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Ammortizzatori sociali - Circolari e messaggi INPS

  • Pubblicato il:  5 ottobre 2020
  • Categoria:   Circolari

L’INPS ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri degli ammortizzatori sociali di cui al DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto).

I documenti di riferimento sono la circolare n. 115 del 30.9.2020 e il messaggio n. 3525 dell’1.10.2020, che integrano il precedente messaggio 3131 del 21.8.2020 che però si limitava ad illustrare la nuova norma, senza chiarirne la portata.

Cosa dicono in sintesi.

Chi può chiedere gli ammortizzatori

I Datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per cause imputabili al Covid-19 posso chiedere al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale, anche se non hanno utilizzato ammortizzatori sociali per periodi fino al 12.7.2020 ed anche se li hanno utilizzati solo in parte.

Durata ammortizzatori

Il trattamento di integrazione salariale di riferimento sarà di 9 settimane, alle quali si possono aggiungere ulteriori 9 settimane, a condizione che sia stato interamente autorizzato e fruito il primo periodo.

La durata massima dei trattamenti sarà quindi di 18 settimane.

I periodi di integrazione salariale già richiesti ed autorizzati ai sensi delle precedenti normative, che si collocano anche solo parzialmente in periodi successivi al 12.7.2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi a tale data (quindi da 13.7.2020) alle prime 9 settimane di cui al DL 104/2020.

Domande già presentate

Una azienda che è già stata autorizzata per un periodo di CIG successivo al 12.7.2020, potrà chiedere di fruire solo del periodo mancante (es. ne ha autorizzate 3, quindi ne ha ancora 6)

Una azienda che ha chiesto la CIG per periodi successivi al 12.7.2020, ma non è stata ancora autorizzata, l’istanza sarà valutata alla luce della nuova normativa, quindi per le nuove 9 settimane.

Le aziende che una volta esaurito il trattamento di integrazione salariale precedente, abbiano utilizzato la causale ordinaria, potranno trasmettere all’INPS una comunicazione tramite cassetto previdenziale nella quale nella quale chiedono la conversione della causale da ordinaria a Covid-19.

Modalità di fruizione

Il legislatore di fatto azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina. Quindi le aziende che avevano periodi sfalsati legati alle c.d. zone rosse o zone arancio, che per queste ultime zone non avevano ancora utilizzati tutti i periodi di CIG, avranno un livellamento del trattamento.

Inoltre il periodo di CIG fa riferimento al periodo temporale di richiesta e non all’effettivo utilizzo. Pertanto, una volta che le prime 9 settimane siano state richieste ed autorizzate, i datori di lavoro potranno richiedere le ulteriori 9 anche se non avranno fruito (in tutto o in parte) la CIG nel periodo richiesto.

Anzianità di servizio dei lavoratori

Non è richiesta una anzianità di servizio minima. Potranno accedere al trattamento di integrazione salariale i lavoratori che risulteranno assunti alla data del 13.7.2020.

Causale

La causale del trattamento per le prime 9 settimana sarà sempre “Covid-19 nazionale”.

Mentre per le ulteriori 9 settimane la causale sarà “Civid-19 – fatturato” in quanto il pagamento o meno del contributo addizionale è legato al fatturato aziendale.

Fatturato: comparazione 1° semestre 2020 con 1° semestre 2019

Mentre le prime 9 settimane non richiedono il pagamento di alcun contributo addizionale, le ulteriori 9 settimane legano la debenza o meno del contributo addizionale al dato di fatturato.

La misura del contributo addizionale sarà pari al 9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, al 18% per le imprese che non hanno avuto una riduzione del fatturato.

Non sarà invece dovuto alcun contributo addizionale dalle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 20% o che hanno avviato l’attività di impresa dopo l’1.1.2019 (si deve tenere conto della data di inizio attività di impresa comunicata alla CCIAA e quindi fare riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale,

La domanda andrà quindi accompagnata da una autocertificazioni relativamente al fatturato.

Consultazione sindacale e accordi

La disciplina è immutata. Sarà quindi necessaria la consultazione, da effettuare anche in via telematica.

Per le CIGD saranno necessari anche gli accordi, salvo che per le imprese fino a 5 dipendenti.

Neutralità del periodo

La disciplina è immutata. Il periodo di Cassa Covid non è computabile ad altri periodi di trattamento di integrazione salariale.

Slittamento del termine

Visto il ritardo nella pubblicazione dei documenti chiarificatori, l’INPS ha fatto slittare termine per la presentazione delle istanze relative ai mesi di luglio e agosto 2020 è slittato al 31.10.2020.

Pertanto, le aziende che non hanno richiesto il trattamento perché non avevano ancora chiara la portata della norma, potranno ancora farlo, andando a rivedere e cedolini già emessi e relative dichiarazioni obbligatorie.

Per i periodi successivi la domanda dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di Cassa.

Mentre i dati necessari al pagamento diretto da parte di INPS dovranno essere forniti entro la fine del mese successivo a quello fi fruizione o, se posteriore entro 30 gg dalla notifica del provvedimento di concessione.

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