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Circolare - Indicazioni Ministeriali sull'invio del prospetto informativo disabili per le aziende da 15 a 35 dipendenti

Il Ministero del Lavoro e l’ANPAL, con nota del 23 gennaio u.s., n. 41/454, hanno fornito indicazioni interpretative relative alla presentazione del prospetto informativo disabili per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti. Si ricorda che, con riferimento a tali datori di lavoro, l’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2015 – decreto attuativo del Jobs Act – ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2017, l’articolo 3, comma 2, della legge n. 68 del 1999, che stabiliva l’obbligo di assumere un lavoratore con disabilità solo in caso di nuove assunzioni. La nota richiamata chiarisce che, per i datori di lavoro appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, se non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017. Diversamente, se hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, hanno l’obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017, a seguito del cambiamento della loro situazione occupazionale. Per quanto riguarda, invece, l’adempimento dell’obbligo di assunzione, sempre con effetto dal 1° gennaio 2017, viene abrogata la previsione transitoria che consentiva ai datori di lavoro appartenenti alla fascia da 15 a 35 dipendenti che effettuavano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, di assumere un lavoratore con disabilità entro i 12 mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione. Ne consegue, che gli stessi datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro 12 mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina). Si allega il testo integrale della nota

Circolare - Entro il 31 gennaio 2017 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

L'articolo 36 del DLgs. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende (indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati)di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all'utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione non prevede il nome dei lavoratori somministrati ma solo il dato numerico. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2017 e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2016 - 31.12.2016). Per le aziende che applicano il CCNL del Turismo il termine è il 20 febbraio (art. 91 CCNL Turismo). Si ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250 . Si allega alla presente un fac simile per la dichiarazione.

Circolare - Comunicazione preventiva distacco transnazionale

Il D.Lgs 136/2016, ha dettato alcune condizioni per il “distacco transnazionale” di lavoratori nel territorio Italiano, volte a garantire i principi di parità (o uniformità) di trattamento e condizioni di tutela dei lavoratori stranieri distaccati in Italia, fornendo indicazioni sugli elementi di autenticità del distacco, con previsioni di obblighi in capo alle aziende estere. A seguito della pubblicazione del D.M. 10 agosto 2016 sulla G.U. del 27 ottobre 2016, a decorrere dal 26 Dicembre 2016, l'impresa stabilita in altri Stati membri (diversi dall’Italia) o in uno Stato terzo/extra UE. che distacca lavoratori in Italia, ha l'obbligo di comunicare preventivamente il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente in modalità telematica tramite il modello UNI_Distacco_UE, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco. Campo di applicazione (art. 1 DLgs 136/2016 – Circ. Ministero 1/2017 ) Si evidenzia che il distacco transnazionale comprende, in senso ampio, una serie di circostanze che comportino la presenza temporanea nel nostro Paese di personale dipendente da aziende straniere (distacco infragruppo, appalto, somministrazione), a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante. Nel settore del trasporto su strada, il decreto trova applicazione nei casi di somministrazione transnazionale di autisti e di impiego di lavoratori per l’effettuazione di operazioni di cabotaggio, esclusi i casi di mero transito. Note operative e pratiche: Il soggetto distaccante (estero), deve registrarsi attraverso il portale clic lavoro: www.cliclavoro.gov.it Le credenziali ottenute sono utili per inserire le comunicazioni di distacco, o consultare l’archivio delle comunicazioni inviate di propria pertinenza. I dati comunicati sono resi disponibili per la consultazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e dell’Inail. Queste le tipologie di comunicazione: - “Comunicazione Preventiva’ da iniviare entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco - “Comunicazione Preventiva Posticipata”, da inviare in deroga al termine ordinario, qualora sussista una certificata indisponibilità del sistema SID, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema. - “Comunicazione di annullamento”, prima dell'inizio del distacco, nel caso si renda necessaria la cancellazione di uno o più dati c.d. "essenziali", entro le ore 24 del giorno precedente all'inizio del distacco. I dati qualificati come essenziali sono: − il codice identificativo del prestatore di servizi (distaccante); − lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi; − il codice fiscale del soggetto distaccatario; − il codice identificativo del lavoratore; − lo Stato di nascita del lavoratore: − la cittadinanza del lavoratore. E’ poi prevista una ulteriore comunicazione - “Comunicazione di Variazione” – che riguarda uno o più dati “non essenziali” e deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. I dati non essenziali sono: − data di inizio, fine e durata del distacco; − luogo di svolgimento della prestazione di servizi; − tipologia dei servizi (codice Ateco); − generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b) (il referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti); − generalità del referente di cui al comma 4 (referente con poteri di rappresentanza per tenere rapporti con le parti sociali); − numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione. , in luogo delle comunicazioni di cui sopra, deve essere inviata una dichiarazione preventiva (entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione. utilizzato il modello CAB_UNI_UE all’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it Si invita a consultare il sito http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.asp... Sanzioni (articolo 12, comma 1 del D.Lgs 136/2016) Le violazioni da parte del prestatore di servizi dell’obbligo di comunicazione (preventiva, di variazione o di annullamento), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. In ogni caso, gli importi di tali sanzioni non possono essere superiori a 150.000 euro (articolo 12, comma 4, D.Lgs. 136/2016). Alle violazioni risulta applicabile l’istituto della diffida obbligatoria, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004. In caso di ottemperanza alla diffida, la sanzione sarà applicata nella misura minima, e cioè di 150 euro, per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il procedimento sarà comunque estinguibile ai sensi dell’articolo 16, L. 689/1981, con il pagamento in misura ridotta della misura pari a 1/3 del massimo e cioè 166,67 euro. Ulteriori obblighi sull’impresa estera distaccante L’impresa distaccante deve nominare, per tutto il periodo del distacco, due referenti: - Un referente, elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti; - Un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali; pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 2.000 a 6.000 euro. - Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2016 e n. 1/2017 e relativi allegati

Dimissioni e risoluzione consensuale

il Ministero del Lavoro, con circolare n. 12 del 4 marzo c.a. ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova procedura precisando che: riguarda tutti i lavoratori subordinati del settore privato e si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 ; non si applica: ai rapporti di lavoro domestico; in caso di recesso durante il periodo di prova; nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente; ai rapporti di lavoro marittimo; ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; alle dimissioni e le risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi conciliative; dovrà essere utilizzata dal lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, in caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale; poiché la nuova procedura prevede l’inefficacia di dimissioni o risoluzioni che non siano state presentata in modo telematico, il Ministero precisa che il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina. Il Ministero, al fine di garantire un supporto agli utenti nella fase di avvio della nuova procedura, ha attivato una casella di posta elettronica dimissionivolontarie@lavoro.gov.it , a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura. Sul sito del Ministero verranno pubblicate in apposita sezione le relative FAQ. Nei prossimi giorni inoltre dovrebbero essere disponibili dei video tutorial per lavoratori e soggetti abilitati al fine di apprendere la nuova procedura. Ricordiamo infine che, sotto il profilo sanzionatorio, in caso di alterazione dei dati o del modulo da parte del datore di lavoro, questo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

Nuova procedura in materia di dimissioni

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, il Decreto 15 dicembre 2015 con il quale definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015 La piena operatività del Decreto Ministeriale è prevista per il 12 marzo 2016 e a partire da tale data non sarà più possibile effettuare le dimissioni, le risoluzioni consensuali e la loro revoca con modalità diverse. La procedura, illustrata anche mediante un diagramma di flusso, viene articolata in tre macro fasi: Accesso al sistema da parte del lavoratore Il lavoratore deve munirsi di PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro. Nel caso si rivolga ad un soggetto abilitato, tale passaggio non è necessario in quanto sarà quest'ultimo a verificare l'identità del lavoratore e ad assumersi le responsabilità legate all'accertamento. Compilazione del modello Il modello dovrà essere compilato on line tramite il portale lavoro.gov.it. Invio del modello Il modello verrà trasmesso dal Ministero al datore di lavoro e alle DTL competenti. Qualora il lavoratore sia stato assistito da un soggetto abilitato sarà necessaria la firma digitale del lavoratore stesso. La medesima procedura dovrà essere utilizzata in caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato: Patronato, Organizzazione sindacale, Ente bilaterale, Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003). La disposizione ha una portata onnicomprensiva nel senso che, fatta eccezione per le ipotesi che si riferiscono alle lavoratrici ed ai lavoratori padri di bambino fino ai tre anni di età (o tre anni dall’affido o dall’adozione) per i quali esiste la procedura di convalida presso la Direzione territoriale del Lavoro (art. 55, comma 4, del D.L.vo n. 151/2001), essa dovrà essere adottata in tutti quei casi in cui il rapporto si risolve prima del termine anche attraverso una risoluzione concordata. Faranno eccezioni i rapporti di lavoro domestico e le risoluzioni avvenute “in sede protetta” (art. 26, comma 7). La procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, dovrebbe garantire: il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento (verifica dell’identità); l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale); la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione; l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca. Agli effetti positivi della nuova legge potrebbero accompagnarsi effettivi negativi in quanto in pratica, per presentare le dimissioni, sono previste 2 registrazioni internet e la compilazione di un modello telematico. L’incombenza è notevole per il lavoratore dimissionario ma di fatto, senza questo passaggio, le dimissioni non hanno efficacia. I problemi si presenteranno nel caso in cui i dipendenti si dimettano con una semplice lettera senza usare il modulo telematico. In questo caso il rapporto non si interrompe e quindi il datore di lavoro deve attivarsi per chiudere formalmente il rapporto di lavoro, licenziando il lavoratore dimissionario previo avvio di una procedura disciplinare. In tale caso il rapporto di lavoro cesserà quindi per licenziamento e non per dimissioni, con pagamento pertanto del cd. ticket del licenziamento. Si auspica che vi si siano circolari esplicative per ovviare ai possibili inconvenienti della nuova procedura.

Indicazioni operative per il personale ispettivo sulle nuove co.co.co.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 3 del 1° febbraio 2016 , con le indicazioni operative, al proprio ispettivo, circa le nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal decreto legislativo n. 81/2015 . In particolare, il Ministero fornisce i primi chiarimenti interpretativi relativamente alle “ Collaborazioni organizzate dal committente ” e la procedura di “ Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato Per quanto riguarda l’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015 , viene prevista l’applicazione della “ disciplina del rapporto di lavoro subordinato” nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione). Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Le citate condizioni devono ricorrere congiuntamente. Il Dicastero spiega anche il significato di: “ prestazioni di lavoro esclusivamente personali “: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; “ continuative “: il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità. La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la “ disciplina del rapporto di lavoro subordinato La formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé generica, lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, l’applicazione della disposizione comporterà altresì l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Stabilizzazione delle collaborazioni I datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro. La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni: i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione; nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. L’adesione alla procedura “ comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione “. In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione. Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione. Infine, il Ministero del Lavoro evidenzia come tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.

Vademecum privacy e lavoro anno 2015

Vi informiamo che il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, in data 24 aprile 2015, un Vademecum con le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati che Vi alleghiamo per Vostro opportuna conoscenza. Il Vademecum tratta, in forma semplificata, della gestione dei dati sensibili dei lavoratori. In particolare: del cartellino identificativo della bacheca aziendale della pubblicazione del curriculum della pubblicazione dei dati del lavoratore sui siti web e sulle reti interne della gestione dei dati sanitari dei dati biometrici della posta aziendale (internet/intranet) dei controlli effettuati per motivi organizzativi o di sicurezza dei controlli a distanza (videosorveglianza e geolocalizzazione).

Somministrazione 2014: comunicazione obbligatoria entro il 31 gennaio

Entro il 31 gennaio 2015 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2014, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali. I dati obbligatoriamente richiesti, e che devono essere inseriti nel modello qui allegato, sono: il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; i motivi dell’utilizzo; la durata dei contratti; il numero e la qualifica dei lavoratori Il periodo di riferimento è l’anno 2014 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico. L’invio potrà avvenire tramite: consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno posta elettronica certificata (PEC). In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, la normativa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro. Per completezza ricordiamo che la comunicazione annuale non è l’unica comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di lavoro somministrato. Infatti, l’azienda utilizzatrice di lavoratori somministrati dovrà comunicare, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione stesso e solo ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità nello stipulare il contratto, l’utilizzatore potrà fornire le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione. Si allegano i modelli per le predette comunicazioni.