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Strumenti di regolazione della crisi – procedimento unitario – misure protettive

Tribunale di La Spezia, 12 giugno 2026, Est. Gaggioli

In tema di misure protettive, il concetto di "azioni esecutive e cautelari" di cui all'art. 54, comma 2, CCII deve essere interpretato estensivamente, senza che ciò possa ritenersi pregiudizievole per i creditori, alla luce della ratio dell'istituto, volta a consentire al debitore di conservare la disponibilità del patrimonio e dei beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, in funzione della presentazione di un piano di pagamento nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Rientrano, pertanto, nell'inibitoria non solo i procedimenti espressamente qualificati come esecutivi o cautelari dal codice di procedura civile o da leggi speciali, ma anche tutte le iniziative dei creditori idonee ad apporre, in tutto o in parte, un vincolo di indisponibilità sul patrimonio del debitore, o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ove incompatibili con la presentazione del suddetto piano di pagamento.

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