Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, con le misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese . Il decreto è in vigore dal 30 giugno 2021. articolo 4: “Misure in materia di tutela del lavoro” che prevede: la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15) (fatte salve le ipotesi di esclusione dal divieto già operanti in precedenza). I datori di lavoro di questo settore possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza contributo addizionale; per i settori nei quali è superato – a partire dal 1° luglio 2021 – il divieto di licenziamento, le imprese che non possano più fruire della Cigs, possono farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare; l’istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cig e NASpI. L’entrata in vigore della norma è stata preceduta da un incontro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da notizia del 29 giugno 2021 , il ministro del lavoro Andrea Orlando e Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle cooperative, Confapi, nel corso del quale è stata siglata l’intesa comune sul lavoro e illustrato il contenuto della norma. Alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, le parti sociali si sono impegnate “ a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro “.
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio c.a., il Decreto Legge “Sostegni bis” 25 maggio 2021, n. 73 riguardante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ” con entrata in vigore dal 26.05.2021. Interviene in materia di aiuti diretti ad imprese e partite iva con nuovi meccanismi di calcolo del fatturato per i beneficiari ed agevolazioni per incidere sui costi fissi delle imprese nonché introduce misure in ambito di diritto del lavoro, soprattutto con riferimento al divieto di licenziamento. Si articola in 9 Titoli: Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento costi fissi Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese Misure per la tutela della salute Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali Enti territoriali Giovani, scuola, ricerca Cultura Agricoltura e trasporti Disposizioni finali e finanziarie Vi segnaliamo con la presente alcune misure introdotte ed in particolare quelle in ambito di diritto del lavoro: fondo perduto (art. 1) con una parte dedicata a chi ha già ricevuto il ristoro dal decreto sostegni e una nuova erogazione legata al calo di fatturato; la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo d’azienda (art. 2) per i mesi da gennaio a maggio 2021. sospensione dei prestiti fino al 31.12.2021 quanto al solo capitale per le PMI che ne faranno richiesta, non essendo più automatica (art. 21); l’art. 32 che conferma il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione per un massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario nel limite complessivo di euro 200 milioni per il 2021. c ontratto di rioccupazione ( art. 41): a i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori in stato di disoccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi , l' esoner o dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, fino a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Il periodo di inserimento ha la durata di 6 mesi al termine del quale le parti potranno recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c. contratto di espansione (art. 39): lo strumento che permette di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione (che può essere sia di vecchiaia che pensione anticipata) viene esteso anche alle aziende con organico a 100 dipendenti. decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (art. 43): a i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto l' esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 , con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. u lteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale (art. 40): i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1 del D.L. n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021 che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato. proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45): prorogata la Cigs per cessazione e incrementato il Fondo sociale per occupazione e formazione. NASPI (art. 38): d alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021 , per la Naspi è sospesa la riduzione del 3% mensile a partire dal quarto mese di fruizione. proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art. 42): i ndennità una tantum di 1.600 euro per i lavoratori stagionali e in somministrazione del turismo e dello spettacolo. Divieto di licenziamento (art. 40): il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo è in vigore senza soluzione di continuità dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del cd. decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Il precedente decreto Sostegni aveva legato la durata del divieto di licenziamento alla fruizione ipotetica degli ammortizzatori Covid, differenziando la configurazione del blocco tra aziende che utilizzano la Cassa integrazione ordinaria e coloro i quali utilizzano la Cassa integrazione in deroga o l'Assegno ordinario ed era stato introdotta una differenziazione del divieto in questi termini: - il 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro; - dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro destinatari del FIS, Cassa integrazione in deroga e Fondi di solidarietà bilaterale. * Vi rinviamo alla lettura del testo integrale per ogni approfondimento.
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (supplemento n. 120 del 21.05.2021), la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” ) Sostegno alle imprese e all'economia (contributi a fondo perduto, sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette elettriche) comprende gli articoli da 1 a 6-novies; Disposizione in materia di lavoro (misure di integrazione salariale) comprende gli articoli da 7 a 19; Salute e sicurezza comprende gli articoli da 19-bis a 22-bis; Misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali comprende gli articoli da 23 a 30-sexies; Altre disposizioni urgenti, che riguardano l'attività didattica, l'università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità comprende gli articoli da 31 a 43.Ecco i principali punti in materia di diritto del lavoro: Blocco dei licenziamentiBlocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per i soli datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale Covid-19, è stato previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tali ammortizzatori. Il divieto di licenziamento non si applica : nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo . A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi; i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nuove misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8) La disposizione, integrata in sede parlamentare con i commi 2 bis, 3 bis e 3 ter, prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica la possibilità di richiedere: il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021; l’ Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Il nuovo comma 2 bis prevede che i predetti trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che hanno integralmente fruito le integrazioni salariali previste dall’art. 1, comma 300 dalla Legge di Bilancio per il 2021. Con l’introduzione dei commi 3 bis e 3 ter i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti e dei dati necessari per il pagamento e saldo, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità (art. 15) La disposizione proroga fino al 30 giugno 2021 l’ equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero , laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile. In sede di conversione, è stato precisato che i predetti periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto dal 17 marzo 2020. La lettera b) del comma 1 proroga, altresì, la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021 , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto). Disposizioni in materia di Naspi (art. 16) L’indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, anche in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine (art. 17) Prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogarecontratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi. Le deroghe hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. Misure per l’incentivazione del welfare aziendale (art. 6-quinquies) Con la disposizione in esame, introdotta nel corso dell’iter di conversione, viene prorogata al 2021 la misura di incentivazione di welfare aziendale , introdotta dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 112), che incrementa - da 258,23 euro a 516,46 euro - l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito.
NUOVE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 8) I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono richiedere: il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021; l’Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. L’accesso ai predetti trattamenti è consentito senza il riconoscimento di un contributo addizionale. I lavoratori beneficiari dei trattamento sono quelli in forza alla data di entrata in vigore del decreto in commento (23.3.2021). Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto Sostegni. In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale data è posteriore a quella “ordinaria” che fissa la scadenza per l’invio dei dati all’INPS entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Decorsi tali termini il pagamento rimarrà a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda, invece, la concessione dei trattamenti, le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps sia con le modalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 (pagamento anticipato da parte del datore). BLOCCO DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI (ART. 8, commi 9, 10 e 11) E’ previsto il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n.223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per i soli datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale Covid-19, è stato previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tali ammortizzatori. Il divieto di licenziamento non si applica: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi; i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' (ART. 15) E’ stata prorogata sino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile. la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di non creare un vuoto normativo in considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 481, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha esteso la disciplina normativa di tutela dei lavoratori fragili al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI (ART. 16) L’indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, anche in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE (ART. 17) E’ stata prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - i contratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi. Le deroghe hanno efficacia a far data dal 23.3.2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT (ART. 10) Sono state previste particolari indennità per le seguenti categorie: lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 15 e 15 bis del D.L. n. 137/2020 (comma 1) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2) dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 5) lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (commi 3 e 4) lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 6) Alleghiamo Decreto Legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni) Slides Ministero del Lavoro Slides Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2020 è stata pubblicata la legge 18 dicembre 2020, n. 176, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori . La legge recepisce anche i contenuti dei decreti-legge nn. 149, 154 e 157, c.d. Ristori bis, ter e quater, che vengono abrogati , ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza. Si evidenziano i seguenti aspetti maggiormente rilevanti in tema di lavoro e previdenza: in tema di trattamenti di integrazione salariale, la legge prevede: la concessione di ulteriori trattamenti di CIG, ordinaria, in deroga e di assegno ordinario esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per un massimo di sei settimane, con il pagamento - tranne determinate esclusioni - del contributo addizionale previsto dalla normativa vigente (art.12, c. 1-8); la possibilità di applicare tali trattamenti per i periodi dal 13 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 ai lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro al 9 novembre 2020 (artt. 12-bis e 12-ter); in materia di sgravi contributivi è sancito: un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto in oggetto (art. 12, c. 14-17); la proroga per il 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (art. 15-bis, c. 12 e 13); in materia di licenziamenti: viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi, con sospensione delle procedure in corso, per i datori di lavoro che non fruiscono integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconosciuti per periodi dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti (art.12, c. 9-11). in tema di sostegno economico a particolari lavoratori: viene riconosciuta l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro in favore di diverse categorie di lavoratori e a specifiche condizioni: ai lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra i l 1°; gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 ( 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3); lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori ( 15, c. 1 e 2, e 15-bis, c 1); ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3); ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di specifici requisiti( 15, c. 1 e 5, e 15-bis, c. 1 e 5); ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 29 ottobre 2020 ( 15, c. 3) o al 30 novembre 2020 (art. 15-bis, c. 3); agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 30 novembre 2020 ( 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3); in materia di conciliazione vita-lavoro: viene esteso l'ambito di applicazione del diritto al lavoro agile o ad un congedo straordinario riconosciuto in favore dei genitori lavoratori dipendenti per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente fino a 16 anni (in luogo dei 14 precedentemente previsto) e introducendo l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (art. 22); si definisce - limitatamente alle regioni ad alto rischio epidemiologico e nei soli casi in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile - un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura (art. 22-bis). in tema di inserimento dei lavoratori disabili: le imprese sociali vengono inserite tra i soggetti con i quali è possibile stipulare convenzioni ex art. 14 dlgs 276/03 al fine di favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori disabili, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro. L’assunzione da parte dell’impresa sociale della persona disabile diventa utile ai fini della copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti ai sensi della legge 68/99 (art. 1-septies); in materia previdenziale la conversione in legge: sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.13). Tale sospensione è estesa, ad eccezione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL, anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone (art. 13-bis). Si allega il testo integrale della norma.
Il 29 ottobre 2020 è entrato in vigore decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori , recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (Gazzetta Ufficiale n.262 del 28 ottobre 2020, edizione straordinaria). In sintesi i contenuti delle principali disposizioni di interesse in materia di Lavoro: Nuovi trattamenti di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD: i n merito ai trattamenti di integrazione salariale, la disposizione in commento, nel confermare l’impianto normativo definito dal D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto “Agosto”, prevede il riconoscimento di un ulteriore periodo di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di sei settimane - collocate nell’arco temporale tra il 16 novembre al 31 gennaio 2021 - a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19; Divieto in materia di licenziamenti : l’articolo 12 proroga al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento collettivo prevedendo la preclusione di avvio di nuove procedure e la sospensione di quelle già avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data sono altresì preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure di cui all’art. 7, L. 604/1966; Decontribuzione per datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di CIG : l’articolo 12 proroga l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3, del D.L. “Agosto” per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane , fruibili entro il 31 gennaio 2021, a favore dei datori di lavoro che non richiedono i suddetti trattamenti di sei settimane; Scuole e misure per la famiglia : viene estesa la possibilità di fruire dello smart working , durante l’eventuale periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per i contatti di cui all’art. 21 bis, D.L. “Agosto”, in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16 (anziché di anni 14), anche nei casi di sospensione dell’attività didattica ; Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive : la norma dispone la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail di competenza novembre 2020, a favore dei datori di lavoro privati rientranti nei settori, soggetti alle misure restrittive di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre u.s., con attività prevalente riconducibile ai codici ATECO di cui all’Allegato 1 del Decreto in commento. Si richiama poi l’attenzione su altri interventi della norma, in particolare su: Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8) : con la disposizione in esame, la fruizione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda viene estesa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, in favore delle imprese operanti in settori economici riportati nella tabella allegata2 al decreto in esame. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa (art. 4) : la disposizione, modificando l’art. 54-ter, comma 1, del DL 18/2020, proroga, fino al 31 dicembre 2020, la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa e rende inefficaci quelle eventualmente effettuate dal 25 ottobre 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento Per il resto (disposizioni in materia di crediti e incentivi – fiscali – altre disposizioni in materia di lavoro – welfare – turismo e cultura – internazionalizzazione – giustizia) si rinvia al testo integrale della norma allegato alla presente.
L’INPS ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri degli
ammortizzatori sociali di cui al DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto). I documenti di riferimento sono la circolare n. 115
del 30.9.2020 e il messaggio n. 3525 dell’1.10.2020, che integrano il
precedente messaggio 3131 del 21.8.2020 che però si limitava ad illustrare la
nuova norma, senza chiarirne la portata. Cosa dicono in sintesi. Chi può chiedere gli ammortizzatori I Datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per cause
imputabili al Covid-19 posso chiedere al nuovo periodo di trattamenti di
integrazione salariale, anche se non hanno utilizzato ammortizzatori sociali
per periodi fino al 12.7.2020 ed anche se li hanno utilizzati solo in parte. Durata ammortizzatori Il trattamento di integrazione salariale di riferimento sarà
di 9 settimane, alle quali si possono aggiungere ulteriori 9 settimane, a
condizione che sia stato interamente autorizzato e fruito il primo periodo. La durata massima dei trattamenti sarà quindi di 18
settimane. I periodi di integrazione salariale già richiesti ed
autorizzati ai sensi delle precedenti normative, che si collocano anche solo
parzialmente in periodi successivi al 12.7.2020 sono imputati, limitatamente ai
periodi successivi a tale data (quindi da 13.7.2020) alle prime 9 settimane di
cui al DL 104/2020. Domande già presentate Una azienda che è già stata autorizzata per un periodo di
CIG successivo al 12.7.2020, potrà chiedere di fruire solo del periodo mancante
(es. ne ha autorizzate 3, quindi ne ha ancora 6) Una azienda che ha chiesto la CIG per periodi successivi al
12.7.2020, ma non è stata ancora autorizzata, l’istanza sarà valutata alla luce
della nuova normativa, quindi per le nuove 9 settimane. Le aziende che una volta esaurito il trattamento di
integrazione salariale precedente, abbiano utilizzato la causale ordinaria, potranno
trasmettere all’INPS una comunicazione tramite cassetto previdenziale nella
quale nella quale chiedono la conversione della causale da ordinaria a
Covid-19. Modalità di fruizione Il legislatore di fatto azzera il conteggio delle settimane
riferite alla pregressa disciplina. Quindi le aziende che avevano periodi
sfalsati legati alle c.d. zone rosse o zone arancio, che per queste ultime zone
non avevano ancora utilizzati tutti i periodi di CIG, avranno un livellamento
del trattamento. Inoltre il periodo di CIG fa riferimento al periodo
temporale di richiesta e non all’effettivo utilizzo. Pertanto, una volta che le
prime 9 settimane siano state richieste ed autorizzate, i datori di lavoro
potranno richiedere le ulteriori 9 anche se non avranno fruito (in tutto o in
parte) la CIG nel periodo richiesto. Anzianità di servizio dei lavoratori Non è richiesta una anzianità di servizio minima. Potranno
accedere al trattamento di integrazione salariale i lavoratori che risulteranno
assunti alla data del 13.7.2020. Causale La causale del trattamento per le prime 9 settimana sarà
sempre “Covid-19 nazionale”. Mentre per le ulteriori 9 settimane la causale sarà
“Civid-19 – fatturato” in quanto il pagamento o meno del contributo addizionale
è legato al fatturato aziendale. Fatturato: comparazione 1° semestre 2020 con 1° semestre
2019 Mentre le prime 9 settimane non richiedono il pagamento di
alcun contributo addizionale, le ulteriori 9 settimane legano la debenza o meno
del contributo addizionale al dato di fatturato. La misura del contributo addizionale sarà pari al 9% per le
imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, al 18%
per le imprese che non hanno avuto una riduzione del fatturato. Non sarà invece dovuto alcun contributo addizionale dalle
imprese che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 20% o che
hanno avviato l’attività di impresa dopo l’1.1.2019 (si deve tenere conto della
data di inizio attività di impresa comunicata alla CCIAA e quindi fare
riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice
fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale, La domanda andrà quindi accompagnata da una
autocertificazioni relativamente al fatturato. Consultazione sindacale e accordi La disciplina è immutata. Sarà quindi necessaria la
consultazione, da effettuare anche in via telematica. Per le CIGD saranno necessari anche gli accordi, salvo che
per le imprese fino a 5 dipendenti. Neutralità del periodo La disciplina è immutata. Il periodo di Cassa Covid non è
computabile ad altri periodi di trattamento di integrazione salariale. Slittamento del termine Visto il ritardo nella pubblicazione dei documenti
chiarificatori, l’INPS ha fatto slittare termine per la presentazione delle
istanze relative ai mesi di luglio e agosto 2020 è slittato al 31.10.2020. Pertanto, le aziende che non hanno richiesto il trattamento
perché non avevano ancora chiara la portata della norma, potranno ancora farlo,
andando a rivedere e cedolini già emessi e relative dichiarazioni obbligatorie. Per i periodi successivi la domanda dovrà essere presentata
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
Cassa. Mentre i dati necessari al pagamento diretto da parte di
INPS dovranno essere forniti entro la fine del mese successivo a quello fi
fruizione o, se posteriore entro 30 gg dalla notifica del provvedimento di
concessione.
Alleghiamo un riepilogo delle principali novità in materia
giuslavoristica previste dal Decreto Legge 14.8.2020, n. 104 (c.d. Decreto
Agosto) Vista la formulazione non sempre chiara di alcune
disposizioni, attendiamo nei prossimi giorni le circolari esplicative di INPS e
Ministero e le procedure per la richiesta degli ammortizzatori sociali.
Il D.L. 52/2020 pubblicato in
GU n. 151 del 16.6.2020 stabilisce Ulteriori misure urgenti in materia di
trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di
reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”. L’INPS con messaggio n. 2489
del 17.6.2020 fornisce le prime indicazioni operative per la presentazione
delle domande, in attesa della pubblicazione delle specifiche circolari di
dettaglio. Qui di seguito un sunto di
quanto previsto: Trattamenti di
integrazione salariale I Datori di lavoro che hanno
fruito integralmente dei trattamenti previsti dal DL 34/2020 (9+5 settimane)
possono anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che precedentemente
dovevano essere fruite nei mesi di settembre e ottobre. Per CIGO e FIS è possibile la
presentazione di un’unica domanda per le 14 settimane (9+5) mentre la domanda
delle ulteriori 4 settimane dovrà essere distinta e successiva, al termine
della intera fruizione delle 14 settimane di cui sopra. Per la CIGD alle 18 settimane
(9+5+4) si aggiungono le 4 settimane per le zone gialle e i 3 mesi per le zone
rosse. La domanda deve essere
presentata entro la fine del mese successivo a quello dell’inizio della
sospensione o riduzione oraria. In sede di prima applicazione detto termine è
sportato al 17.7.2020 e al 15.7.2020 per le domande riferite ai periodi dal
23.2.2020 al 30.4.2020. In caso di presentazione di
domande errate, cioè presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti per
legge, il datore di lavoro potrà ripresentare la domanda corretta entro 30 gg
dalla notificazione dell’errore. La nuova disciplina
dell’anticipo può essere applicata unicamente alle domande di CIGO, FIS e CIGD
a decorrere dal 18.6.2020. A partire da oggi è
disponibile l’applicativo per la presentazione delle domande. Domanda di Reddito di
emergenza Il termine per la
presentazione della domanda di REM è prorogato dal 30.6.2020 al 31.7.2020. Istanze di
regolarizzazione del lavoro irregolare Il termine per la
presentazione delle istanze di regolarizzazione è prorogato dal 15.7.2020 al
15.8.2020.
Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile c.a., il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, recante “ Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali ”. Tra le varie misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, l’articolo 41, del richiamato Decreto, estende gli ammortizzatori sociali CIGO, FIS e CIGD , previsti dagli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020, anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020 . Il medesimo articolo prevede inoltre che le domande di Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) siano esenti dall’imposta di bollo. Il Decreto dispone anche, all’articolo 18, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi per determinati soggetti. In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa in Italia: con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019 con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019 sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail. Sono state altresì introdotte misure di sostegno alla liquidità delle imprese: 1) Fondo di Garanzia per le PMI Viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In sintesi, si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa: a titolo gratuito; fino a 5 milioni di importo massimo garantito; a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 . Dovrebbero essere previste le seguenti percentuali di copertura: • 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato; • 90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo. Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi. Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. • 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere. 2) Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese - Garanzia Sace a copertura di finanziamenti bancari Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI. 3) Misure per il sostegno all’export e agli investimenti delle imprese Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il Decreto introduce, con l’articolo 2, alcune modifiche all’articolo 6 del DL 269/2003 che disciplina il funzionamento dell’intervento di SACE. Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
Alleghiamo il testo definitivo del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 (c.d. Cura Italia), unitamente alla relazione illustrativa. Il Decreto contiene le tanto attese disposizioni: fiscali (sospensione termini e crediti di imposta) giustizia (differimento udienze e sospensione termini) ammortizzatori sociali (a sostegno dei lavoratori e delle imprese datrici) lavoro (smart-working, congedi e permessi, sospensione termini versamenti contributiva, proroga termini) misure straordinarie a sostegno delle imprese enti locali (sospensioni e videoconferenze) sport (sospensione versamenti canoni e indennità collaboratori) Alleghiamo anche 2 schede di sintesi.