nonché a prevenire iniziative e trattamenti di dati in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati e le norme che tutelano la liberà e la dignità dei lavoratori, favorendo, in tal modo, la più ampia comprensione riguardo alle norme e alle garanzie che devono essere rispettate nel contesto lavorativo, tenuto conto degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Il documento chiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore. I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore. E’ quindi opportuno alla luce dell’invito ivi contenuto rivedere le proprie politiche privacy e aggiornare il registro dei trattamenti.
Bonifici istantanei – nuovo regolamento UE
Il 07 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva un nuovo Regolamento volto a garantire che i fondi trasferiti a mezzo bonifici istantanei arrivino immediatamente sui conti dei clienti. Sulla base della nuova procedura i bonifici istantanei dovranno essere elaborati senza ritardi, garantendo che il denaro raggiunga il beneficiario entro 10 secondi, indipendentemente dal giorno o dall’ora dell’operazione. Il pagatore riceverà conferma dell’esecuzione del pagamento entro lo stesso intervallo di tempo. Gli Stati membri con valuta diversa dall’euro devono comunque adottare le norme per i conti bancari in grado di operare in euro, anche se con un periodo di transizione più lungo rispetto a quelli nella zona euro. Il Regolamento stabilisce costi uniformi per i bonifici istantanei in euro e impone misure rigorose per la prevenzione delle frodi e per il risarcimento danni legati da mancate precauzioni anti-frodi. Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione ufficiale dell’UE, dando agli Stati membri un periodo di 12 mesi per implementare il Regolamento.
Ticket di licenziamento
Con la circolare n. 25 del 29.01.2024 l’INPS ha stabilito che il ticket licenziamento per quest’anno sarà così calcolato: € 635,67 per ogni anno di lavoro effettuato ed € 52,97 per ogni mese di anzianità, con un importo massimo di € 1.916,01 per i rapporti di durata superiore a tre anni.
Obbligatorietà visita medica dopo assenza dal lavoro
Con Interpello n. 1/2024 il Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti sull’obbligo di verifica dell’idoneità alla mansione in caso di assenza per malattia superiore ai 60 giorni.

CCNL collaboratori familiari – lavoro domestico (08.01.2024)
In data 8 gennaio 2024 le parti sociali hanno definito gli importi del trattamento economico dal 1° gennaio 2024 per il personale domestico, di seguito riportati. Minimi tabellari Sono stabiliti aumenti retributivi con decorrenza 1° gennaio 2024. Indennità vitto e alloggio A decorre dal 1° gennaio 2024 l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita nella misura di 6,52 euro giornalieri (2,28 euro per ciascun pasto; 1,96 euro per l'alloggio). Indennità variabili È prevista la modifica alla disciplina delle seguenti indennità variabili: alla babysitter inquadrata nel livello BS, fino al compimento del 6° anno del bambino, spetta un'indennità di 130,78 euro mensili (0,79 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi. Tale valore mensile, nel caso di convivenza a orario ridotto, è di 91,63 euro; all'addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livelli CS o DS spetta un'indennità di 112,97 euro mensili (0,66 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi; i lavoratori in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019 hanno diritto, decorsi 12 mesi dalla decorrenza del Ccnl 8 settembre 2020 e fino alla scadenza della norma tecnica, a un'indennità di 9,04 euro mensili per il livello B e di 11,30 euro mensili per i livelli BS e CS, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi. Per quanto riguarda i lavoratori conviventi di livello DS, tale indennità è assorbita dall'indennità di funzione.
Le sentenze di questo numero