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Liquidazione giudiziale iniziata o proseguita dal creditore fondiario – compiti di custodia in capo al curatore
Tribunale di Larino, 4 marzo 2026, est. D'Alonzo
In presenza di una liquidazione giudiziale iniziata o proseguita dal creditore fondiario (ma anche coltivata dal curatore a norma dell'art. 216, comma 10, CCII), il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca del custode giudiziale da lui già individuato, ed è dispensato dal nominarlo, ove non abbia ancora provveduto: si tratta infatti di nomina ormai superflua, poiché nell'esercizio dei compiti custodiali subentra il curatore. Costui, sostituendosi al debitore nell'amministrazione del patrimonio acquisito all'attivo della procedura (a norma dell'art. 128 CCII) soggiace, in tale veste, alle direttive impartite dal giudice dell'esecuzione ex art. 484 c.p.c., così come vi soggiace il debitore a norma dell'art. 559 del codice di rito.