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Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 2 marzo 2026, n. 4692

Assicurazione della responsabilità civile (responsabilità sanitaria) – valutazione e liquidazione

La Corte di Cassazione ha escluso che, in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, recante clausola on claims made basis, la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, possa interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l'avvenuta conoscenza, da parte dell'assicurato medesimo, dell'invio di un'informazione di garanzia in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria, fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto. La Suprema Corte rammenta, infatti, come “non può... addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro espressamente convenuto, ove non risulti che il concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono” e come relativamente al comportamento delle parti successivo alla conclusione del negozio giuridico, non può essere valorizzato il comportamento posto in essere da uno soltanto di essi, in difetto di altri e univoci indici di una volontà comune anche all'altro.


Diritto societarioCassazione Civile Sez. II, sentenza 26 febbraio 2026, n. 4376

Patto di famiglia: centralità dello scopo di passaggio generazionale d'impresa, partecipazione di tutti i legittimari, obbligo di liquidazione dei non assegnatari e necessità dell'atto pubblico

In tema di patto di famiglia, ai sensi dell'art. 768-bis c.c., la qualificazione di un accordo come tale richiede che se ne verifichi lo scopo concreto, diretto ad assicurare un passaggio generazionale dell'impresa stabile e anticipato, mediante il trasferimento, anche solo parziale, dell'azienda o delle partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con la partecipazione al contratto del coniuge e di tutti coloro che, se in quel momento si aprisse la successione, sarebbero legittimari, nonché con l'obbligo per gli assegnatari di liquidare, anche in natura e salvo rinuncia, la quota spettante ai non assegnatari secondo i criteri degli artt. 536 ss. c.c.; a tal fine non è ostativo né che i discendenti fossero già soci delle società interessate, né che l'operazione riguardi solo una parte dell'azienda o delle partecipazioni, dovendo il giudice di merito soffermarsi sull'assetto complessivo perseguito dalle parti e sulla funzione di continuità dell'impresa, con conseguente necessità, ove si accerti la natura di patto successorio, della forma dell'atto pubblico a pena di nullità


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4346

Contratto di locazione ad uso abitativo – fallimento del locatore e subentro del curatore – autorizzazione del G.D. per rinnovo della locazione alla seconda scadenza quadriennale

In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore, ex art. 80, primo comma, L.F., nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, ai fini della rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale, è necessaria l’autorizzazione del Giudice delegato, secondo il principio generale di cui all’art. 560 c.p.c., in difetto determinandosi l’estinzione del rapporto.

La comunicazione di disdetta da parte del curatore, anche se effettuata in ritardo, e quindi dopo il termine di sei mesi anteriore alla seconda scadenza, non è conseguentemente necessaria, costituendo mero atto ricognitivo degli effetti già propri della suddetta previsione normativa.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 26 febbraio 2026, n. 4321

Assicurazione della responsabilità civile – surrogazione assicuratore sociale estero

La surrogazione dell'assicuratore sociale estero nei diritti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., può estendersi al danno patrimoniale causato dal terzo responsabile, includendo spese mediche e indennità di malattia. La surrogazione non può eccedere l'effettivo danno causato e va liquidata secondo le norme del diritto interno applicabile al fatto illecito.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 26 febbraio 2026, n. 4386

Interpretazione del contratto – prestazione d’opera intellettuale

In materia di prestazione d'opera intellettuale, l'interpretazione del contratto e la verifica dell'adempimento devono fondarsi sul confronto tra l'obbligazione assunta e la prestazione effettivamente resa, tenendo conto del contenuto della lettera di incarico professionale. L'omessa considerazione del contenuto dell'incarico rappresenta violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 26 febbraio 2026, n. 4367

Ammissione al passivo – azione di accertamento anche per successiva sentenza di condanna

Qualunque pretesa a contenuto patrimoniale nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento di accertamento del passivo davanti al Tribunale fallimentare. Ciò vale anche per le azioni di accertamento che costituiscano presupposto per una successiva sentenza di condanna, le quali incidono inevitabilmente sulla massa dei creditori e sulla par condicio creditorum.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 25 febbraio 2026, n. 4301

Contratto preliminare – Caparra confirmatoria – Declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento

In tema di caparra confirmatoria, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra versata e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti, ovvero la parte che l'abbia incassata chieda, ad integrazione dell'invocata risoluzione, l'accertamento del diritto a ritenerla, oltre alla riparazione dell'ulteriore nocumento patito, deve essere qualificata come declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativa disciplina generale


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 25 febbraio 2026, n. 4187

Trasferimento beni immobili da ex USL ad Aziende Sanitarie Provinciali – vincolo di destinazione

Il trasferimento di beni immobili dalle ex unità sanitarie locali alle aziende sanitarie provinciali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 502/1992, è subordinato al vincolo di destinazione dei beni stessi alle unità sanitarie locali già prima del trasferimento. Tale vincolo deve essere provato, e la sua mancanza determina il rigetto delle pretese di rilascio e risarcimento danni.


LavoroTribunale di Venezia, sentenza 24 febbraio 2026

Licenziamento senza contestazione: solo indennizzo nelle piccole imprese

Il licenziamento per giusta causa, in quanto di natura disciplinare, richiede sempre la preventiva contestazione dell’addebito al lavoratore; in mancanza, il recesso è privo di giustificazione. Nelle imprese sotto i 15 dipendenti, tale vizio comporta l’applicazione della sola tutela indennitaria, senza reintegrazione.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 23 febbraio 2026, n. 4077

Licenziamento orale – onere della prova

Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti e non è sufficiente che il dipendente provi di aver cessato di svolgere la propria attività.


LavoroCassazione Penale, Sentenza, del 23 febbraio 2026, n. 7096

Sicurezza sul lavoro – cantieri con più imprese affidatarie – ruolo e responsabilità del Preposto

Nei cantieri dove operano più imprese affidatarie di lavori diversi (complementari o meno che essi siano), il Preposto ha una posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti abbiano causa lavorativa di accesso al cantiere, senza riguardo alla esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione. L'applicazione delle misure di prevenzione deve quindi estendersi a tutti coloro che si trovano nell'ambiente di lavoro ed in particolare a coloro che, nell'ambito dell'organizzazione di lavoro dell'impresa, siano inseriti nell'attività lavorativa che svolgono in collaborazione con i suoi dipendenti, con la conseguenza per cui, i correlati doveri di segnalazione si impongono nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni, ancorché non dipendenti della ditta di appartenenza del preposto tenuto alle predette segnalazioni.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sentenza, 22 febbraio 2026, n. 3919

Responsabilità civile in ambito di prestazione medica – polizza assicurativa

Non è l’assicuratore a dover provare l’ignoranza, ma è l’assicurato a dover provare (in alternativa all’immediato avviso) la conoscenza dell’aggravamento del rischio in capo all’assicuratore.

Secondo la Suprema Corte, infatti, se non v’è dubbio che gravi sull’assicuratore l’onere di provare (e, prim’ancora, di dedurre) i fatti a sostegno dell’eccepito aggravamento del rischio e la loro incidenza sul rischio assicurato; ma è altrettanto indubbio che gravi sull’assicurato l’onere di provare di aver immediatamente comunicato all’assicuratore l’aggravamento verificatosi (ovvero la conoscenza dell’aggravamento in capo all’assicuratore) e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 1898, comma 2, c.c..


Real EstateTribunale di Roma, Sezione VI Civile, Sentenza, 19 febbraio 2026, n. 2806

Locazione immobili urbani – pagamento delle spese condominiali da parte del conduttore

In tema di locazione di immobili urbani, il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex articolo 9 della legge 392/1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell’amministratore approvati dai condòmini, mentre spetta al conduttore l’onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l’esibizione a norma dell’articolo 210 Codice di procedura civile


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 18 febbraio 2026, n. 3720

Assemblea dei condomini e deliberazioni - interpretazione delle delibere assembleari

In tema di interpretazione delle delibere dell'assemblea condominiale, ove esprimano una volontà negoziale, devono essere applicati i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c., privilegiando l'elemento letterale e, se necessario, gli altri criteri interpretativi sussidiari. Il sindacato di legittimità può verificare solo l'osservanza degli stessi e non l'interpretazione alternativa proposta dalla parte.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 13 febbraio 2026, n. 3230

Contratti originari – condizioni risolutive di diritti immobiliari

Le condizioni risolutive di diritti immobiliari, contenute in contratti originari e non annotate nei registri immobiliari, non sono opponibili agli aventi causa dai contraenti originari, qualora dette condizioni non siano evidenti nei titoli di acquisto trascritti.


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 12 febbraio 2026, n. 3145

Eccezione di inadempimento – ambiente nocivo – onere della prova

In tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l'art. 1218 c.c.; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell'ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.


Diritto di famigliaCassazione Civile, Sezione Prima, Ordinanza n. 32910/2025

Quota 40% TFR – titolarità dell’assegno divorzile

L’attribuzione della quota del TFR è una misura di solidarietà post-coniugale, volta a garantire una partecipazione alle risorse economiche maturate durante il matrimonio, indipendentemente dalla funzione specifica dell’assegno divorzile (assistenziale, compensativa o perequativa) e dal suo importo, per cui la spettanza della quota del 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) ex art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 dipende esclusivamente dalla titolarità dell’assegno di divorzio.

La Suprema Corte ha chiarito come il giudice non possa escludere tale quota anche nel caso in cui l’assegno divorzile, seppur di importo modesto, sia stato riconosciuto per una funzione assistenziale pura, senza che vi siano esigenze compensative o perequative.


Real EstateTribunale Napoli, Sez. IX, Sentenza, 05 febbraio 2026, n. 1899

Locazione di cose - Sfratto e licenza per finita locazione (procedimento per la convalida)

Anche se la disdetta individua erroneamente la data di scadenza del contratto, il giudice può sempre accertare, sulla base della disciplina legale o contrattuale, l’effettiva scadenza finale del medesimo, senza per questo violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (vizio di extra o ultra petizione).

Il Tribunale afferma che la "causa petendi" dell'azione di licenza per finita locazione è costituita dalla risoluzione del contratto alla scadenza naturale, che è onere del giudice accertare in base alla normativa (alternativamente contrattuale o legale) che disciplina il rapporto, ed a prescindere dalle indicazioni (eventualmente erronee) delle parti (v. Cass. n. 21153/2013; Cass. n. 8223/1996; Cass. n. 10030/1998).


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 4 febbraio 2026, n. 2358

Contratto di IRS e sottostante contratto di mutuo

La sussistenza della correlazione tra il contratto di IRS e il sottostante contratto di mutuo va verificata alla luce del piano di ammortamento. Qualora il piano di ammortamento sia agli atti del giudizio, non è accoglibile l'eccezione di mancanza di correlazione tra IRS e mutuo.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 4 febbraio 2026, n. 2363

Circolazione stradale – colpa

Ai sensi degli artt. 182, comma 4, cod. strada e dell'art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 3 febbraio 2026, n. 2241

Ammissione al passivo fallimentare di crediti bancari – limiti probatori

Ai fini dell'insinuazione allo stato passivo nel fallimento, l'utilizzo della tecnica semplificatoria di azzeramento del saldo di conto corrente (cd. “saldo zero”) presuppone da parte della banca la deduzione che il saldo non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti; sicché in tal caso la banca creditrice può avvalersi di questo strumento ove non sia in possesso di tutti gli estratti conto, sempreché la curatela non deduca a sua volta il contrario in modo puntuale e sorretto dai documenti in suo possesso.


Diritto bancarioTribunale di Livorno, Sentenza 27 gennaio 2026

Mutuo fondiario – Titolo parziale ed incompleto - Fondatezza dell’opposizione all’esecuzione con sospensione della procedura esecutiva

La scrittura privata non autenticata con cui le parti abbiano successivamente rinegoziato il termine di adempimento dell’obbligazione restitutoria - pur non integrando novazione oggettiva, trattandosi di mera modificazione accessoria ex art. 1231 c.c. - incide sull’assetto negoziale complessivo del rapporto e integra il contenuto del contratto originario. Ne consegue che, ove il creditore agisca esecutivamente sulla base del solo atto pubblico di mutuo, senza azionare anche l’accordo modificativo e senza che quest’ultimo rivesta i requisiti formali di cui all’art. 474 c.p.c., il titolo esecutivo deve ritenersi parziale e incompleto.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 22 gennaio 2026, n. 1464

Vendita di beni fallimentare – proporzione tra prezzo di aggiudicazione e prezzo giusto

In tema di vendita di beni nell'ambito delle procedure fallimentari, la nozione di "prezzo... notevolmente inferiore a quello giusto" prevista dall'art. 108, comma 1, legge fall., deve essere valutata in termini percentuali e non assoluti. La sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e prezzo giusto esprime un rapporto tra i due valori e deve essere apprezzata considerando la differenza percentuale tra i due, non l'importo assoluto della differenza.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 22 gennaio 2026, n. 1416

Mutuo solutorio – art. 474 c.p.c. titolo esecutivo

Il contratto di mutuo "solutorio" è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo. Il mutuo si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, attraverso l'accredito su conto corrente, senza rilevare che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante. Tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.