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Circolare - attività ove non è richiesto il possesso del Green pass

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022, il DPCM 21 gennaio 2022 concernente la “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19“. Queste le attività che si svolgono al chiuso, per le quali non è richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19: esigenze alimentari e di prima necessità di cui al seguente elenco: esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 , per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice; esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata. Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione Si allega il testo della norma.

Circolare - invio prospetto informativo disabili 2022

Entro il 31 gennaio deve essere inviato in via telematica il prospetto informativo disabili (art. 9, comma 6, Legge n. 68/99) ovvero la dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare alle Province/Città Metropolitana competente, indicando la situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette. Il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Si segnala che a partire dal corrente anno le sanzioni amministrative per il mancato invio sono state aggiornate . Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 30 novembre 2021, il Decreto Ministeriale n. 194 del 30 settembre 2021 – contenente adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all’art. 15, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , ai sensi dell’art. 15, comma 5 della medesima legge. In caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili alla scadenza (31 gennaio), a decorrere dal 1° gennaio 2022 , la sanzione amministrativa sarà pari a 702,43 euro , maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo .

Garante privacy provvedimento 13.12.2021 - green pass

Con il provvedimento del 13.12.2021 l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali ha espresso, in via di urgenza, parere favorevole sullo schema di DPCM che aggiorna le disposizioni relative ai Green Pass e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori. Nel provvedimento, il Garante ha evidenziato che, nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare il Green Pass al Datore di Lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto ad effettuare il regolare controllo quotidiano della validità della Certificazione, mediante lettura del QR Code della copia in suo possesso, attraverso le procedure di controllo attivate in azienda (app VerificaC19 o altre). E’ stato infatti osservato che, senza la verifica quotidiana del Green Pass, il Datore non avrebbe la possibilità di rilevare l’eventuale revoca della validità della Certificazione (es. in caso di positività sopravvenuta) e ciò sarebbe in contrasto con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali. Pertanto, i Datori di Lavoro che avessero optato per la raccolta delle Certificazioni Verdi quale modalità di controllo, dovranno comunque attivarsi per effettuare la quotidiana verifica della validità del Green Pass. Alleghiamo il provvedimento.

Circolare - Protocollo lavoro agile

In data 7 dicembre 2021 è stato raggiunto l’accordo con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato , promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Queste le materie trattate nel protocollo e che costituiscono delle buone prassi a cui le parti possono attenersi: Accordo individuale Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione Luogo di lavoro Strumenti di lavoro Salute e sicurezza sul lavoro Infortuni e malattie professionali Diritti sindacali Parità di trattamento e pari opportunità Lavoratori fragili e disabili Welfare e inclusività Protezione dei dati personali e riservatezza Formazione e informazione Osservatorio bilaterale di monitoraggio Incentivo alla contrattazione collettiva. Alleghiamo il testo del protocollo.

Circolare - Firmato Protocollo tra Garante Privacy e Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'avvio di una reciproca collaborazione istituzionale. Entrambe le Istituzioni, infatti, sono chiamate ad affrontare le sfide connesse all'accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell'organizzazione del lavoro, della produzione e dell'erogazione dei servizi. Ciò in particolare con riferimento al sempre più frequente ricorso a modelli di prestazione "a distanza" dell'attività lavorativa (ad es. dad, smartworking) e all'adozione di strumenti tecnologici per contenere il rischio di contagio, in ambito lavorativo pubblico e privato (ad es. app da installare su dispositivi mobili indossabili o su smartphone). Il Garante e l'Ispettorato si impegnano quindi a realizzare processi di stabile connessione tra le due istituzioni per assumere orientamenti condivisi su questioni specifiche, fornire reciproca collaborazione e attività consultiva, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro. Con tale Protocollo, che ha la durata di due anni, i due organismi si impegnano anche a organizzare incontri periodici su materie di interesse comune e a promuovere campagne di informazione e attività formative.

Circolare - Aggiornamento check-list sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus

L'Ispettorato ha pubblicato la nota 9 aprile 2021, n. 2181 con cui ha adeguato la check-list dei controlli che effettuano gli ispettori del lavoro dell’INL a seguito delle novità introdotte dal Protocollo 6 aprile 2021, “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. In particolare, i profili di novità recepiti nella check list allegata alla nota in oggetto, attengono a: - ruolo e compiti del medico competente; - previsione dell’incremento di tutte le forme di lavoro da remoto e non solo del c.d. lavoro agile; - indicazioni sulle modalità di formazione continua dei lavoratori. Ulteriori specifiche sono state introdotte relativamente alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In allegato la nota con la check list aggiornata per i controlli, da utilizzare quale strumento di verifica del rispetto della normativa.

Adozione del protocollo condiviso di aggiornamento delle misure e piani aziendali per la campagna di vaccinazione

In accordo con il Governo, il 6 aprile 2021 , è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro , che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, in ultimo il DPCM 2 marzo 2021 . Ecco in sintesi le principali raccomandazioni contenute nel protocollo che sono in linea con quanto già in precedenza adottato: Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda delle disposizioni delle Autorità e delle relative modalità di ottemperanza; Accesso alla sede di lavoro con particolare richiamo alle modalità di gestione del dato relativo alla misurazione della temperatura e all’ingresso di personale esterno Pulizia e sanificazione dell’ambiente di lavoro con particolare richiamo alle precauzioni igieniche personali; Adozione di sistemi di protezione individuale Gestione degli spazi comuni e degli spostamenti (entrata ed uscita, riunioni, eventi di formazione) Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi) Gestione di una persona sintomatica in azienda Sorveglianza sanitaria, Medico competente e RLS Aggiornamento protocolli Sempre il 6 aprile è stato firmato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro , al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19. Il documento prevede che i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali (inclusi i costi per la somministrazione), siano interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

Circolare. Regione Lombardia: incentivi occupazionali regionali ai datori di lavoro che assumono

La Regione Lombardia, nell’ambito delle azioni avviate per il rilancio del sistema economico, ha approvato la D.G.R. n. 4398 del 10 marzo c.a. avente ad oggetto “Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali dote unica lavoro e azioni di rete per il lavoro” . La pubblicazione del bando con le modalità per la presentazione delle domande è prevista entro il mese di aprile. Destinatari Gli incentivi sono rivolti all’ assunzione di disoccupati e occupati sospesi in esubero che hanno aderito a Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro. I destinatari, oltre ad essere in possesso dei suddetti requisiti, devono anche essere: se disoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia ; se occupati sospesi, dipendenti presso sedi operative ubicate in Lombardia (anche se residenti o domiciliati fuori Regione). Con provvedimento attuativo saranno specificati i requisiti di accesso relativi ai destinatari privi di residenza in Lombardia, al fine di favorire prioritariamente l’occupazione stabile dei lavoratori che vivono sul territorio lombardo. Beneficiari Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro che assumono lavoratori presso unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia , rientranti in una delle seguenti categorie: le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, in stato attivo; gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017); le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche; i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA, in forma singola o associata; le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti. Sono esclusi i datori di lavoro presso cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Ammontare del contributo Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro: lavoratori fino a 54 anni: 5.000 € lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 € lavoratori over 55: 7.000 € lavoratrici over 55: 9.000 € A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”). Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste. Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato di inserimento lavorativo e avviati nell’ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per contratti: a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato; a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie). Sono esclusi i contratti di somministrazione. L’erogazione del contributo avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta dell’azienda: a rimborso, a seguito di rendicontazioni intermedie e finale; in un’unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di finanziamento, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo. Il contributo è subordinato all’effettiva permanenza del lavoratore presso l’impresa

Circolare. Focus sulle misure in Lombardia

Per quanto riguarda la Lombardia, in base all’ Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 , da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in “zona rossa” per un periodo di 15 giorni. Pertanto, a seguito della citata Ordinanza ministeriale: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali; rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole e le altre attività di prima necessità individuate nell’ allegato 23 del D.P.C.M. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale; sono chiusi i mercati , indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici; sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona . Rimangono aperte le sole attività indicate nell’ allegato 24 del D.P.C.M. (lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse); sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie . L’ asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle ore 22.00 per le altre attività , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona; sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado e le attività dei servizi educativi dell’infanzia. Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura , ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento; confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto; sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso; sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento ; sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò , anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Circolare - Entro il 1° febbraio l’invio del prospetto informativo disabili

Il Ministero del Lavoro sul portale cliclavoro ricorda che entro il 31 gennaio deve essere inviato in via telematica il prospetto informativo disabili , secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010. Salvo diversa disposizione del Ministero del Lavoro, quando il termine cade in un giorno festivo, come già precisato dallo stesso Ministero con circolare n. 2/2010 , si applica la regola generale (art. 155, comma 4, cpc) secondo cui la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Pertanto, il termine è spostato al 1° febbraio . Il prospetto informativo disabili (art. 9, comma 6, Legge n. 68/99) è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare alle Province/Città Metropolitana competente, indicando la situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette. Il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Circolare - Tutele previdenziali per i lavoratori fragili e in quarantena

L’Inps, con messaggio n. 171 del 15 gennaio c.a., ha fornito chiarimenti in merito alle novità, introdotte dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), sulle tutele previdenziali previste nei confronti dei lavoratori: sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili). In particolare, ai fini del riconoscimento della prestazione di malattia per i lavoratori posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva , a decorrere dal 1° gennaio 2021 , è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “ gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”. Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che, l’ equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 2, D.L. n. 18/2020) per i lavoratori fragil i, si applichi anche nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 . Per l’anno 2020 rimane confermata la possibilità di riconoscere tale tutela per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nel messaggio Inps n. 4157/2020 . Inoltre, è stata prorogata al 28 febbraio 2021 la previsione, in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Circolare - Entro il 31 gennaio 2021 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

L'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all' utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione – che può anche essere trasmessa attraverso le associazioni datoriali - deve essere inviata solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2020 e deve contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2021 (salvo diverso termine stabilito nella contrattazione collettiva) e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti. Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.

Circolare - INPS: COVID-19 – lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia

Facendo seguito alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, l’INPS è intervenuta con un altro messaggio (n. 3653 del 9 ottobre 2020 qui allegato) fornendo indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, tenuto conto della evoluzione legislativa e degli approfondimenti svolti sulla stessa, anche a fronte delle richieste pervenute dalle varie strutture territoriali. Le indicazioni dell’Istituto sono le seguenti: Quarantena e smart-working . La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 , non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera. Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’ attività lavorativa presso il proprio domicilio . In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno. Quarantena per ordinanza amministrativa . In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena , ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica . L’Inps precisa infatti che a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata prevista, all’articolo 19, un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (cfr. la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, paragrafo 10). Quarantena all’estero . Qualora lavoratori assicurati in Italia si sono recati all’estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non sono tutelati dal citato comma 1 dell’articolo 26, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da autorità sanitarie italiane. Ammortizzatore sociale e malattia . In base al principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto dall’articolo 3, comma 7, del D.L.vo n. 148, del 14 settembre 2015 , la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determina il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.

Ammortizzatori sociali - Circolari e messaggi INPS

L’INPS ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri degli ammortizzatori sociali di cui al DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto). I documenti di riferimento sono la circolare n. 115 del 30.9.2020 e il messaggio n. 3525 dell’1.10.2020, che integrano il precedente messaggio 3131 del 21.8.2020 che però si limitava ad illustrare la nuova norma, senza chiarirne la portata. Cosa dicono in sintesi. Chi può chiedere gli ammortizzatori I Datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per cause imputabili al Covid-19 posso chiedere al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale, anche se non hanno utilizzato ammortizzatori sociali per periodi fino al 12.7.2020 ed anche se li hanno utilizzati solo in parte. Durata ammortizzatori Il trattamento di integrazione salariale di riferimento sarà di 9 settimane, alle quali si possono aggiungere ulteriori 9 settimane, a condizione che sia stato interamente autorizzato e fruito il primo periodo. La durata massima dei trattamenti sarà quindi di 18 settimane. I periodi di integrazione salariale già richiesti ed autorizzati ai sensi delle precedenti normative, che si collocano anche solo parzialmente in periodi successivi al 12.7.2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi a tale data (quindi da 13.7.2020) alle prime 9 settimane di cui al DL 104/2020. Domande già presentate Una azienda che è già stata autorizzata per un periodo di CIG successivo al 12.7.2020, potrà chiedere di fruire solo del periodo mancante (es. ne ha autorizzate 3, quindi ne ha ancora 6) Una azienda che ha chiesto la CIG per periodi successivi al 12.7.2020, ma non è stata ancora autorizzata, l’istanza sarà valutata alla luce della nuova normativa, quindi per le nuove 9 settimane. Le aziende che una volta esaurito il trattamento di integrazione salariale precedente, abbiano utilizzato la causale ordinaria, potranno trasmettere all’INPS una comunicazione tramite cassetto previdenziale nella quale nella quale chiedono la conversione della causale da ordinaria a Covid-19. Modalità di fruizione Il legislatore di fatto azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina. Quindi le aziende che avevano periodi sfalsati legati alle c.d. zone rosse o zone arancio, che per queste ultime zone non avevano ancora utilizzati tutti i periodi di CIG, avranno un livellamento del trattamento. Inoltre il periodo di CIG fa riferimento al periodo temporale di richiesta e non all’effettivo utilizzo. Pertanto, una volta che le prime 9 settimane siano state richieste ed autorizzate, i datori di lavoro potranno richiedere le ulteriori 9 anche se non avranno fruito (in tutto o in parte) la CIG nel periodo richiesto. Anzianità di servizio dei lavoratori Non è richiesta una anzianità di servizio minima. Potranno accedere al trattamento di integrazione salariale i lavoratori che risulteranno assunti alla data del 13.7.2020. Causale La causale del trattamento per le prime 9 settimana sarà sempre “Covid-19 nazionale”. Mentre per le ulteriori 9 settimane la causale sarà “Civid-19 – fatturato” in quanto il pagamento o meno del contributo addizionale è legato al fatturato aziendale. Fatturato: comparazione 1° semestre 2020 con 1° semestre 2019 Mentre le prime 9 settimane non richiedono il pagamento di alcun contributo addizionale, le ulteriori 9 settimane legano la debenza o meno del contributo addizionale al dato di fatturato. La misura del contributo addizionale sarà pari al 9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, al 18% per le imprese che non hanno avuto una riduzione del fatturato. Non sarà invece dovuto alcun contributo addizionale dalle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 20% o che hanno avviato l’attività di impresa dopo l’1.1.2019 (si deve tenere conto della data di inizio attività di impresa comunicata alla CCIAA e quindi fare riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale, La domanda andrà quindi accompagnata da una autocertificazioni relativamente al fatturato. Consultazione sindacale e accordi La disciplina è immutata. Sarà quindi necessaria la consultazione, da effettuare anche in via telematica. Per le CIGD saranno necessari anche gli accordi, salvo che per le imprese fino a 5 dipendenti. Neutralità del periodo La disciplina è immutata. Il periodo di Cassa Covid non è computabile ad altri periodi di trattamento di integrazione salariale. Slittamento del termine Visto il ritardo nella pubblicazione dei documenti chiarificatori, l’INPS ha fatto slittare termine per la presentazione delle istanze relative ai mesi di luglio e agosto 2020 è slittato al 31.10.2020. Pertanto, le aziende che non hanno richiesto il trattamento perché non avevano ancora chiara la portata della norma, potranno ancora farlo, andando a rivedere e cedolini già emessi e relative dichiarazioni obbligatorie. Per i periodi successivi la domanda dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di Cassa. Mentre i dati necessari al pagamento diretto da parte di INPS dovranno essere forniti entro la fine del mese successivo a quello fi fruizione o, se posteriore entro 30 gg dalla notifica del provvedimento di concessione.

Circolare - Lavoratori in rientro dall'estero, cosa fare

SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE DELL’AREA SCHENGEN liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Romania e Bulgaria . Croazia, Grecia, Malta e Spagna , devono: presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo oppure sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. inoltre devono: comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici. segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario. SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE NON EUROPEO Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per : comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza motivi di salute comprovate ragioni di studio rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di : cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori (white list): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia; dal 30 luglio chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia) cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari. (Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio) obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea. percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario. eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue ( elenco completo sul sito del Ministero degli esteri ). ARRIVO DA PAESI A RISCHIO periodo di quarantena. Colombia. Fanno eccezione al divieto di accesso e all’obbligo di quarantena l’equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 h o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da: Serbia Kosovo Macedonia del Nord Bosnia Erzegovina Montenegro QUANDO NON È PERMESSO L’INGRESSO IN ITALIA diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio; presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio: febbre ≥ 37,5°C e brividi tosse di recente comparsa difficoltà respiratorie perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto raffreddore o naso che cola mal di gola diarrea (soprattutto nei bambini) contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio; aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da: Stati membri dell’Unione Europea: oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria Stati non UE parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay. L’ingresso in Italia è comunque permesso ai cittadini UE/ITALIANI/Schengen pur avendo soggiornato in paesi terzi, con obbligo di quarantena e senza l’obbligo di presentare alcuna motivazione. Si consiglia di consultare anche https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaon... Chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione: come da modello che si allega prescrizioni sono aggiornate al 14 agosto 2020 . Fonte (DottrinaLavoro)

Circolare - Disposizioni di Regione Lombardia in vigore dal 1° agosto al 10 settembre 2020

Regione Lombardia ha emanato la nuova Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 – qui allegata - contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni hanno validità da sabato 1° agosto fino a giovedì 10 settembre 2020 , salvo dove diversamente indicato. Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate all’ordinanza. Rilevazione della temperatura corporea Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 590 prevede l’aggiornamento delle linee di indirizzo per le attività economiche, produttive e ricreative.

Circolare - INL: decreto Rilancio – modifiche di interesse per l’attività di vigilanza

Richiamata la nostra circolare 22.07 u.s, informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 468 del 21 luglio 2020 qui allegata, con la quale fornisce indicazioni relative ad alcune modifiche introdotte dalla Legge “Rilancio” ( Legge n. 77/2020, di conversione del Decreto Legge n. 34/2020 ) e d’interesse per l’attività dell’Ispettorato del lavoro. Nel commentare le modifiche all’art. 93 – su proroga automatica dei contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015 e dei contratti a termine anche in regime di somministrazione – l’Ispettorato si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche in ragione delle ricadute che determina in particolare sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato. Attendiamo gli auspicati chiarimenti.

Circolare - Ordinanza Regione Lombardia n. 580

Il 14.07.2020 è stata emessa nuova ordinanza della Regione Lombardia (n. 580) contenente le ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologiche da covid 19. Rimane valido: l’obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. La mascherina deve essere in ogni caso sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego; al punto 1.3 rimane in essere l’obbligo per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea ai propri dipendenti prima dell’accesso al lavoro nonché la raccomandazione di rilevare la temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Negli allegati sono contenute le misure di riapertura specifiche per ogni attività economica. Le disposizioni dell’allegata ordinanza producono i loro effetti dal 15.7.2020 al 31.07.2020.

Coronavirus – Ultimi provvedimenti LOMBARDIA

La regione Lombardia ha firmato l’Ordinanza n. 573 , che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020 . Le disposizioni dell’Ordinanza n. 573 di Regione Lombardia sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato. Viene confermato: l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca , anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive; il rispetto dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno per lo svolgimento di attività produttive ed economiche; il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza; le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti , comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”; la misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo. https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istitu...

Circolare - Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020, messaggio INPS n. 2489 del 17.6.2020

Il D.L. 52/2020 pubblicato in GU n. 151 del 16.6.2020 stabilisce Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”. L’INPS con messaggio n. 2489 del 17.6.2020 fornisce le prime indicazioni operative per la presentazione delle domande, in attesa della pubblicazione delle specifiche circolari di dettaglio. Qui di seguito un sunto di quanto previsto: Trattamenti di integrazione salariale I Datori di lavoro che hanno fruito integralmente dei trattamenti previsti dal DL 34/2020 (9+5 settimane) possono anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che precedentemente dovevano essere fruite nei mesi di settembre e ottobre. Per CIGO e FIS è possibile la presentazione di un’unica domanda per le 14 settimane (9+5) mentre la domanda delle ulteriori 4 settimane dovrà essere distinta e successiva, al termine della intera fruizione delle 14 settimane di cui sopra. Per la CIGD alle 18 settimane (9+5+4) si aggiungono le 4 settimane per le zone gialle e i 3 mesi per le zone rosse. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello dell’inizio della sospensione o riduzione oraria. In sede di prima applicazione detto termine è sportato al 17.7.2020 e al 15.7.2020 per le domande riferite ai periodi dal 23.2.2020 al 30.4.2020. In caso di presentazione di domande errate, cioè presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti per legge, il datore di lavoro potrà ripresentare la domanda corretta entro 30 gg dalla notificazione dell’errore. La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata unicamente alle domande di CIGO, FIS e CIGD a decorrere dal 18.6.2020. A partire da oggi è disponibile l’applicativo per la presentazione delle domande. Domanda di Reddito di emergenza Il termine per la presentazione della domanda di REM è prorogato dal 30.6.2020 al 31.7.2020. Istanze di regolarizzazione del lavoro irregolare Il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione è prorogato dal 15.7.2020 al 15.8.2020.

Circolare - infezione da COVID-19 in azienda – responsabilità del datore di lavoro

Si segnala che in materia di responsabilità del datore di lavoro, nei casi accertati di infezione da COVID-19 durante la prestazione lavorativa, il Parlamento è intervenuto inserendo, all’interno del Decreto “Liquidità” (Decreto Legge 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020), l’articolo 29-bis, titolato: “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19” che prevede: << 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , nonchè' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale >>.

Circolare - Ordinanza Regione Lombardia n. 566

Il 12.06.2020 è stata emessa nuova ordinanza della Regione Lombardia (n. 566) contenente le ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologiche da covid 19. Al punto 1.3 rimane in essere l’obbligo per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea ai propri dipendenti prima dell’accesso al lavoro nonché la raccomandazione di rilevare la temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Le disposizioni dell’allegata ordinanza producono i loro effetti da oggi al 30.06.2020.

Circolare - Regione Lombardia - Differimento di termini in tema di collocamento obbligatorio

Vi informiamo che, con Delibera di Giunta n. 3013 del 30 marzo , la Regione Lombardia ha differito alcuni termini in tema di collocamento obbligatorio dei disabili , in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica che il Paese sta attraversando. In particolare: Avviamenti al lavoro ex L. 68/99 : le preselezioni per adesione ad una specifica occasione di lavoro, gli avviamenti per scorrimento della graduatoria e le chiamate con avviso pubblico degli iscritti alle liste del collocamento mirato, effettuati secondo le modalità di cui ai commi 1 e 1 bis dell’art 7 della Legge della Legge 68/99, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 151/2015, sono sospese per due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020. I datori di lavoro destinatari di tali procedure di avviamento sono considerati ottemperanti per il periodo di sospensione, fatto salvo il riavvio delle procedure al termine dello stesso. Rimangono sempre possibili le richieste nominative di avviamento Convenzioni ex art. 11 L. 68/99 : tutte le scadenze successive al 25 febbraio 2020, previste all’interno delle convenzioni stipulate ai sensi dell’Articolo 11 della Legge 68/1999 , vengono prorogate di sei mesi. Per le nuove convezioni ex art 11, che verranno stipulate dall’entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 agosto 2020, i termini di durata e le rispettive scadenze verranno calcolati a decorrere dal 1° settembre 2020. Tutte le imprese in convenzione art. 11 oggetto della presente disposizione sono considerate ottemperanti fino alle nuove scadenze. Convenzioni ex art. 14 D.LGS 276/2003 : nel caso in cui l’azienda in obbligo si trovi nelle condizioni di dover sospendere la commessa a causa delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica CODIV-19, la convenzione è da considerarsi sospesa. L’azienda rimane comunque ottemperante agli obblighi della Legge 68/99 per tutto il periodo della sospensione della commessa. Le Cooperative sociali coinvolte nella sospensione delle attività possono fare ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per garantire la tutela dei dipendenti coinvolti nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto da Regione Lombardia e dalle parti sociali ai sensi del Decreto-Legge 9/2020 e del Decreto Legge 18/2020; fatta salva la possibilità delle parti di riconoscere, nel periodo di sospensione, una quota alla cooperativa per l’attività di tutoraggio ed i costi generali comunque presenti. Versamenti esoneri ex art. 5 L. 68/99: la scadenza semestrale prevista dalla DGR 49786 del 5 maggio 2000 al 16 Luglio 2020 per il versamento nel Fondo regionale da parte delle aziende è prorogata al 16 settembre 2020. In allegato il provvedimento.

Circolare - Chiarimenti Ispettorato Nazionale del Lavoro su alcune disposizioni del Decreto Rilancio

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 160 del 3 giugno c.a., fornisce indicazioni in merito alle modifiche apportate al D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, dal D.L. n. 34/2020 tra cui le modifiche intervenute al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e alle proroghe o rinnovi "acausali" dei contratti di lavoro a tempo determinato. All'articolo 46 del D.L. n. 18/2020 in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, in sede di conversione, è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto”. Il divieto non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore "assorba" il personale impiegato nell'appalto, al contrario i lavoratori che non transitano al nuovo appaltatore non potranno essere licenziati, ma, in presenza dei presupposti, l'appaltatore uscente potrà chiedere il trattamento di integrazione salariale. Il nuovo termine di 5 mesi, che decorre dal 17 marzo u.s., per il divieto di licenziamento riguarda le procedure di licenziamento collettivo nuove e pendenti avviate dopo il 23 febbraio e quelle per giustificato motivo oggettivo, di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966, comprese quelle in corso, ovvero non ancora definite alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020. Riguardo alla proroga o rinnovi del contratto a termine, l’articolo 93 del D.L. n. 34/2020 introduce la possibilità di derogare all’obbligo di indicare le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020. Ai fini della proroga o del rinnovo “acausale” di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione: il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio); il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020. Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi. Alleghiamo testo integrale della circolare.