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Tutte le sentenze

Lavoro

Tribunale di Milano, 31 gennaio 2024 -11 dicembre 2023 Dott.ssa Palmisani Eleonora

Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da un lavoratore socio di una cooperativa e adibito ad un appalto presso un negozio di una nota catena di arredamento e accerta il diritto del ricorrente alla retribuzione prevista dal CCNL Logistica

Secondo il Tribunale, infatti, la società ha applicato il CCNL Multiservizi senza che vi fosse reale attinenza con l’attività svolta in concreto, sia in generale dalla società sia, soprattutto, nell’appalto al quale era addetto il lavoratore: poiché si tratta di una società cooperativa, trova quindi applicazione l’art. 3, comma 1, l. 142/2001, che impone di applicare una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o categoria affine, individuata dal giudice nel CCNL Logistica. Per tali motivi, il Tribunale ritiene di doversi applicare ai montatori della cooperativa appaltatrice la retribuzione del CCNL Logistica, anche se l’azienda applica il CCNL Multiservizi perché ciò che rileva a tali fini è l’attività oggettivamente svolta nell’appalto.


Cassazione Civile Sez. Lav., 19 gennaio 2024, (ud. 21/11/2023, dep. 19/01/2024), n. 2084

Rapporto di Lavoro - Mobbing - Straining - Vessazioni - Risarcimento danni - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc

Dopo la sentenza della Cassazione del 19 ottobre 2023 (n. 29101) in materia di straining e di ambiente lavorativo stressogeno, la Suprema Corte ritorna a pronunciarsi su possibili risarcimenti nell’ambito del rapporto di lavoro per tali motivi.

In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di “mobbing”, per l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi.

In particolare, la Corte “chiede al datore di lavoro di ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene". La tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore non ammette sconti, in ragione di fattori quali l'ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva, nella predisposizione di condizioni ambientali sicure.

Questo implica anche l'obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, burn out, molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile rilevanza penale.

Anche in assenza di un intento persecutorio unificante le singole condotte oggetto di esame, ovvero solo caratterizzante una o più di esse, le stesse andavano singolarmente valutate alla luce dell’art. 2087 c.c..


Cassazione Civile Sez. Lav., ordinanza 3791/2024

La Corte di Cassazione si sofferma sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di danno alla salute dei dipendenti a causa di un ambiente di lavoro stressogeno

Viene infatti precisato che in caso di accertata insussistenza dell’ipotesi di mobbing, il giudice di merito deve comunque accertare se sussista un’ipotesi di responsabilità del datore per non aver adottato le misure necessarie a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, sulla base dei fatti allegati a sostegno della domanda.

Richiamando due pronunce precedenti, i giudici ricordano che “è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (...), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l’esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all’art. 2087 c.c.”

In linea con questa pronuncia anche Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 3791 del 12 febbraio 2024.

Diritto condominiale

Tribunale di Roma, sentenza 1190/2024

Privacy e condomini morosi: l’amministratore non viola la privacy se consegna la lista dei condomini morosi al creditore

Il Tribunale di Roma, adito dal creditore di un condominio, ha espressamente ritenuto che, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., l’amministratore ha un dovere di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, ovvero un obbligo di cooperazione con tali terzi.

Pertanto, qualora il creditore diffidi l’amministratore a fornire i nominativi dei condomini morosi e l’elenco completo dei loro dati con indicazione pro quota di quanto singolarmente dovuto, l’amministratore non può opporre limiti derivanti dalla tutela della riservatezza dei dati dei condomini, limiti che, ricorda il Tribunale capitolino, sono già stati esclusi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali già nella nota del 26 settembre 2008.

Pertanto, l’amministratore è tenuto a fornire al creditore i dati dei condomini morosi, comprendenti l’indicazione dei nominativi, delle complete generalità.

Non solo, secondo il Tribunale di Roma, la mancata cooperazione dell'amministratore rappresenta un comportamento che ostacola il creditore nella tutela del proprio credito; in ragione di ciò il Tribunale ha pure accolto la richiesta del creditore di fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una penale a carico dell'obbligato, ossia l’amministratore, per l'eventuale ritardo nella esecuzione della condanna.


Tribunale di Imperia, 29 gennaio 2024, n. 61

Il cortile si presume parte comune del condominio salvo prova contraria

La vicenda trae origine dal dissidio tra condomini in merito alla natura condominiale o meno del cortile; in particolare, mentre un condominio riferiva di aver acquistato l’area cortilizia in questione alla quale si accedeva esclusivamente da due appartamenti, altri condomini negavano che tale area potesse essere considerata di proprietà esclusiva.

Il Tribunale di Imperia, dopo aver ampiamente esaminato la normativa di cui all’art. 1171 c.c. e la giurisprudenza di legittimità in tema di cortili condominiali, ha ritenuto di dover decidere avuto riguardo all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto.

Real Estate

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, 8 febbraio 2024 n. 3596

Recesso dal preliminare: quando la restituzione dell’assegno va chiesta all’agenzia immobiliare

La vicenda trae origine dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita, in occasione della quale il promissario acquirente aveva versato all’agenzia immobiliare una somma a titolo di deposito cauzionale, incassata dalla medesima agenzia.

A seguito dell’inadempimento del promittente venditore, il promissario acquirente ha agito nei suoi confronti.

La Corte di cassazione, adita dal promittente venditore risultato soccombente nel procedimento di appello, ha rilevato che mancava ogni riferimento, anche implicito, alla circostanza che l’incasso da parte dell’agenzia immobiliare fosse avvenuto in nome e per conto del promittente venditore.

L’agenzia immobiliare era depositaria della somma versata dal promissario acquirente a titolo di deposito cauzionale, che avrebbe corrisposto la somma al promittente venditore al tempo della conclusione del contratto definitivo.

A fronte di ciò, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Brescia, che sarà chiamata a decidere sulla questione uniformandosi al seguente principio di diritto: “Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro, collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore dell'agenzia di mediazione, senza che possa in alcun modo desumersi che essa abbia agito in rappresentanza del promittente alienante, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata, di cui si rivendichi la restituzione, deve essere proposta verso l'agenzia di mediazione e non verso il promittente alienante, privo di legittimazione passiva.”.


Corte di Cassazione, Sezione II Civile, 9 gennaio 2024, n. 785

Mandato all’agente immobiliare e clausole vessatorie

La Corte di cassazione si è recentemente pronunciata sul tema delle clausole vessatorie inserite in un contratto unilateralmente predisposto dal mediatore.

La Suprema Corte ha ritenuto vessatorie ed abusive, ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 33 del Codice del Consumo, le clausole che riconoscono al mediatore il diritto alla provvigione anche dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, nel caso in cui l’affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona “riconducibile”.

Detta clausola, secondo l’interpretazione della Corte, determina un significativo squilibrio a carico del consumatore, perché lo obbliga ad una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l’affare o di ogni altra circostanza concrete da cui risulti che l’affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti.

Diritto assicurativo

Cassazione Civile Sez. II, 01/02/2024, n.3022

Legittimità della sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente – Opposizione alla sanzione amministrativa - Art. 196-bis, comma 2 Codice della Strada – Patente e decurtazione punti

L’organo accertatore deve comunicare la perdita di punteggio all’anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa, ovvero dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta, o ancora dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei menzionati ricorsi. Ciò implica che, indipendentemente dall’invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente al momento dell’infrazione, ove la contestazione presupposta venga opposta e il procedimento si definisca con l’annullamento, non si avrà perdita di punteggio, né sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente. Non si può retribuire la violazione dell’obbligo di collaborazione nell'accertamento dell’autore dell’illecito stradale, se non sussiste più quest’ultimo. È da dare pertanto continuità all’indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 [...], secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua.


Cassazione Civile Sez. II, 05/02/2024, n.3245

Sospensione della patente per guida in stato di ebrezza – Artt. 186, comma 2, lett. b) e 223 Codice della strada - Certificato di idoneità alla guida

La sospensione provvisoria della patente di guida prevista all’art. 223 CdS, in seguito all’accertamento di violazione di cui all’art. 186-bis Cds (superamento tasso alcolemico di 1,5 g/l), costituisce l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale del reato. Si tratta, cioè, di misura cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, con lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un celere iter procedimentale, che riconosce all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati.

La ratio sottesa alla misura cautelare della sospensione della patente prevista dall’art. 186, comma 8, ultimo periodo (mancata sottoposizione a visita medica), CdS, ovvero nel caso del comma 9 (superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l) risiede invece nell'esigenza di sollecitare l’acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione dell'eventuale revoca della patente: ciò ai fini della definitiva sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a séguito dell’accertamento giudiziale del reato ex art. 186, comma 2, CdS.

L’imposizione della visita medica non è, per cui, prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all’art. 223, comma 1, CdS.

Diritto fallimentare

Tribunale Udine, 30 Novembre 2023 Seconda Sezione Civile

Concordato semplificato - creditore prelatizio – inammissibile soddisfazione parziale

Nel concordato semplificato i crediti prelatizi, in particolare quelli privilegiati, compresi quelli dello Stato, devono trovare necessariamente integrale soddisfazione nella proposta liquidatoria. Non è ammissibile la proposta di concordato che preveda la falcidia dei creditori prelatizi sulla base dell’assenza del richiamo normativo della norma presente invece nella disciplina del concordato preventivo.


Tribunale Roma - sentenza n. 1076 del 22 gennaio 2024

Amministrazione Straordinaria – Non ammissibilità revocatoria per compensazione di crediti sorti in epoca anteriore alla procedura

L’azione revocatoria fallimentare, avendo come presupposto il compimento da parte del debitore di atti di disposizione patrimoniale lesivi della par condicio creditorum, è ispirata a finalità recuperatorie estranee alla fase conservativa dell’amministrazione straordinaria e coerenti con quella dell’eventuale fase liquidatoria.

La compensazione tra reciproci crediti esigibili anteriori al fallimento (o all’apertura dell’A.S.) non è soggetta a revocatoria in quanto realizza un effetto estintivo delle rispettive poste previsto dalla legge, che può essere ottenuto anche nel fallimento (o nell’A.S.), giusto il disposto del primo comma dell'art. 56 L. fall, non realizzando alcuna forma di pagamento.

Diritto bancario

Tribunale di Napoli, 30 dicembre 2023 – G.E. Dott. Giuseppe Fiengo

Clausole abusive in favore del consumatore – vendita bene pignorato

Con ordinanza del 30 dicembre 2023 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, Dott. Giuseppe Fiengo, si è pronunciato in ordine alla possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di rilevare eventuali clausole abusive pattuite con il consumatore, anche in sede di distribuzione, ovvero dopo la vendita del bene pignorato. Ciò, sul presupposto del mancato, esplicito esame dell’abusività delle medesime clausole in sede monitoria e sulle modalità di informazione del consumatore (non costituito), quanto alla possibilità di avvalersi del rimedio dell’opposizione ai sensi dell’art. 650 C.p.c. Riprendendo i principi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, l’ordinanza in oggetto ritiene sussistente, anche nel caso in cui sia già avvenuto il trasferimento del bene pignorato, il potere-dovere del giudice di rilevare la possibile abusività delle clausole contenute nel contratto, in forza del quale è stato emesso il titolo azionato in sede esecutiva da parte del procedente. Il consumatore, pertanto, deve essere invitato a proporre l’opposizione tardiva mediante un atto da notificare ai sensi degli artt. 138 e ss. C.c. ed introduce alcune ragioni alla base di tale decisione che rimandiamo all’esame integrale della sentenza.

Non basta a coinvolgere il consumatore un semplice atto da comunicare in cancelleria, poiché tale modalità di comunicazione è ritenuta incompatibile con la ragionevole possibilità, per l’esecutato – consumatore, di proporre l’opposizione ex art. 650 C.p.c.

Vengono fornite specifiche indicazioni al consumatore, ovvero le uniche che, in base all’ordinanza in oggetto, possano consentire allo stesso di valutare in modo consapevole ed effettivo se avvalersi o meno del rimedio di cui all’art. 650 C.p.c. (come rimodulato dalle Sezioni Unite), ovvero:

  • le specifiche clausole del contratto che si ritengono abusive, e che hanno incidenza sull’accoglimento integrale o parziale della domanda del creditore;
  • le possibili conseguenze derivanti dall’eventuale accertamento della concreta abusività delle clausole.