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DECRETO FISCALE - INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

  • Pubblicato il:  27 ottobre 2021
  • Categoria:   Circolari

DECRETO FISCALE – NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021, n. 252 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 146 recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Qui di seguito elenchiamo i principali interventi in materia di lavoro.

Sicurezza sul Lavoro

Congedi parentali

Vengono riconosciuti, alternativamente, ai lavoratori dipendenti, genitori di bambini conviventi con meno di 14 anni di età, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli fino al 31 dicembre 2021.

Tali congedi vengono retribuiti al 50% per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si può usufruire del congedo, ma senza retribuzione.

Il medesimo beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli, di qualsiasi età, con grave disabilità, accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che siano o iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

La norma attribuisce ai predetti congedi efficacia dall’inizio dell’anno scolastico.

Si prevede, infatti, che gli eventuali periodi di congedo parentale possono essere convertiti, previa istanza, nel congedo straordinario sopra descritto con il diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Quarantena

La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2021, che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato sia equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile ai fini del periodo di comporto.

Trattamenti di integrazione salariale emergenziali e divieto di licenziamento

La disposizione prevede che i datori di lavoro privati che accedono al FIS e alla CIGD, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di Assegno Ordinario e di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, per un periodo massimo di 13 settimane che devono essere collocate tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2021.

Le 13 settimane dei trattamenti sopra citate sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 28 settimane, decorso tale periodo.

La disposizione conferma altresì il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale.

Il divieto di licenziamento non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
  • nei licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Somministrazione di Lavoro

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