
Focus
Corte Costituzionale, ordinanza 3 novembre 2023, n. 199
Sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali: la Corte Costituzionale restituisce gli atti al Tribunale di Verbania che aveva sollevato la questione di costituzionalità, per verificare la questione alla luce delle disposizioni della nuova normativa in tema di sanzioni

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Non può ancora dirsi conclusa la annosa questione relativa alle sanzioni amministrative per omessi contributi.
Facciamo un sunto della problematica che ha generato un notevole contenzioso in questi anni.
L’art. 2 del DL 463/1983, convertito con modificazioni nella L. 638/1983, prevedeva che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, era punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme anticipate o denunciate nelle forme e nei termini di legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali.
L’art. 3 comma 6 d.lgs. 8/2016 attuativo della L. 67/2014 ha introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali fino a € 10.000 annue e il nuovo comma 1bis dell’art. 2 del DL 463/1983 ha previsto per le omissioni fino a € 10.000,00 annui l’applicazione della sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 50.000,00.
Nella sostanza, dal 2016 l’omissione contributiva fino a € 10.000 non è più un reato e il soggetto inadempiente era chiamato a pagare, oltre al contributo e alle sanzioni civili, una sanzione pecuniaria da € 10.000 fino ad € 50.000, a prescindere dal valore della omissione.
Ne è quindi scaturito un importante contenzioso, da parte di coloro che, a fronte di omissioni modeste, anche irrisorie, si vedevano chiamati a pagare la sanzione determinata nella forbice di cui sopra.
A seguito dei molti procedimenti giudiziali, l’INPS con il messaggio 3516 del 27.9.2022 aveva fornito una rilettura dell’art. 9 comma 5 d.lgs. 8/2016, prevedendo una riduzione della sanzione per le omissioni post 6.2.2016.
Il Tribunale di Verbania – chiamato a decidere su una opposizione promossa avverso una sanzione amministrativa INPS di € 17.500,00 a fronte di un omesso versamento di ritenute previdenziali per un importo pari ad € 190,52 - aveva però sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 3 del d.lgs. 8/2016, ritenendo irragionevole la disparità di trattamento per i trasgressori per omessi versamenti contributivi sotto la soglia di rilevanza penale di € 10.000, i quali, a causa di una anche minima omissione, si trovavano a dover pagare sanzioni di € 10.000, nel minimo, rispetto a quelli che hanno omissioni ben superiori, le cui sanzioni non avrebbero potuto superare le € 50.000,00.
Nelle more del procedimento, veniva emanato il DL 48/2023 il quale, andando a modificare l’apparato sanzionatorio, ha previsto che per le omissioni inferiori ad € 10.000 la sanzione debba ora essere quantificata in un importo da metà a 4 volte la violazione.
Per principio del favor rei, tale disposizione ha carattere retroattivo e pertanto è applicabile anche ai procedimenti pendenti.
La Corte Costituzionale, ritenendo anch’essa che le previsioni di cui al DL 48/2023 siano retroattive, ha però restituito gli atti al Tribunale di Verbania, affinché questo valuti la eccezione di incostituzionalità alla luce della nuova disposizione.

