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Real EstateCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 9 marzo 2026, n. 5330

Pignoramento immobiliare - Durata del contratto di locazione stipulato dal Custode Giudiziario

Pignoramento immobiliare – Durata del contratto di locazione stipulato dal Custode Giudiziario In tema di espropriazione immobiliare, il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. ha durata 'naturaliter' limitata al perdurare della procedura esecutiva e perde automaticamente efficacia con la sua estinzione, non potendo, quindi, spiegare effetti oltre tale momento, né vincolare il bene una volta cessata la custodia.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 9 marzo 2026, n. 5258

Concordato preventivo – “cram-down fiscale” - Requisiti

Nel giudizio di omologazione forzosa della proposta di concordato preventivo (c.d. cram-down fiscale), il Tribunale deve accertare, sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore ex art. 161, comma 3, L. Fall., la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, considerando anche gli elementi sopravvenuti nel corso della procedura che influiscono sull'attivo della società proponente.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5082

Risoluzione del contratto– mutuo dissenso tacito

La risoluzione consensuale del contratto per facta concludentia postula che entrambe le parti tengano comportamenti univocamente significativi della comune volontà di sciogliere il vincolo; non è configurabile mutuo dissenso tacito quando una parte, lungi dal restare inerte, abbia ripetutamente sollecitato l'adempimento e la controparte alla collaborazione dovuta per l'esecuzione della prestazione, atteso che l'inerzia unilaterale dell'altra parte può integrare inadempimento, ma non accordo risolutorio.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 06 marzo 2026, n. 5111

Danni da cose in custodia – Responsabilità civile

Il titolare di una concessione demaniale marittima deve considerarsi custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'area in concessione e dei manufatti ivi installati e funzionali all'attività esercitata (nella specie, uno stabilimento balneare con struttura gonfiabile per "calcio saponato"), sin dal momento della consegna e fino alla cessazione della concessione stessa. Né rileva, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità oggettiva, la circostanza che uno o più manufatti siano di proprietà o nella detenzione di un terzo (anche promissario acquirente dell'esercizio), ove il concessionario continui a svolgere atti gestori e ad adempiere agli oneri amministrativi funzionali alla prosecuzione dell'attività nell'area, permanendo così la sua signoria di fatto sul bene.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 6 marzo 2026, n. 5052

Contratto di trasporto di cose – legittimazione attiva per risarcimento danni verso il vettore

Nel contratto di trasporto di cose, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni verso il vettore compete al destinatario dal momento in cui richiede la riconsegna delle merci arrivate a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare. Tuttavia, in mancanza di tale richiesta, la legittimazione resta al mittente, specie se il danno si manifesta nella sua sfera patrimoniale.


Diritto fallimentareTribunale di Larino, 4 marzo 2026, est. D'Alonzo

Liquidazione giudiziale iniziata o proseguita dal creditore fondiario – compiti di custodia in capo al curatore

In presenza di una liquidazione giudiziale iniziata o proseguita dal creditore fondiario (ma anche coltivata dal curatore a norma dell'art. 216, comma 10, CCII), il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca del custode giudiziale da lui già individuato, ed è dispensato dal nominarlo, ove non abbia ancora provveduto: si tratta infatti di nomina ormai superflua, poiché nell'esercizio dei compiti custodiali subentra il curatore. Costui, sostituendosi al debitore nell'amministrazione del patrimonio acquisito all'attivo della procedura (a norma dell'art. 128 CCII) soggiace, in tale veste, alle direttive impartite dal giudice dell'esecuzione ex art. 484 c.p.c., così come vi soggiace il debitore a norma dell'art. 559 del codice di rito.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 4 marzo 2026, n. 4865

Danni da cose in custodia – Demanio e Patrimonio dello Stato e degli Enti Pubblici

Nelle controversie di risarcimento per danni causati da cose in custodia, l'onere della prova riguardante la natura privata o pubblica della strada ove si è verificato il sinistro e l'eventuale custodia da parte dell'ente locale spetta a chi agisce in giudizio. Pertanto, in caso di contestazione da parte del convenuto sulla natura demaniale della strada, è onere dell'attore fornire specifica e circostanziata prova che la strada sia inclusa nell'elenco delle strade comunali e destinata a uso pubblico.


Diritto sportivoCollegio di Garanzia, Sez. I, decisione 3 marzo 2026, n. 13

Squalifica di calciatore - sanzione della perdita di una gara – trasferimenti fittizi

Nel caso di specie, due calciatori di una società militante nel campionato di Serie A – calcio 5 – vengono squalificati per Prima dell’inizio del campionato gli stessi una giornata dalla stagione precedente. vengono tesserati con un’altra squadra – militante nel campionato di Serie C – e non disputano alcuna partita, scontando di fatto la squalifica inflitta. Pochi giorni dopo vengono tesserati nuovamente pe la società originaria. Con riferimento al presunto carattere fittizio di tale trasferimento, asseritamente finalizzato esclusivamente all’elusione della sanzione disciplinare, il Collegio di Garanzia – contrariamente a quanto affermato dalla Corte Sportiva d’Appello - ha ritenuto che, il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status, come, ad o categoria di appartenenza. esempio, il cambio di società o disciplina

In tale prospettiva, il Collegio di Garanzia ha ritenuto erroneo valorizzare aspetti legati alla condotta della Società ricorrente, riconducendoli alla categoria dell’abuso del diritto, in quanto tali profili non rilevano ai fini dell’applicazione della sanzione della partita della gara. Pertanto, assumere quale base concettuale dell’accertamento l’abuso del diritto, al fine di desumere condotte elusive, simulazioni o forme di complicità, quali potrebbe essere il trasferimento fittizio, si pone in contrasto con il principio secondo cui “l’accertamento della regolarità o meno della posizione di un calciatore deve, infatti, fondarsi su circostanze oggettive e formali, sottratte a valutazioni discrezionali relative all’elemento soggettivo dei tesserati o alla natura simulata del tesseramento”. Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la sanzione della perdita della gara, non può essere applicata qualora all’invalidità del tesseramento non si accompagni l’accertamento di una responsabilità diretta nel fatto – trasferimento. Infatti, “ove manchi sia l’accertamento dell’invalidità del tesseramento dei calciatori interessati sia, a monte, la verifica di eventuali condotte abusive delle società nelle operazioni di trasferimento, al solo fine di eludere la squalifica, non può farsi luogo all’irrogazione della sanzione ex art. 21 CGS FIGC”. Tali condotte, se accertate dai giudici federali, possono eventualmente comportare l’applicazione di diverse sanzioni disciplinari per violazione di altre norme del Codice di Giustizia.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 2 marzo 2026, n. 4692

Assicurazione della responsabilità civile (responsabilità sanitaria) – valutazione e liquidazione

La Corte di Cassazione ha escluso che, in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, recante clausola on claims made basis, la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, possa interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l'avvenuta conoscenza, da parte dell'assicurato medesimo, dell'invio di un'informazione di garanzia in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria, fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto. La Suprema Corte rammenta, infatti, come “non può... addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro espressamente convenuto, ove non risulti che il concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono” e come relativamente al comportamento delle parti successivo alla conclusione del negozio giuridico, non può essere valorizzato il comportamento posto in essere da uno soltanto di essi, in difetto di altri e univoci indici di una volontà comune anche all'altro.