Competenza – Ultrattività del tesseramento
Competenza – Ultrattività del tesseramento
Il Caso
La Procura Federale ha proposto reclamo innanzi alla Corte Federale D’appello avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale Alfa, che aveva declinato la propria competenza territoriale in favore di un altro tribunale federale territoriale, il Tribunale Federale Territoriale Beta. L’oggetto della controversia, pendente innanzi al Tribunale Federale Territoriale Alfa era afferente ad una segnalazione dell’ufficio safeguarding, con riferimento alla condotta e al comportamento tenuto da un calciatore.
Sul punto, il Tribunale Alfa aveva ritenuto che il calciatore, al momento del fatto, non fosse tesserato per alcuna società, e pertanto, non poteva radicarsi la competenza con riferimento alla società di appartenenza del tesserato al momento della violazione, quanto, piuttosto con riferimento al luogo di commissione dell’illecito - di competenza del Tribunale territoriale Beta - dichiarandosi pertanto incompetente.
Sul punto proponeva reclamo innanzi alla Corte d’Appello Federale, la Procura Federale.
Decisione
Il Collegio ha accolto il reclamo della Procura Federale, per i seguenti motivi:
- all’epoca dei fatti il calciatore deferito non era tesserato per alcuna società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, essendo stato svincolato al termine della stagione sportiva precedente (nel corso della quale era tesserato per una società sita nel territorio di competenza del Tribunale Federale Territoriale Alfa). Inoltre, lo stesso al momento dell’evento, stava partecipando ad un evento organizzato da una società affiliata all’Ente di Promozione Sportiva ASI.
- ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo stato e trasferimento del giocatore, il giocatore rimane tesserato presso l’ultima Federazione Nazionale della società per cui ha giocato per un ulteriore periodo di 30 mesi. Ne consegue che la giurisdizione disciplinare FIGC sul giocatore, ancorché non tesserato, permane per il medesimo periodo, consentendo agli organi di giustizia della FIGC di giudicare l’episodio.
- considerato che tale articolo fonda la permanenza della soggezione ai poteri federali anche nei confronti di un soggetto non più tesserato, lo stesso garantisce la continuità del precedente vincolo con l’ordinamento federale. Conseguentemente, la competenza territoriale deve essere individuata con riferimento all’ultima società di tesseramento del deferito e quindi al relativo Tribunale Federale Territoriale
- la ricostruzione di cui sopra trova altresì conferma nel disposto dell’art. 53 comma 5 CGS, secondo cui la comunicazione a un non tesserato devono essere inviate all’indirizzo pec dell’ultima società di appartenenza.
Massima
La Corte ha concluso ritenendo di poter cogliere nel sistema una tendenziale ultrattività del tesseramento cessato, utile a valere in difetto di altri puntuali criteri e, nella specie, destinata a funzionare come criterio per la individuazione della competenza territoriale del giudice.”