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Sostegni bis – misure introdotte

  • Pubblicato il:  27 maggio 2021
  • Categoria:   Circolari

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio c.a., il Decreto Legge “Sostegni bis” 25 maggio 2021, n. 73 riguardante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” con entrata in vigore dal 26.05.2021.

Interviene in materia di aiuti diretti ad imprese e partite iva con nuovi meccanismi di calcolo del fatturato per i beneficiari ed agevolazioni per incidere sui costi fissi delle imprese nonché introduce misure in ambito di diritto del lavoro, soprattutto con riferimento al divieto di licenziamento.

Si articola in 9 Titoli:

  1. Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento costi fissi
  2. Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese
  3. Misure per la tutela della salute
  4. Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali
  5. Enti territoriali
  6. Giovani, scuola, ricerca
  7. Cultura
  8. Agricoltura e trasporti
  9. Disposizioni finali e finanziarie

Vi segnaliamo con la presente alcune misure introdotte ed in particolare quelle in ambito di diritto del lavoro:

  • fondo perduto (art. 1) con una parte dedicata a chi ha già ricevuto il ristoro dal decreto sostegni e una nuova erogazione legata al calo di fatturato;
  • la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo d’azienda (art. 2) per i mesi da gennaio a maggio 2021.
  • sospensione dei prestiti fino al 31.12.2021 quanto al solo capitale per le PMI che ne faranno richiesta, non essendo più automatica (art. 21);
  • l’art. 32 che conferma il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione per un massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario nel limite complessivo di euro 200 milioni per il 2021.
  • contratto di rioccupazione (art. 41): ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori in stato di disoccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, fino a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Il periodo di inserimento ha la durata di 6 mesi al termine del quale le parti potranno recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c.
  • contratto di espansione (art. 39): lo strumento che permette di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione (che può essere sia di vecchiaia che pensione anticipata) viene esteso anche alle aziende con organico a 100 dipendenti.
  • decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (art. 43): ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail.
  • ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale (art. 40): i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1 del D.L. n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021 che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato.
  • proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45): prorogata la Cigs per cessazione e incrementato il Fondo sociale per occupazione e formazione.
  • NASPI (art. 38): dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021, per la Naspi è sospesa la riduzione del 3% mensile a partire dal quarto mese di fruizione.
  • proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art. 42): indennità una tantum di 1.600 euro per i lavoratori stagionali e in somministrazione del turismo e dello spettacolo.
  • Divieto di licenziamento (art. 40): il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo è in vigore senza soluzione di continuità dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del cd. decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Il precedente decreto Sostegni aveva legato la durata del divieto di licenziamento alla fruizione ipotetica degli ammortizzatori Covid, differenziando la configurazione del blocco tra aziende che utilizzano la Cassa integrazione ordinaria e coloro i quali utilizzano la Cassa integrazione in deroga o l'Assegno ordinario ed era stato introdotta una differenziazione del divieto in questi termini:

- il 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro;

- dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro destinatari del FIS, Cassa integrazione in deroga e Fondi di solidarietà bilaterale.

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Vi rinviamo alla lettura del testo integrale per ogni approfondimento.

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