
Prassi
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 862 dell’8 maggio 2024
Le dimissioni dei genitori con figli minori di tre anni sono revocabili anche se convalidate avanti l’Ispettorato Territoriale del Lavoro
Con la nota n. 862/2024, la direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti concernenti le modalità e le tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, una volta intervenuta la convalida dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.
Il Ministero ha precisato che, anche con riferimento alle dimissioni nel periodo protetto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.
Quanto precede, previo esame istruttorio da parte dell’Ispettorato.
Laddove, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

