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Revocatoria ordinaria esercitata dal curatore – Terzo subacquirente – Mala fede ed onere della prova
Cassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza, 19 marzo 2026, n. 6596
Nel caso in cui il curatore del fallimento proponga l’azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L. fall. ed ex art. 2901 c.c. anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso, che abbia trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell’azione revocatoria, il curatore ha l’onere di provare, in base all’art. 2901, comma 4, c.c. la consapevolezza in capo al subacquirente della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa, essendo irrilevante accertare che le condizioni dell’azione ricorrano anche in relazione all’acquisto del subacquirente medesimo.