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Real Estate Sentenze

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Recesso dal preliminare: quando la restituzione dell’assegno va chiesta all’agenzia immobiliare

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, 8 febbraio 2024 n. 3596

La vicenda trae origine dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita, in occasione della quale il promissario acquirente aveva versato all’agenzia immobiliare una somma a titolo di deposito cauzionale, incassata dalla medesima agenzia.

A seguito dell’inadempimento del promittente venditore, il promissario acquirente ha agito nei suoi confronti.

La Corte di cassazione, adita dal promittente venditore risultato soccombente nel procedimento di appello, ha rilevato che mancava ogni riferimento, anche implicito, alla circostanza che l’incasso da parte dell’agenzia immobiliare fosse avvenuto in nome e per conto del promittente venditore.

L’agenzia immobiliare era depositaria della somma versata dal promissario acquirente a titolo di deposito cauzionale, che avrebbe corrisposto la somma al promittente venditore al tempo della conclusione del contratto definitivo.

A fronte di ciò, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Brescia, che sarà chiamata a decidere sulla questione uniformandosi al seguente principio di diritto: “Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro, collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore dell'agenzia di mediazione, senza che possa in alcun modo desumersi che essa abbia agito in rappresentanza del promittente alienante, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata, di cui si rivendichi la restituzione, deve essere proposta verso l'agenzia di mediazione e non verso il promittente alienante, privo di legittimazione passiva.”.