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Nuova procedura in materia di dimissioni
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, il Decreto 15 dicembre 2015 con il quale definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015
La piena operatività del Decreto Ministeriale è prevista per il 12 marzo 2016 e a partire da tale data non sarà più possibile effettuare le dimissioni, le risoluzioni consensuali e la loro revoca con modalità diverse.
La procedura, illustrata anche mediante un diagramma di flusso, viene articolata in tre macro fasi:
- Accesso al sistema da parte del lavoratore
Il lavoratore deve munirsi di PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro. Nel caso si rivolga ad un soggetto abilitato, tale passaggio non è necessario in quanto sarà quest'ultimo a verificare l'identità del lavoratore e ad assumersi le responsabilità legate all'accertamento.
- Compilazione del modello
Il modello dovrà essere compilato on line tramite il portale lavoro.gov.it.
- Invio del modello
Il modello verrà trasmesso dal Ministero al datore di lavoro e alle DTL competenti. Qualora il lavoratore sia stato assistito da un soggetto abilitato sarà necessaria la firma digitale del lavoratore stesso.
La medesima procedura dovrà essere utilizzata in caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale.
Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato:
- Patronato,
- Organizzazione sindacale,
- Ente bilaterale,
- Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003).
La disposizione ha una portata onnicomprensiva nel senso che, fatta eccezione per le ipotesi che si riferiscono alle lavoratrici ed ai lavoratori padri di bambino fino ai tre anni di età (o tre anni dall’affido o dall’adozione) per i quali esiste la procedura di convalida presso la Direzione territoriale del Lavoro (art. 55, comma 4, del D.L.vo n. 151/2001), essa dovrà essere adottata in tutti quei casi in cui il rapporto si risolve prima del termine anche attraverso una risoluzione concordata. Faranno eccezioni i rapporti di lavoro domestico e le risoluzioni avvenute “in sede protetta” (art. 26, comma 7).
La procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, dovrebbe garantire:
- il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento (verifica dell’identità);
- l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);
- la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione;
- l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.
Agli effetti positivi della nuova legge potrebbero accompagnarsi effettivi negativi in quanto in pratica, per presentare le dimissioni, sono previste 2 registrazioni internet e la compilazione di un modello telematico.
L’incombenza è notevole per il lavoratore dimissionario ma di fatto, senza questo passaggio, le dimissioni non hanno efficacia.
I problemi si presenteranno nel caso in cui i dipendenti si dimettano con una semplice lettera senza usare il modulo telematico. In questo caso il rapporto non si interrompe e quindi il datore di lavoro deve attivarsi per chiudere formalmente il rapporto di lavoro, licenziando il lavoratore dimissionario previo avvio di una procedura disciplinare. In tale caso il rapporto di lavoro cesserà quindi per licenziamento e non per dimissioni, con pagamento pertanto del cd. ticket del licenziamento.
Si auspica che vi si siano circolari esplicative per ovviare ai possibili inconvenienti della nuova procedura.