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La legge di conversione del "Decreto Sostegni” – Disposizioni in materia di diritto del lavoro
- Pubblicato il: 25 maggio 2021
- Categoria: Articoli
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (supplemento n. 120 del 21.05.2021), la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”)
- Sostegno alle imprese e all'economia (contributi a fondo perduto, sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette elettriche) comprende gli articoli da 1 a 6-novies;
- Disposizione in materia di lavoro (misure di integrazione salariale) comprende gli articoli da 7 a 19;
- Salute e sicurezza comprende gli articoli da 19-bis a 22-bis;
- Misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali comprende gli articoli da 23 a 30-sexies;
- Altre disposizioni urgenti, che riguardano l'attività didattica, l'università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità comprende gli articoli da 31 a 43.Ecco i principali punti in materia di diritto del lavoro:Blocco dei licenziamentiBlocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Per i soli datori di lavoroche possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale Covid-19, è stato previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tali ammortizzatori.
Il divieto di licenziamento non si applica:
- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.
Nuove misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8)
La disposizione, integrata in sede parlamentare con i commi 2 bis, 3 bis e 3 ter, prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica la possibilità di richiedere:
- il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- l’Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Il nuovo comma 2 bis prevede che i predetti trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che hanno integralmente fruito le integrazioni salariali previste dall’art. 1, comma 300 dalla Legge di Bilancio per il 2021.
Con l’introduzione dei commi 3 bis e 3 ter i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti e dei dati necessari per il pagamento e saldo, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.
Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità (art. 15)
La disposizione proroga fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.
In sede di conversione, è stato precisato che i predetti periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto dal 17 marzo 2020.
La lettera b) del comma 1 proroga, altresì, la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto).
Disposizioni in materia di Naspi (art. 16)
L’indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, anche in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione.
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine (art. 17)
Prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogarecontratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi.
Le deroghe hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
Misure per l’incentivazione del welfare aziendale (art. 6-quinquies)
Con la disposizione in esame, introdotta nel corso dell’iter di conversione, viene prorogata al 2021 la misura di incentivazione di welfare aziendale, introdotta dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 112), che incrementa - da 258,23 euro a 516,46 euro - l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito.