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Liquidazione giudiziale – esdebitazione – questione di legittimità costituzionale
Corte Costituzionale, Sentenza, 12 maggio 2026, n. 74
La disposizione dell'art. 281, comma 1, CCII, secondo cui il Tribunale, nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, dichiara l'esdebitazione - su istanza di parte - "contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura" , se correttamente interpretata, nel senso di ritenere la contestualità in senso logico e non cronologico, non viola l'art. 76 della Costituzione, consentendo quindi di dichiarare l'esdebitazione anche quando l'istanza venga presentata immediatamente dopo la chiusura della procedura, purché ciò avvenga nell'ambito della stessa liquidazione.