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Previdenza Sociale

Legge di Bilancio 2023: Novità in materia di previdenza

Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. Legge di Bilancio 2023 Qui di seguito le principali novità in materia di previdenza: Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (comma 281) Per i rapporti di lavoro dipendente del settore privato – esclusi i rapporti di lavoro domestico – è previsto il riconoscimento, nel periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dell’esonero disposto dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), incrementato ad un valore di 2 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. L’esonero viene applicato ai percettori di una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a € 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. E’ previsto un ulteriore incremento dell’esonero contributivo di un ulteriore 1% per le retribuzioni fino a € 1.923, parametrata su base mensile per tredici mensilità. Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile (comma 283-287) La norma introduce quale misura sperimentale per l‘anno 2023 la c.d. Quota 103. Avranno diritto alla pensione secondo Quota 103 i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati, che entro il 31.12.2023 risultino in possesso dei seguenti requisiti: almeno 62 anni di età anzianità contributiva minima di 41 anni Il diritto deve essere conseguito entro il 31.12.2023 ma può essere esercitato anche successivamente. È prevista l’erogazione del trattamento pensionistico a condizione che il valore lordo mensile non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps previsto dalla legislazione vigente (che in via provvisoria, per il 2023, è pari 36.643 euro). Il trattamento integralmente spettante verrà erogato una volta terminato il periodo di anticipo, ovvero, solo a seguito della maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata ordinaria. Per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata flessibile, è consentito cumulare i periodi assicurativi non coincidenti e sovrapposti presso tutte le gestioni amministrate dall'INPS seguendo le regole dettate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quota 103 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. È prevista una clausola di salvaguardia che consente di aderire a forme pensionistiche più favorevoli. La norma esclude che la misura sperimentale possa essere utilizzata per conseguire: l’Isopensione; le prestazioni di cui ai contratti di espansione; le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali. La disposizione prevede un incentivo in favore dei lavoratori dipendenti che decidono di rimanere in servizio nonostante abbiano maturato i requisiti pensionistici di Quota 103. Il lavoratore dipendente che intende esercitare questa opzione - ritardando quindi l’accesso alla pensione - può rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e chiedere al proprio Datore di lavoro di erogargli direttamente la suddetta quota di contributi. Ape Sociale (commi 288 – 290) E’ stata prorogata al 31 dicembre 2023 l’APE sociale, che prevede l’anticipo pensionistico erogato dall’Inps in favore di lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili, disoccupati o caregiver. L’APE è riconosciuta al compimento dei 63 anni e fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento anticipato. Opzione donna (comma 292) E’ stato prorogato sino al 31 dicembre 2022 il termine per la maturazione dei requisiti di accesso ad “Opzione donna”. Il trattamento è però riconosciuto limitatamente alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni hanno un’età anagrafica di 60 anni - ridotta a 59 in presenza di un figlio e a 58 in caso di due o più figli rientranti in una delle seguenti categorie: lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; donne con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%; lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso la riduzione di due anni, rispetto ai 60 anni richiesti dalla misura, opera a prescindere dal numero di figli. Assegno unico universale (comma 357) A partire dal 1° gennaio 2023, l’AUI è incrementato del 50% per ciascun figlio di età inferiore ad un anno e, in caso di nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 con tre o più figli, per ciascuno di questi di età compresa tra uno e tre anni. Vengono, inoltre, resi strutturali gli incrementi introdotti, per il solo 2022, dal decreto Semplificazioni fiscali (articolo 38 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73) in favore dei figli con disabilità, prevedendo a regime il riconoscimento dei seguenti importi base e maggiorazioni: per ciascun figlio con disabilità a carico, indipendentemente dall’età, erogazione dell’importo base di 175 euro mensili, per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce gradualmente per ISEE superiori a 40.000 euro; per ciascun figlio disabile minorenne, e fino al compimento del ventunesimo anno di età, concessione della maggiorazione di ammontare pari a 105 euro, 95 euro e 85 euro, rispettivamente nel caso di non autosufficienza, di grave disabilità o di media disabilità; per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, con ISEE non superiore a 25.000 euro, l’incremento – nella misura di centoventi euro mensili – delle maggiorazioni già introdotte in via transitoria. Nel corso dei lavori parlamentari, è stato, infine, disposto - con decorrenza 1° gennaio 2023 - l'incremento del 50 per cento della maggiorazione forfettaria già riconosciuta ai nuclei familiari con quattro o più figli, per un ammontare complessivo pari a 150 euro.

Legge di Bilancio 2022

È stata pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49, la L. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) La Legge prevede significative novità in tema di lavoro e politiche sociali, quali: riforma degli ammortizzatori sociali, gestione delle crisi aziendali, rilancio dell’apprendistato formativo e tirocini extracurriculari, riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro, interventi per giovani e donne, contrasto alla delocalizzazione, riforma del reddito di cittadinanza, misure per la non autosufficienza. Alleghiamo il testo della norma e le slides del Ministero del Lavoro.

Circolare - Tutele previdenziali per i lavoratori fragili e in quarantena

L’Inps, con messaggio n. 171 del 15 gennaio c.a., ha fornito chiarimenti in merito alle novità, introdotte dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), sulle tutele previdenziali previste nei confronti dei lavoratori: sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili). In particolare, ai fini del riconoscimento della prestazione di malattia per i lavoratori posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva , a decorrere dal 1° gennaio 2021 , è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “ gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”. Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che, l’ equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 2, D.L. n. 18/2020) per i lavoratori fragil i, si applichi anche nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 . Per l’anno 2020 rimane confermata la possibilità di riconoscere tale tutela per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nel messaggio Inps n. 4157/2020 . Inoltre, è stata prorogata al 28 febbraio 2021 la previsione, in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ammortizzatori sociali - Circolari e messaggi INPS

L’INPS ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri degli ammortizzatori sociali di cui al DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto). I documenti di riferimento sono la circolare n. 115 del 30.9.2020 e il messaggio n. 3525 dell’1.10.2020, che integrano il precedente messaggio 3131 del 21.8.2020 che però si limitava ad illustrare la nuova norma, senza chiarirne la portata. Cosa dicono in sintesi. Chi può chiedere gli ammortizzatori I Datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per cause imputabili al Covid-19 posso chiedere al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale, anche se non hanno utilizzato ammortizzatori sociali per periodi fino al 12.7.2020 ed anche se li hanno utilizzati solo in parte. Durata ammortizzatori Il trattamento di integrazione salariale di riferimento sarà di 9 settimane, alle quali si possono aggiungere ulteriori 9 settimane, a condizione che sia stato interamente autorizzato e fruito il primo periodo. La durata massima dei trattamenti sarà quindi di 18 settimane. I periodi di integrazione salariale già richiesti ed autorizzati ai sensi delle precedenti normative, che si collocano anche solo parzialmente in periodi successivi al 12.7.2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi a tale data (quindi da 13.7.2020) alle prime 9 settimane di cui al DL 104/2020. Domande già presentate Una azienda che è già stata autorizzata per un periodo di CIG successivo al 12.7.2020, potrà chiedere di fruire solo del periodo mancante (es. ne ha autorizzate 3, quindi ne ha ancora 6) Una azienda che ha chiesto la CIG per periodi successivi al 12.7.2020, ma non è stata ancora autorizzata, l’istanza sarà valutata alla luce della nuova normativa, quindi per le nuove 9 settimane. Le aziende che una volta esaurito il trattamento di integrazione salariale precedente, abbiano utilizzato la causale ordinaria, potranno trasmettere all’INPS una comunicazione tramite cassetto previdenziale nella quale nella quale chiedono la conversione della causale da ordinaria a Covid-19. Modalità di fruizione Il legislatore di fatto azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina. Quindi le aziende che avevano periodi sfalsati legati alle c.d. zone rosse o zone arancio, che per queste ultime zone non avevano ancora utilizzati tutti i periodi di CIG, avranno un livellamento del trattamento. Inoltre il periodo di CIG fa riferimento al periodo temporale di richiesta e non all’effettivo utilizzo. Pertanto, una volta che le prime 9 settimane siano state richieste ed autorizzate, i datori di lavoro potranno richiedere le ulteriori 9 anche se non avranno fruito (in tutto o in parte) la CIG nel periodo richiesto. Anzianità di servizio dei lavoratori Non è richiesta una anzianità di servizio minima. Potranno accedere al trattamento di integrazione salariale i lavoratori che risulteranno assunti alla data del 13.7.2020. Causale La causale del trattamento per le prime 9 settimana sarà sempre “Covid-19 nazionale”. Mentre per le ulteriori 9 settimane la causale sarà “Civid-19 – fatturato” in quanto il pagamento o meno del contributo addizionale è legato al fatturato aziendale. Fatturato: comparazione 1° semestre 2020 con 1° semestre 2019 Mentre le prime 9 settimane non richiedono il pagamento di alcun contributo addizionale, le ulteriori 9 settimane legano la debenza o meno del contributo addizionale al dato di fatturato. La misura del contributo addizionale sarà pari al 9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, al 18% per le imprese che non hanno avuto una riduzione del fatturato. Non sarà invece dovuto alcun contributo addizionale dalle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 20% o che hanno avviato l’attività di impresa dopo l’1.1.2019 (si deve tenere conto della data di inizio attività di impresa comunicata alla CCIAA e quindi fare riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale, La domanda andrà quindi accompagnata da una autocertificazioni relativamente al fatturato. Consultazione sindacale e accordi La disciplina è immutata. Sarà quindi necessaria la consultazione, da effettuare anche in via telematica. Per le CIGD saranno necessari anche gli accordi, salvo che per le imprese fino a 5 dipendenti. Neutralità del periodo La disciplina è immutata. Il periodo di Cassa Covid non è computabile ad altri periodi di trattamento di integrazione salariale. Slittamento del termine Visto il ritardo nella pubblicazione dei documenti chiarificatori, l’INPS ha fatto slittare termine per la presentazione delle istanze relative ai mesi di luglio e agosto 2020 è slittato al 31.10.2020. Pertanto, le aziende che non hanno richiesto il trattamento perché non avevano ancora chiara la portata della norma, potranno ancora farlo, andando a rivedere e cedolini già emessi e relative dichiarazioni obbligatorie. Per i periodi successivi la domanda dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di Cassa. Mentre i dati necessari al pagamento diretto da parte di INPS dovranno essere forniti entro la fine del mese successivo a quello fi fruizione o, se posteriore entro 30 gg dalla notifica del provvedimento di concessione.

Decreto rilancio - Ulteriori misure per famiglie e imprese

Si riepilogano ulteriori misure introdotte dal Decreto Rilancio a sostegno di famiglie e imprese. Misure per famiglie Reddito di emergenza Introdotto per il mese di maggio il ‘reddito di emergenza’, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Requisiti (devono essere rispettati tutti e 4 cumulativamente): 1. residenza italiana 2. reddito familiare ad aprile 2020 inferiore al Rem spettante 3. patrimonio mobiliare 2019 inferiore ai 10.000 euro (che può raggiungere i 20.000 euro in base a nucleo familiare e presenza di disabili) 4. ISEE inferiore i 15.000 euro Il Rem varia da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare. La richiesta va inoltrata all’Inps entro giugno. Le risorse sono erogate in due quote, ciascuna pari all’ammontare riconosciuto. Tax Credit vacanze Famiglie con reddito medio-basso, ovvero con un valore ISEE inferiore ai 40mila euro – Credito d’imposta per le spese effettuate nelle strutture turistico-ricettive italiane tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020. La cifra massima può essere di 500 euro (300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone, 150 euro per una sola persona). Il credito sarà fruibile: 80% come sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto, rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione F24, ma con ulteriore facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari costituendo così una vera e propria iniezione di liquidità. Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva. Il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Bonus Mobilità Per i residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia, ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è previsto un buono ‘mobilità’ pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 500 euro, a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di bici, e-bike e monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel o abbonamenti a servizi di sharing purché non di autovetture. Rottamazione auto classe Euro 3 o inferiore o motociclo omologato fino alla classe Euro 2/Euro3 a due tempi - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 possibile usufruire del Buono ‘mobilità’ (cumulabile col bonus bici) pari a 1.500 euro per ogni autovettura e 500 euro per ogni motociclo rottamati. Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km, che per il 2020 è stato innalzato a 100 milioni di euro. Rimborso abbonamenti bus, metro, treni Studenti o lavoratori pendolari in possesso di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus, tram e metro) in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal governo che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio - Rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico. Stop pignoramenti stipendi e pensioni Sospesi fino al 31 agosto 2020 i pignoramenti su stipendi e pensioni da parte degli Agenti Riscossione con slittamento a settembre dei versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio. Fondo Politiche per la famiglia Incrementato il Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l'anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori. Misure per le imprese Credito d’imposta 60% per le spese di messa in sicurezza Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è previsto un credito d’imposta del 60% per un massimo di 80.000 euro per le spese di investimento necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività economiche. Tipologia di interventi - interventi necessari per garantire le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento: interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza o quelli per l’acquisto di tecnologie per l’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti. Credito d'imposta 60% per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore è previsto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo per ciascun beneficiario di 60.000 euro. Le spese potranno essere sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, ma anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti detergenti e disinfettanti, di termometri e termoscanner, di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come pannelli e barriere, e le relative spese di installazione. Sconto sulle bollette per 3 mesi per tutte le PMI Per commercianti e piccoli artigiani (PMI) è prevista una riduzione degli oneri (quota fissa) delle bollette elettriche per i mesi di maggio, giugno e luglio. In particolare: potenza contatore fino a 3,3 kW - azzeramento delle attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali; potenza contatore superiore a 3,3 kW - rideterminazione delle tariffe di rete e degli oneri generali sulla base di una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò' corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. Riduzione IVA per DPI È stata introdotta una riduzione dell’IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’IVA. Questi alcuni DPI rientranti nella misura: mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; ventilatori polmonari.

Circolare - INPS: nuova modalità di presentazione della domanda di ANF

emanato la con la quale illustra le nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo. A decorrere infatti dal 1° aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate. Le nuove domande presentate in via telematica all’INPS dal 1° aprile 2019 saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione. L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”. Istruzioni per i datori di lavoro Gestione delle domande presentate in modalità telematica all’INPS a decorrere dal 1° aprile 2019 Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore). Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili. Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto. Gestione domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019. Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in via telematica all’INPS, il datore di lavoro dovrà operare sulla base delle istruzioni fornite al precedente paragrafo. giugno 2019 . Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche. Modalità di presentazione della domanda Presentazione domanda per lavoratori di aziende del settore privato NON agricolo La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali: WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it , se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019; Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. Presentazione domanda per lavoratori di aziende del settore privato agricolo La domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto. Presentazione domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale. La relativa domanda telematica (cfr. la circolare n. 136/2014) deve essere presentata all’Istituto, attraverso uno dei seguenti canali: WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”; Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN; Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

L'Inps fornisce chiarimenti sulla NASPI

L’Inps, con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015 , fornisce chiarimenti in merito all’introduzione della NASpI . La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI (introdotte dall’art. 2 della legge n. 92 del 2012), con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 . Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 – gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001 , nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni; possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione; possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Non vi accedono i lavoratori che si siano dimessi volontariamente – eccetto il caso della giusta causa – e quelli che abbiano risolto consensualmente il rapporto, ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale avvenuta nell’ambito della proecdura conciliativa dei licenziamenti economici che non è ostativa alla concessione del sussidio. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni . Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro . A tal fine, a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda : via web , attraverso il sito www.INPS.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore). alleghiamo il testo integrale della circolare

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con la Nuova ASpI

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, il Decreto Legislativo n. 22 del 4.3.2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituirà le prestazioni di ASpI e miniASpI , con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015. Alleghiamo il testo definitivo della legge